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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Domanda di ammissione allo stato passivo
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Alessandro Santececchi
Roma27/01/2020 12:27Domanda di ammissione allo stato passivo
Con la presente Vi chiedo cortesemente un parere in merito ad una domanda di ammissione allo stato passivo presentata da un creditore.
Nel corso del 2014 la società, poi fallita il 30/10/2019, prendeva in locazione alcuni locali presso un capannone mediante contratto di locazione registrato (che l'istante allega alla domanda di ammissione). Il canone di locazione era stato concordemente stabilito tra le parti in € 72.000,00 annui (6.000 euro mensili).
L'attività di produzione della fallita si interrompeva definitivamente nel corso dell'agosto 2017.
Dopo una lettera di diffida tramite la quale veniva sollecitato il pagamento di alcuni canoni (da luglio 2017 a settembre 2017) non corrisposti, nel marzo 2018 veniva notificato alla conduttrice l'intimo di sfratto e, nelle more del giudizio, le parti trovavano un accordo e veniva risolto il contratto di locazione.
Nonostante l'accordo di cui sopra, la fallita non pagava il dovuto e non provvedeva nemmeno a liberare i locali dagli ingombranti macchinari che venivano precedentemente utilizzati per la produzione. Tali macchinari venivano semplicemente spostati all'esterno del capannone (all'aperto), ma sempre all'interno dell'area di proprietà dell'affittuaria (diciamo nel cortile di proprietà).
L'istante chiede pertanto l'ammissione al passivo del fallimento dell'importo complessivo di € 168.000, di cui € 42.000 per canoni di locazione non riscossi dall'ottobre 2017 ad aprile 2018 (data di risoluzione del contratto di locazione) in privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c. (n. 7 mensilità), e € 126.000 a titolo di indennità per illegittima occupazione dell'immobile a decorrere da maggio 2018, commisurata ai canoni non riscossi, fino a tutto il mese di gennaio 2020 in prededuzione ai sensi dell'art. 111, 2° comma, della L. Fall. (n. 21 mensilità, da maggio 2018 fino a gennaio 2020), in considerazione che l'immobile è stato in tale ultimo periodo utilizzato per la conservazione dei beni di proprietà della fallita, oltre alle somme successive allo stesso titolo successivamente maturate e maturande fino alla liberazione dell'immobile, con maggiorazione degli interessi legali.
Fatte tali doverose premesse espositive dei fatti, ad opinione del sottoscritto si precisa quanto segue.
Deve innanzitutto rilevarsi che la società è stata dichiarata fallita in data 30/10/2019 e che pertanto i canoni che eventualmente possono ricadere nella prededuzione di cui si parla (ai sensi dell'art. 111, 2° comma, L. Fall.) sono solo quelli relativi alle mensilità che vanno da novembre 2019 a gennaio 2020 (data nel corso della quale è stata presentata la domanda di ammissione), a cui vanno sommate anche quelle successive fino a quando i citati locali non saranno definitivamente liberati dai macchinari di proprietà della fallita (il medesimo diritto alla prededuzione infatti dovrebbe maturare anche con riferimento ai mesi successivi a gennaio 2020 fino alla liberazione dell'area di proprietà).
La qualità di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2764 c.c. ritengo poi debba essere attribuita solo con riferimento al periodo in cui era vigente il contratto di locazione tra le parti, ovvero fino alla data di aprile 2018 (data di risoluzione dello stesso). Pertanto appare corretto proporre l'ammissione del credito di € 42.000 in privilegio (ai sensi dell'art. 2764 c.c.) relativo a 7 mensilità (da ottobre 2017 ad aprile 2018), così come richiesto.
Si evidenzia invece qualche perplessità in relazione alla parte restante del credito, ovverosia quella relativa al periodo che va da maggio 2018 ad ottobre 2019 (data di dichiarazione di fallimento). Per tale credito, facendo riferimento ad un periodo antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento, si ritiene debba essere ammesso in chirografo per complessivi € 108.000 (18 mensilità), e non come richiesto dall'istante in prededuzione ai sensi del citato art. 111, 2° comma, della L. Fall. (pur trattandosi di indennità relative ad illegittima occupazione).
Ciò premesso si chiede:
1) E' a Vostro avviso corretto proporre l'ammissione in questi termini:
- € 42.000 in privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c.;
- € 108.000 in chirografo;
- € 18.000 in prededuzione fino a gennaio 2020 con diritto alla maturazione dell'indennità di occupazione di € 6.000 per i mesi successivi fino alla liberazione dei locali.
Oppure come procedereste?
2) E' secondo Voi corretto quantificare in € 6.000 l'indennità mensile di occupazione (da attribuire in prededuzione) equiparando tale importo al canone di locazione indicato nel contratto di locazione?
3) Potrebbe essere percorsa la strada alternativa di cui all'art. 104-ter, 8° comma, L. Fall. in base alla quale, previa autorizzazione del GD ed integrazione del programma di liquidazione, abbandonare i beni della fallita per manifesta antieconomicità? In questo scenario, qualora percorribile, chi si occuperebbe della gestione dei macchinari e della loro eventuale vendita o distruzione (tale incombenza rimarrebbe per caso in capo ai proprietari del capannone)?
