Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

decreto ingiuntivo – consecuzione di più procedure di concordato poi sfociate in fallimento

  • Gianluca Risaliti

    Livorno
    05/03/2022 10:20

    decreto ingiuntivo – consecuzione di più procedure di concordato poi sfociate in fallimento

    Buon giorno,
    sono a richiedere il Vostro autorevole parere in merito alla corretta impostazione da adottare in sede di formazione dello stato passivo di un fallimento preceduto da due procedure concordatarie (in entrambi i casi revocate ex art. 173 l.f. prima che fosse depositata la relazione di cui all'art. 172 l.f.). Si fa presente che ricorre, nel caso di specie, stanti l'identicità dello stato di insolvenza e il ristretto arco temporale tra la revoca del primo concordato e il deposito della seconda domanda di concordato), la consecuzione tra tutte e tre le procedure. Ne consegue, che gli effetti, nei limiti in cui ciò rileva (Cass. 24056/2021), sono retrodatati alla data del deposito della domanda (prenotativa) relativa alla prima delle due procedure concordatarie che hanno preceduto il fallimento.
    I dubbi emersi in sede di formazione dello stato passivo riguardano, in specie, la corretta considerazione dei riflessi delle azioni monitorie intraprese dai creditori, ciò in ragione della varietà delle situazioni, che proprio per la consecuzione di ben tre procedure, è venuta a determinarsi. In modo particolare, i dubbi riguardano la corretta considerazione delle spese legali portate dal decreto ingiuntivo (in ordine al loro riconoscimento o meno come accessorio del credito principale).
    Si riscontrano infatti, in ragione del numero elevatissimo delle insinuazioni pervenute, i seguenti casi:
    1) decreto ingiuntivo divenuto efficace antecedentemente, poiché notificato e non opposto, alla data di iscrizione presso il registro delle imprese della prima domanda di concordato;
    2) decreto ingiuntivo azionato antecedentemente alla data di iscrizione presso il registro delle imprese della prima domanda di concordato e divenuto efficace, poiché notificato e non opposto, nel corso della prima procedura concordataria;
    3) decreto ingiuntivo azionato nel corso della prima procedura concordataria e divenuto efficace, perché notificato e non opposto, nel corso della stessa;
    4) decreto ingiuntivo azionato nel corso della prima procedura concordataria e divenuto efficace, perché notificato e non opposto, nel periodo compreso tra la data di revoca della prima procedura concordataria e la data di iscrizione della seconda domanda di concordato;
    5) decreto ingiuntivo azionato e divenuto definitivo, perché notificato e non opposto, nel periodo compreso tra la data di revoca della prima procedura concordataria e la data di iscrizione presso il registro delle imprese della seconda domanda di concordato;
    6) decreto ingiuntivo azionato dopo la revoca della prima procedura concordataria e divenuto efficacie, perché notificato e non opposto, nel corso della seconda procedura di concordato;
    7) decreto ingiuntivo azionato nel corso della seconda procedura concordataria e divenuto efficacie, perché non notificato e non opposto, nel corso della stessa;
    8) decreto ingiuntivo azionato nel corso della seconda procedura concordataria e divenuto efficacie, perché notificato e non opposto, a seguito della sentenza di fallimento.
    Al di là delle due situazioni agli estremi (punti 1 e 8), per le quali la soluzione appare di più agevole individuazione, Vi sarei invece grato di un suggerimento per quanto riguarda tutte le altre situazioni intermedie (che probabilmente sono suscettibili, nella soluzione, di accorpamenti).
    Ringraziando fin d'ora, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/03/2022 18:54

      RE: decreto ingiuntivo – consecuzione di più procedure di concordato poi sfociate in fallimento

      In primo luogo ai fini della consecuzione non può essere presa in considerazione la fa se del concordato con riserva dal momento che questa è stata revocata ex art. 173 l. fall. senza sfociare nell'apertura della concordato pieno, che è avvenuta non come sviluppo della fase preconcordataria ma a seguito di autonoma domanda dopo la revoca. Orbene le Sez. unite della Cassazione (Cass. sez. un. 31.12.2021, n. 42093), sepur al fine della prededuzione del credito del professionista, hanno accolto la tesi della necessità che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa.
      Ma è inutile approfondire questo tema perché scarsamente o per nulla rilevante nella soluzione della questione prospettata.
      Nel suo caso i creditori hanno ottenuto una serie di decreti ingiuntivi, nessuno dei quali è stato opposto, prima o nel corso del concordato con riserva o del concordato pieno, nel corso dei quali il debitore, che conservava la disponibilità dei propri beni, seppur sotto la vigilanza del commissario, poteva difendersi. Tutto però cambia con la dichiarazione di fallimento perché non basta per l'opponibilità alla procedura che il decreto ingiuntivo non sia stato opposto nel termine di legge, ma è necessario che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento. Si tratta di interpretazione pacifica e costanza della Cassazione, tra cui tra le ultime Cass. 11/08/2021, n.22666, per la quale, appunto, "In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'articolo 124 o dall'articolo 153 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 del codice di procedura civile venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'articolo 52 della legge Fallimentare".
      Nel suo caso, quindi, tutti i decreti ingiuntivi da lei indicati privi di detto decreto emesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento, sono inopponibili alla procedura, con la conseguenza che i creditori per partecipare al passivo devono fornire la prova dei loro crediti con altri mezzi, come se i decreti ottenuti non esistessero, non possono chiedere la relative spese liquidate nel decreto né far valere l'eventuale ipoteca iscritta in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
      Zucchetti Sg srl