Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Notifica Cartelle di pagamento e Avviso di addebito al Curatore
-
Maurizio Alivernini
ROMA15/09/2022 19:12Notifica Cartelle di pagamento e Avviso di addebito al Curatore
Ho ricevuto giorni scorsi sulla PEC della procedura la notifica di due cartelle di pagamento dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La Agenzia delle Entrate Riscossione si è già insinuata al passivo con tre domande ammesse il 14.05.2019, 27.09.2019 e il 03.07.2020.
Al momento per le scartelle notificate giorni scorsi non è stata presentata domanda di insinuazione allo stato passivo.
Il termine di cui all'art. 101 1c per la presentazione delle domande di ammissione da considerarsi tardive è scaduto il 17.09.2020.
Inoltre, l'I.N.P.S., finora mai insinuatasi al passivo, ha notificato un Avviso di addebito, "che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DL n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, ed avente valore di intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi in esso indicati all'Agente della Riscossione", contenente la richiesta di Contrubiti IVS - Artigiani 2020 e relative somme aggiuntive riferite al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento aperta il 16.10.2018.
Il debitore fallito, non ha provveduto a chiudere la sua Ditta individuale e tantomeno a comunicare all'I.N.P.S. la cessazione dell'attività con la C.U. al R.I. e/o Albo Artigiani.
Si chiede se, a seguito di nuova specifica domanda di insinuazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, questa può ancora essere ammessa allo S.P. per le cartelle notificate e per gli importi richiesti dall'I.N.P.S.?
Grazie.
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como10/10/2022 00:34RE: Notifica Cartelle di pagamento e Avviso di addebito al Curatore
Per quanto riguarda le cartelle notificate ora per debiti ante procedura, trattandosi di debiti concorsuali ed essendo decorso il termine stabilito dall'art. 101 l.fall., riteniamo che le eventuali relative istanza di ammissione al passivo non possano che essere respinte.
Più delicata è la questione riguardante l'avviso di addebito dell'INPS per contributi artigiani.
L'unico documento a nostro avviso rilevante che abbiamo reperito è un parere della Regione Emilia Romagna nel quale si afferma che "la sentenza di fallimento iscritta nel RI comporta l'automatica cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane e dal Pard dell'impresa fallita dalla data del fallimento, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio rilasciato dal giudice" (ci risulta peraltro l'esistenza di prassi analoghe attuate da altre Camere di Commercio).
Tale affermazione ci pare ragionevole atteso che la dichiarazione di fallimento presuppone il disconoscimento della qualifica di artigiano (soggetto escluso dal fallimento) e quindi la cancellazione dal relativo Albo ci pare l'automatica conseguenza.
Non possiamo affermarlo con certezza, non potendo supportarlo con fonti precise, ma riteniamo che i fallimento "certifichi" l'assenza dei requisiti per essere considerato artigiano, e dalla perdita di tale qualifica non possa che discendere la non debenza dei relativi contributi.
Ma, ripetiamo, non possiamo escludere interpretazioni diverse da parte dell'INPS, pertanto suggeriamo sempre, in casi analoghi, di comunicare la cessazione dell'attività anche a tale Ente, così da evitare contestazioni ovvero richieste come quella qui in esame.
-