4) Il credito che potrebbe essere ammesso ai sensi dell'art. 2764 c.c. deve essere soddisfatto solo con il ricavato della vendita dei macchinari della fallita (a seguito di una eventuale vendita), ovvero essere soddisfatto con tutto l'attivo di cui dispone e disporrà il fallimento? Nello specifico si rileva che, nella domanda di ammissione, non sono stati specificati i beni oggetto di privilegio ma si fa cenno, in modo generico, ai beni che sono stati oggetto di inventariazione da parte del curatore.
A tale proposito si ritiene che il credito di cui all'art. 2764 c.c. debba essere soddisfatto con tutti i beni di cui il fallimento dispone e di cui disporrà alla data di predisposizione del riparto.
5) Il credito in prededuzione è da considerarsi al pari di quello per spese di giustizia e compenso al curatore, o viene dopo questi ultimi?
A tale proposito si ritiene che esso venga dopo le spese di giustizia (tra cui dovrebbe ricadere anche il compenso del curatore), secondo l'ordine delle cause di prelazione. Inoltre esso potrebbe essere pagato solo in parte in considerazione delle disponibilità rimanenti di cassa dopo aver pagato le spese di giustizia di cui sopra.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, ringrazio anticipatamente per le risposte.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/01/2020 20:40RE: Domanda di ammissione allo stato passivo
Domanda molto articolata che propone una serie di questioni, tutte interessanti. Andiamo per ordine:
1) E' a Vostro avviso corretto proporre l'ammissione in questi termini:
- 42.000 in privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c.;
- 108.000 in chirografo;
- 18.000 in prededuzione fino a gennaio 2020 con diritto alla maturazione dell'indennità di occupazione di 6.000 per i mesi successivi fino alla liberazione dei locali.
E' corretta l'imposta zione e la divisione dei periodi, uno fino alla risoluzione del rapporto, il secondo fino alla dichiarazione di fallimento e il terzo per il tempo successivo.
I canoni del primo periodo potrebbero rientrare nella previsione dell'art. 2764 c.c., come lei prospetta, sennonchè il secondo comma di tale norma prevede che "Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa…", come nel suo caso. Il dubbio, che ci ha spinto ad utilizzare il condizionale circa il riconoscimento del privilegio, nasce dal fatto che non è certo come calcolare l'indicato periodo, o meglio a quale evento fare riferimento per determinare l'anno in corso e l'antecedente; se , infatti, se prende come riferimento la risoluzione del contratto il periodo di inadempimento rientrerebbe nella previsione della norma, se invece si prende come riferimento la data di fallimento, tale periodo ne sarebbe fuori e, a maggior ragione ne è fuori ove si prenda in considerazione il momento della richiesta. A nostro avviso è preferibile questa ultima ipotesi perché sia perché la mancanza di un riferimento diverso fa intendere che il legislatore si riferisca al momento in cui viene fatta la richiesta sia perché la norma prende in considerazione anche l'anno successivo, in cui la locazione evidentemente esiste proprio se non vi è stata risoluzione. Noi quindi escluderemmo il privilegio in quanto il periodo cui si riferiscono i canoni è antecedente a quello coperto dal secondo comma dell'art. 2764 c.c. Ad ogni modo, qualora si volesse fare riferimento alla risoluzione, poiché questa, nel caso, è stata frutto di una transazione, diventerebbe importante esaminare tale atto per capire sia cosa è stato convenuto, sia, principalmente, se la transazione aveva portata novativa, nel qual caso il credito in questione perderebbe la sua causa originaria e, di conseguenza, il privilegio accordato dall'art. 2764 c.c. in considerazione della causa locativa.
Corretta l'ammissione in chirografo dell'importo corrispondente al periodo dell'occupazione senza titolo successivo alla risoluzione, il privilegio ex art. 2764 c.c. assiste il credito per canoni di locazione e altri, ma non quello per indennità di occupazione perché detta norma tutela il credito per canoni (le pigioni e i fitti, dice il primo comma) ed anche altri ma con espresso riferimento al contratto di locazione (cfr. comma terzo) nel mentre la richiesta di indennità per occupazione senza titolo presuppone proprio la mancanza di un rapporto locativo ed ha, propriamente, titolo in una responsabilità extracontrattuale in quanto la protrazione della detenzione del bene da parte del già conduttore è carente di titolo giuridico. Non vediamo la ragione della richiesta prededuzione trattandosi di un credito chiaramente concorsuale in quanto maturato in un periodo antecedente la dichiarazione di fallimento, né potrebbe la parte richiamarsi all'art. 74 l. fall. sia perché la locazione non rientra nei rapporti ivi previsti potendosi scindere le prestazioni e i relativi crediti ante e post fallimento, sia perché, nel caso, non vi è stato un subentro del curatore nel contratto di locazione in quanto già risolto prima del fallimento. già
Corretta l'ammissione in prededuzione per i canoni successivi alla dichiarazione di fallimento.
