Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione privilegio ipotecario

  • Andrea Di Cesare

    Milano
    20/05/2014 11:13

    Insinuazione privilegio ipotecario

    Buongiorno
    sto analizzando un'insinuazione al passivo fallimentare di una SRL, presentata da un Istituto di Credito.
    Nel 2010 l'Istituto di Credito ha concesso mutuo a dei soggetti terzi al fallimento (soci della SRL poi fallita) iscrivendo ipoteca volontaria su un immobile di proprietà degli stessi soci.
    Nel corso del 2011 l'immobile gravato da ipoteca è stato venduto alla SRL poi fallita. Nell'atto di vendita si è fatta espressa menzione al gravame ipotecario a favore dell'Istituto di Credito che è rimasto presente in quanto il debito dei soci non è stato estinto.
    Ora l'Istituto di Credito chiede di essere ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata ipotecaria per il debito residuo del mutuo concesso a tali soggetti terzi al fallimento e garantito dalla garanzia reale su un bene di proprietà del fallimento.
    Sapendo che il credito che l'Istituto di Credito vanta è nei confronti di soggetti terzi al fallimento (soci della SRL fallita) e che l'immobile a garanzia è di proprietà del fallimento, è corretto ammettere la banca al passivo? Nel caso di esclusione la banca dovrebbe solo attivare con procedura esecutiva immobiliare sull'immobile di proprietà del fallimento?
    In questo caso però il fallimento non potrebbe gestire l'esecuzione immobiliare e iscrivere all'attivo fallimentare l'intero ricavato ma dovrebbe fare azione di intervento in un esecuzone avviata dalla Banca e iscrivere all'attivo fallimentare solo l'eventuale residuo attivo tra il valore di vendita dell'immobile e il credito vantato dalla banca. Cosa ne pensate?
    Grazie
    Andrea Di Cesare
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/05/2014 19:14

      RE: Insinuazione privilegio ipotecario

      A chi acquista un bene ipotecato- che conosca o non l'esistenza dell'iscrizione ipotecaria- è opponibile il gravame esistente sull'immobile pur senza essere debitore, per cui questa- così come quella del terzo che concede ipoteca su un suo bene a garanzia del pagamento di un debito di altri, rientra nell'ipotesi della responsabilità senza debito, in cui, nella nozione giuridica di obbligazione, si attua lo "scollegamento" tra le categorie del debito - dovere di adempimento cui corrisponde il credito - e responsabilità, che rappresenta lo stato di assoggettamento dei beni del responsabile, che sopravviene in caso d'inadempimento attribuendo al creditore il diritto di agire in executivis sui beni di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio.
      Se come nel caso il terzo che ha acquistato il bene ipotecato- responsabile ma non debitore, fallisce si pone il problema di come il creditore ipotecario possa far valere il suo diritto di soddisfarsi sul bene gravato, dal momento che, per un verso, non può agire in via esecutiva per il divieto dell'art. 51 delle azioni esecutive sugli immobili appresi all'attivo fallimentare, e, per altro verso, non può insinuare il proprio credito al passivo dal momento che il fallito non è debitore (nel suo caso debitori sono i soci e non la società fallita, a meno che questa non si sia accollata il debito o abbia dato una fideiussione, nel qual caso sarebbe, oltre che responsabile, anche debitrice e il creditore potrebbe far valere il credito al passivo).
      La Cassazione (Cass. 26.7. 2012, n. 13289; Cass. 19.5. 2009, n. 11545; Cass. 30.1.2009, n. 2429; Cass. 24.11.2000, n. 15186; Cass. 22.9. 2000, n. 12549; Cass. 24.2.1994, n. 187598; ecc. ) ha sempre ritenuto che "coloro che hanno sugli immobili compresi nel fallimento diritti di prelazione a garanzia di crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, possono concorrere alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita di tali immobili insieme con i creditori fallimentari, senza bisogno che i loro crediti siano assoggettati al procedimento di verifica previsto dalla legge fallimentare"; e, per assicurare al creditore non verso il fallito la tutela del suo diritto ha deciso che il mezzo è quello di attribuirgli un mezzo processuale corrispondente a quello dell'intervento nell'esecuzione individuale nel momento in cui si procede alla distribuzione del ricavato dal bene oggetto della sua garanzia specifica e, quindi, di attribuirgli il diritto di intervenire nella fase del riparto fallimentare.
      le critiche rivolte dalla dottrina a questo indirizzo non sono poche né di poco conto, ma l'orientamento indicato è ancora oggi compatto.
      Zucchetti SG Srl
      • Simona Indiveri

