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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Pegno rotativo
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Alessandro Cottica
SONDRIO18/01/2017 21:24Pegno rotativo
Espongo di seguito quanto rilevato in qualità di Curatore del fallimento di una srl, per chiedere il vostro prezioso parere in merito.
La società A srl, dichiarata fallita il 26.4.2016 (sentenza depositata il 27.4.16 e iscritta al registro imprese il 28.4.16), nel mese di gennaio 2014 costituisce in pegno (pegno rotativo), in favore di un istituto di credito, obbligazioni, emesse dalla medesima banca, a garanzia di un finanziamento ipotecario concesso dallo stesso istituto di credito alla società B srl (entrame le società, unipersonali, sono partecipate e amministrate dalla stessa persona).
In data 22.3.2016 l'istituto di credito scrive alla società debitrice (B srl) e a quella che ha concesso in pegno i titoli, poi fallita (A srl), intimando ai sensi dell'art. 2797 C.C. il pagamento del residuo finanziamento in essere avvertendo che, in caso di mancato pagamento decorsi 15 giorni dal ricevimento della raccomandata, si procederà alla vendita dei titoli concessi in pegno (l'atto di costituzione del pegno prevede espressamente l'autorizzazione alla banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma C.C., di compiere ogni formalità necessaria per l'acquisizione, l'estensione, il trasferimento e la realizzazione della garanzia).
In data 28.4.2016 l'Istituto di Credito procede alla vendita delle obbligazioni, trattenendo la somma realizzata a decurtazione del credito vantato nei confronti di B srl.
Quanto premesso:
- la copia della scrittura di pegno rotativo che mi è stata inviata dalla banca, sottoscritto dalla fallita, risulta privo di data certa;
- la descrizione dei titoli nell'atto di pegno riporta il codice titoli, composto da 8 cifre, mentre il codice ISIN del titolo, riportato nella nota informativa con cui viene data notizia alla fallita della vendita, è di 12 caratteri alfanumerici;
- sempre nella descrizione dei titoli dati in pegno, si legge che le obbligazioni sono contenute nel dossier titoli acceso dalla fallita avente un numero diverso da quello indicato nella contabile di vendita di cui sopra.
Ritengo che, non trattandosi innanzitutto di pegno irregolare, l'istituto di credito non poteva procedere alla vendita dei titoli (anche se questa è stata eseguita il giorno della pubblicazione della sentenza di fallimento al registro imprese), per cui deve restituire alla Curatela l'importo riscosso dalla vendita e chiedere l'insinuazione al passivo del fallimento ai sensi dell'art. 53 l.f.; se ciò è corretto, una volta ottenuta la restituzione della somma e ricevuta l'insinuazione della banca, respingerei la domanda di credito perchè l'atto di pegno è privo di data certa e inoltre le obbligazioni costituite in pegno non sono sufficientemente descritte, mancando il codice ISIN che costituisce metodo di individuazione univoca per lo strumento finanziari (trib. Milano 24.1.2013), e anche per il fatto che il numero del dossier titoli riportato nell'atto di pegno non corrisponde con quello indicato nella contabile di vendita.
Qual'è il vostro parere in merito?
grazie per la risposta.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2017 19:44RE: Pegno rotativo
A norma dell'ult. comma dell'art. 16 l.f., la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti nei confronti dei terzi dal giorno della iscrizione della stessa nel registro delle imprese e, estendendo alla fattispecie il principio affermato con riferimento al deposito in cancelleria, secondo cui la sentenza dispiega i suoi effetti dall'ora zero del giorno del deposito, bisogna presumibilmente ritenere che nei confronti dei terzi gli effetti si producono dall'ora zero del giorno del deposito.
Se così è, non vi è dubbio che la vendita dei titoli dati in pegno effettuata dalla banca il 28.4.2016, il giorno stesso della iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, deve ritenersi eseguita successivamente alla dichiarazione di fallimento della debitrice.
A questo punto lei potrà ritenere inefficace la vendita e chiedere la restituzione del ricavato. Al momento dell'insinuazione potrà sollevare le eccezioni indicate, anche se per la verità l'unica che ci sembra possa evre fondamento è quella della mancanza del codice ISIN, nel mentre la mancanza di data certa riteniamo che potrà essere agevolmente superata dalla banca per gli atti precedentemente compiuti che collocano la costituzione del pegno in data anteriore al fallimento (oltre alla sicura annotazione nei registri bancari ad hoc) così come potrà essere spiegata la differenza del numero dossier titoli.
Zucchetti Sg srl
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