2) E' secondo Voi corretto quantificare in 6.000 l'indennità mensile di occupazione (da attribuire in prededuzione) equiparando tale importo al canone di locazione indicato nel contratto di locazione?
Non esiste una regola prefissata per determinare il prezzo dell'occupazione senza titolo, ma normalmente si fa riferimento a quello che sarebbe il canone di locazione di un bene simile nella zona; di modo che, ove l'occupazione segua, come nel caso, un rapporto locativo, è naturale prendere in considerazione quello che era il canone convenuto tra le parti per il periodo di durata della locazione.
3) Potrebbe essere percorsa la strada alternativa di cui all'art. 104-ter, 8° comma, L. Fall. in base alla quale, previa autorizzazione del GD ed integrazione del programma di liquidazione, abbandonare i beni della fallita per manifesta antieconomicità? In questo scenario, qualora percorribile, chi si occuperebbe della gestione dei macchinari e della loro eventuale vendita o distruzione (tale incombenza rimarrebbe per caso in capo ai proprietari del capannone)?
Non vi sono ostacoli ad utilizzare la procedura di cui all'ottavo comma dell'art. 104ter l.fall. per dismettere i macchinari in questione qualora la loro conservazione o liquidazione risulti manifestamente non conveniente, dato che la norma non pone alcuna limitazione oltre questa della non convenienza. La dismissione comporta che i beni dismessi, che erano stati acquisiti all'attivo fallimentare ed erano quindi nella disponibilità della curatela, ritornano nella disponibilità del fallito, per cui dal momento della dismissione, comunicata ai creditori, tra cui ovviamente anche il locatore, quest'ultimo nulla potrà più pretendere dalla curatela (né richiedere lo sgombro né indennità di occupazione) ed avrà un rapporto diretto con il fallito. E' facile immaginare che costui non farà nulla, ma questa è la norma e, se ne ricorrono le condizioni, è giusto che l il curatore la utilizzi nell'interesse della massa.
4) Il credito che potrebbe essere ammesso ai sensi dell'art. 2764 c.c. deve essere soddisfatto solo con il ricavato della vendita dei macchinari della fallita (a seguito di una eventuale vendita), ovvero essere soddisfatto con tutto l'attivo di cui dispone e disporrà il fallimento? Nello specifico si rileva che, nella domanda di ammissione, non sono stati specificati i beni oggetto di privilegio ma si fa cenno, in modo generico, ai beni che sono stati oggetto di inventariazione da parte del curatore.
Il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. è un privilegio speciale avente per oggetto beni vincolati all'uso del bene locato, e cioè tutte quelle cose che, secondo il significato tradizionale di invecta, et illata, sono introdotte dal conduttore per rendere funzionale i locali presi in affitto; di conseguenza, sono diversi a seconda della destinazione, nell'ambito dell'uso urbano e non agricolo di cui si sta parlando, dell'immobile potendosi trattare di arredi, come di merci o di macchinari.
Secondo Cass. 21 giugno 2012, n. 10387, "In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell'art. 2764 c.c., nella specie esercitato dal locatore nei confronti di beni vincolati all'uso del bene locato, la mancata indicazione di tali beni da parte del creditore è priva di rilievo, atteso che l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso, sicché la verifica della loro esistenza non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto". La Corte ha espresso una posizione abituale in tema di priilegi speciali, anche se, probabilmente non ha tenuto correttamente distinto il problema del momento dell'accertamento dei beni oggetto di privilegio speciale da quello dell contenuto della domanda di ammissione visto che il n. 4 del terzo comma dell'art. 93 l. fall. richiede che la domanda di insinuazione dev contenere, tra l'altro, "l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale", con la sanzione della ammissione chirografaria in proposito. Ma questo è l'unico precedente specifico.
5) Il credito in prededuzione è da considerarsi al pari di quello per spese di giustizia e compenso al curatore, o viene dopo questi ultimi?
I crediti prededucibili hanno la comune caratteristica di dover essere soddisfatti prima di tutti gli altri crediti, anche se preferenziali, giusto il disposto del primo comma dell'art. 111 l. fall., per cui tra essi non va fatta alcuna distinzione. Una differenziazione fa fatta quando l'attivo non è sufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni perché, in tal caso, l'art. 111 bis, ult. comma, l.fall. impone che, nell'ambito della categoria delle prededuzione, sia fatta una graduatoria secondo la connaturale causa di prelazione. Se si presentasse questa necessità di effettuare la graduatoria tra i vari crediti prededucibili, il credito dell'ex locatore per la indennità per occupazione senza titolo, è come detto in precedenza, chirografario, per cui sicuramente l'attivo disponibile, insufficiente a soddisfare tutte le prededuzione, dovrebbe essere destinato prima alle spese di giustizia e al compenso del curatore (ed egualmente se anche si riconoscesse il privilegio ex art. 2764 c.c. al credito prededucibile dell'ex locatore in qaunto tale privilegio occuperebbe il sedicesimo grado)
Zucchetti SG srl .
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