        Arezzo
        27/05/2014 17:22

        RE: RE: Insinuazione privilegio ipotecario

        scusate, complicando la situazione: cosa accade se invece la società (poco prima del fallimento) cede alla società controllante un immobile su cui gravano due ipoteche, (con accollo interno) la controllante a sua volta accende un mutuo con ulteriore e conseguente iscrizione ipotecaria di notevole valore si beni.
        Tre mesi dopo la controllante propone concordato preventivo con cessione di beni ai creditori. (Un creditore della controllata chiede di revocare l'atto di compravendita - giudizio riassunto dalla curatela), in quanto la controllata (venditrice), propone successiva istanza di fallimento in proprio.
        Ad oggi, la banca ipotecaria in primo grado (in virtù di due mutui), è inserita come creditore privilegiato nel concordato (della controllante acquirente) e successivamente, propone istanza tardiva di ammissione al passivo nel fallimento (della controllata/venditrice), con riserva, all'esito del giudizio di revocatoria.
        E' ammissibile in questo caso l'ammissione con riserva all'esito dl giudizio di revocatoria?
        vengono richiesti tutti gli arretrati e tutti gli interessi di mora.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          27/05/2014 20:27

          RE: RE: RE: Insinuazione privilegio ipotecario

          La questione che lei propone ha a che fare con quella prospettata nel quesito che precede, anche se apparentemente se ne discosta di molto; nel quesito e nella risposta precedente si discuteva di come il creditore ipotecario potesse far valere i suoi diritti nei confronti del terzo datore di ipoteca, intendendo per tale chi risponde con un proprio bene gravato ma non è debitore. La questione oggi proposta si può riassumere nel seguente quesito: il creditore (A) che ha iscritto ipoteca su un bene immobile appartenente ad un soggetto (B) nei confronti del quale è stata proposta azione revocatoria da parte del fallimento del venditore dell'immobile ipotecato (C) può insinuarsi al passivo del fallimento del venditore, attore in revocatoria, per essere ammesso con riserva per l'ipotesi che l'azione revocatoria abbia buon esito?
          E la risposta si ricava da quanto già detto, ossia A, poichè non vanta alcun credito nei confronti di C, non può insinuarsi al passivo del fallimento di costui, ne in via piena né con riserva, ma, seguendo l'indirizzo della Cassazione segnalato, deve far valere i suoi diritti sul bene nella fase del riparto cui il fallimento procederà una volta ottenuta la restituzione del bene (con le sue ipoteche) a seguito della vittoriosa azione revocatoria. In quella sede si discuterà sulle priorità tra l'iscrizione ipotecaria e la trascrizione della domanda revocatoria, non essendo opponibile alla massa l'eventuale iscrizione avvenuta dopo la trascrizione della domanda revocatoria.
          Zucchetti SG Srl
          • Enrico Rocco

            SALERNO
            26/10/2016 14:11

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione privilegio ipotecario - URGENTE

            Vi rappresento il mio caso: il fallito è parte mutuataria al 50% con il fratello in un contratto di mutuo in cui non viene specificato che vi è solidarietà nell'obbligazione. il mutuo è assistito da garanzia ipotecaria su un bene non di proprietà dei mutuatari ma del padre degli stessi. Il padre proprietario del bene è deceduto, in seguito il fallito ha accettato l'eredità del padre, mentre alcuni fratelli no. L'accettazione è avvenuta in seguito al ricorso ex art 481 c.p.c. (actio interrogatoria) in cui però non sono stati invitati ad accettare o meno l'eredità da parte degli eredi della sorella del fallito che non ha accettato l'eredità.
            1) primo quesito: La banca nella domanda richiede con privilegio ipotecario l'intera somma a debito senza considerare che il fallito era mutuatario al 50%: la solidarietà dell'obbligazione è implicita anche se non indicata nel contratto?
            2) Non essendo determinata correttamente la quota di proprietà del fallito: ammetto con privilegio ipotecario per l'intero (o per quota??) e con soddisfazione del credito in relazione all'importo che si otterrà dalla vendita esecutiva immobiliare intrapresa dalla banca e successivo degradazione a chirografo per la somma non ricavata?? oppure ammetto in chirografo per la quota ancora non determinata del fallito?
            3) l'avv. della banca richiede in privilegio ex art 2770 le spese sostenute per la procedura esecutiva pendente unitamente al proprio compenso (non ancora liquidato dal GE): va ammesso per intero o solo per la quota del fallimento? e gli onorari?
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              26/10/2016 19:19

