Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

MUTUO ASSISTITO DA GARANZIA IPOTECARIA E DA CESSIONE PRO SOLVENDO DI CREDITI

  • Pier Luigi Passoni

    TORINO
    06/04/2017 10:47

    MUTUO ASSISTITO DA GARANZIA IPOTECARIA E DA CESSIONE PRO SOLVENDO DI CREDITI

    Gent.mi
    sono curatore fallimentare di una sas e del socio illimitatamente responsabile.
    Una banca ha fatto domanda di ammissione al passivo per euro xx a fronte di una concessione di mutuo assistito da garanzia ipotecaria e da cessione pro solvendo di crediti stipulato in data anteriore al fallimento.
    La cessione pro solvendo dei crediti ha ad oggetto tutti i crediti presenti e futuri derivanti da un contratto di locazione commerciale dell'immobile ipotecato a garanzia del mutuo (contratto stipulato tra la società XY e il socio fallito) ed è stata formalizzata con scrittura privata autenticata dal notaio.
    La banca ha fatto domanda di ammissione al passivo per il credito residuo alla data del fallimento.
    La curatela ha richiesto all'affittuario i canoni di locazione.
    Ora la banca contesta la richiesta della curatela in quanto -a suo avviso- il canone di locazione dell'immobile ipotecato deve essere corrisposto dall'affittuario in favore della banca stessa e non in favore della curatela.
    La cessione del credito è opponibile ai creditori del fallito in quanto avvenuta con scrittura privata avente data certa anteriore al fallimento: la cessione del credito dunque resiste. La banca però ha fatto domanda di ammissione al passivo per la totalità del credito residuo. Se la banca continuasse ad incassare i canoni, il credito ammesso al passivo non è più corretto.
    Secondo il mio parere, l'incasso dei canoni deve avvenire in favore della procedura e saranno da considerarsi crediti in favore della banca in prededuzione - al netto delle spese specifiche e generali -.
    Condividete tale impostazione?
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/04/2017 19:57

      RE: MUTUO ASSISTITO DA GARANZIA IPOTECARIA E DA CESSIONE PRO SOLVENDO DI CREDITI

      Dipende da come si interpreta la cessione. Ossia, la cessione del credito, anche se a scopo di garanzia, a differenza del pegno di credito, dà luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto, sicchè la banca- se la cessione è opponibile ai creditori concordatari per essere stata notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo- ha legittimamente percepito i canoni maturati prima del fallimento del cedente. Correttamente, quindi, il credito insinuato dalla banca è stato decurtato di quanto incassato fino all'apertura del concorso.
      Per i canoni successivi alla dichiarazione di fallimento, la tesi del curatore può essere vincente ove si ritenga che detti canoni siano da considerare crediti futuri giacchè nella cessione di crediti futuri il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria. Di conseguenza, la banca non potrebbe più percepire i canoni oggetto della cessione in quanto crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento del cedente. Di contro la banca valorizza lp'unitarietà della cessione riguardante i crediti derivante dal contratto di locazione già esistente prima del fallimento, per cui sarebbe solo l'esigibilità a maturare successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma i crediti troverebbero la loro radice causale nel contratto antecedente.
      Noi opteremmo per la prima tesi, ma ci renddiamo conto che anche la seconda ha una sua valenza.
      Zucchetti Sg srl