Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

OPPOSIZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE MANCATA MODIFICA DELLO STATO PASSIVO E RIPROPOSIZIONE DELLA INSINUAZIONE AL PASSIVO

  • Patricia Giovannetti

    Altidona (FM)
    27/03/2014 19:58

    OPPOSIZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE MANCATA MODIFICA DELLO STATO PASSIVO E RIPROPOSIZIONE DELLA INSINUAZIONE AL PASSIVO

    SALVE, HO DUE DUBBI: UN SOCIO PROPONE LA DOMANDA DI INSINUAZIONE DEL SUO CREDITO MA IN SEDE DI VERIFICA IL GD LA RIGETTA ED IN SEDE DI OPPOSIZIONE IL COLLEGIO LO AMMETTE PARZIALMENTE.

    IL CURATORE NON MODIFICA LO STATO PASSIVO E NON INCLUDE NEL RIPARTO IL CREDITO. ERA ONERE DEL CURATORE, SULLA BASE DELLA DECISIONE DEL COLLEGIO MODIFICARE LO STATO PASSIVO, VISTO CHE ERA PARTE IN CAUSA?

    IL CREDITORE, SULLA BASE DI NUOVE PROVE TESTIMONIALI E DOCUMENTALI PERVENUTE SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA EMESSA DAL COLLEGIO, PUO RIPROPORRE LA DOMANDA PER L'INTERA SOMMA O DEVE NECESSARIAMENTE PRESENTARE UNA REVOCAZIONE DELLA DECISIONE ADOTTATA DAL COLLEGIO IN SEDE DI OPPOSIZIONE?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/03/2014 18:20

      RE: OPPOSIZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE MANCATA MODIFICA DELLO STATO PASSIVO E RIPROPOSIZIONE DELLA INSINUAZIONE AL PASSIVO

      Il Tribunale che ha deciso sull'opposizione ha accolto parzialmente la stessa e avverso il decreto del tribunale la parte, se non contenta della decisione, poteva proporre ricorso in cassazione, giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 99; se non l'ha fatto, come pare di capire sia avvenuto nella fattispecie, quel provvedimento è passato in giudicato e non può essere più modificato riproponendo la stessa domanda sulla quale il tribunale si è già pronunciato. Avverso i provvedimenti passati in giudicato è ammesso soltanto il mezzo straordinario di impugnazione che è la revocazione; ma sia ben chiaro, non la revocazione di cui al comma quarto dell'art. 98 l.f. che è contro il provvedimento del giudice delegato che nello stato passivo abbia accolto o respinto la domanda di insinuazione, ma la revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., che è estensibile anche ai decreti una volta passati in giudicato (bisogna, quindi valutare se nel caso ricorre una delle ipotesi previste da detta norma).
      Problema diverso è la situazione attuale in cui l'ammissione parziale ottenuta dal creditore in sede di opposizione non è stata riportata nello stato passivo, per cui quel creditore è stato escluso dal riparto. La legge non dice chi debba procedere alla modifica dello stato passivo a seguito del decreto del tribunale che accolga, in parte o in tutto, l'opposizione, ma certo questo compito non può competere al creditore che non ha la disponibilità dello stato passivo, bensì spetta al curatore, che è parte del giudizio di opposizione, dare esecuzione al provvedimento del tribunale, adeguandosi. Al momento, quindi, il creditore, se è ancora in tempo (e dovrebbe esserlo in quanto pretermesso dal riparto per cui non avrà ricevuto alcuna comunicazione) potrà proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
      Zucchetti SG Srl