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione privilegio ipotecario - URGENTE

              Quesito sub 1)- L'art. 1294 c.c. stabilisce che "I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Tanto comporta che se nel contratto di mutuo non è espressamente esclusa la solidarietà i due fratelli mutuatari sono tra loro obbligati in solido, con la conseguenza che la banca può ora insinuare il proprio credito residuo per intero al passivo del fallimento del fratello fallito.
              Quesito sub 2)-Posto che il mutuo dei due fratelli era ed è garantito da ipoteca data dal padre degli stessi su un proprio bene e il padre è deceduto, bisogna fare un passo indietro e capire a chi sia stata trasferita in via ereditaria l'immobile in questione, fermo restando che questo passa agli eredi con i pesi egravami che aveva, tra cui l'ipoteca su esso iscritta. Un punto è chiaro ed è che il fratello poi fallito ha accettato l'eredità del padre nel mentre l'altro fratello vi ha rinunciato (intendiamo in tal senso la non accettazione di cui lei parla). orbene, a norma dell'art. 522 c.c. nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce apso jure in favore degli altri coeredi, salvo il diritto di rappresentazione (ad esempio il diritto del figlio del rinunciante), che deve essere fatto valere quale eccezione (cfr.Cass. 21/05/2012, n. 8021), sicchè la quota del fratello rinunciante dovrebbe aver accresciuto quella del fratello accettante fallito, a meno che non vi siano eredi in rappresentazione del rinunciante che avanzino diritti. In più vi è una sorella, della quale, per motivi che qui non interessano, non si conoscono ancora le intenzioni definitive se accettare o rinunciare.
              Stante questa situazione la banca può insinuare il suo credito residuo per intero al passivo del fallimento del fratello fallito, data la solidarietà tra i due fratelli mutuatari e può chiedere la collocazione ipotecaria sulla quota di bene del de cuius entrata nel patrimonio del fallito; poiché è ancora incerta questa quota, il credito può essere ammesso (ovviamente se documentato) in via ipotecaria sull'immobile già di proprietà del padre per la quota di proprietà che all'esito delle pratiche ereditarie risulterà del fallito. Per la verità la precisazione della quota è opportuna, ma non indispensabile perché l'ipoteca continua a gravare sull'intero immobile, ma il curatore del fallimento può liquidare soltanto la quota di competenza del fallito, sicchè nell'ambito del concorso la banca può rivalersi in via ipotecaria soltanto sul ricavato dalla liquidazione della quota spettante al fallito e, per la parte che non trova capienza, passa al chirografo.
              Quesito sub 3)-La domanda fa capire che la banca abbia svolto un'azione esecutiva, probabilmente nei confronti del padre terzo datore di ipoteca per il recupero del credito, per cui le spese relative sono sempre collegabili al credito (non pagato spontaneamente) di cui il fallito risponde per intero quale debitore solidale, sicchè anche queste spese costituiscono un debito al cui pagamento sono tenuti i due fratelli in solido, con le stesse conseguenze dette per il credito per capitale. Il giudizio esecutivo non può più proseguire per il divieto di cui all'art. 51 l.f., per cui le relative spese legali vanno liquidate in sede fallimentare.
              Zucchetti SG srl
              • Enrico Rocco

                SALERNO
                26/10/2016 19:52

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione privilegio ipotecario - URGENTE

                Un piccolo chiarimento relativamente al quesito n. 3: la procedura esecutiva è stata iscritta nei confronti del fallito e del fratello dello stesso, in quanto il padre era già deceduto. Pertanto il giudizio esecutivo continua e a questo punto chiedo se le spese vanno riconosciute in sede fallimentare e quindi ammesse al passivo
                grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  27/10/2016 13:06

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Insinuazione privilegio ipotecario - URGENTE

                  Nel caso l'esecuzione sia iniziata nei confronti dei fratelli, è chiaro che questa non può continuare in danno del fallito per il divieto di cui all'art. 51 l.f. e, se il fratello in bonis ha rinunciato all'eredità del padre, probabilmente il creditore non avrà interesse a continuare l'esecuzione nei suoi confronti che non ha acquisito una quota del bene ipotecato.
                  A maggior ragione (rispetto all'ipotesi fatta nella precedente risposta) le spese del giudizio esecutivo in danno del fallito vanno recuperate nel suo fallimento e, data la solidarietà del debito, il creditore può azionare l'intero credito.
                  Zucchetti Sg srl