Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

spese equitalia compensi e diritti art 2749 cc

  • Pierdamiano Dima

    Strongoli (KR)
    07/10/2011 15:42

    spese equitalia compensi e diritti art 2749 cc

    vanno considerati in privilegio queste spese ?
    nel programma falco in quale categoria inseirli ?
    le spese per insinuazione dove inserirli in fallco ?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/10/2011 17:10

      RE: spese equitalia compensi e diritti art 2749 cc

      Avremmo piacere di dare una risposta, ma ci dia qualche informazione in più per capire la domanda.
      Zucchetti SG Srl
      • Arturo Taliani

        Folignano (AP)
        30/01/2012 21:35

        RE: RE: spese equitalia compensi e diritti art 2749 cc

        Io credo che il collega volesse sapere con che grado inserire i crediti di cui art. 2749 c.c. 54 L.F./Corte Costituzionale sent. 162/01.
        Tra essi ad esempio ci sono gli interessi e le sanzioni su imposte sostitutive. Su Fallco con il tasto ricerca (inserendo art. 2749) non si trova niente mentre tale voce è molto presente nelle domande di Equitalia.
        Poi penso che il collega volesse sapere come fare quando Equitalia chiede compensi in via privilegiata per spese di notifica.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          31/01/2012 18:32

          RE: RE: RE: spese equitalia compensi e diritti art 2749 cc

          Per quanto riguarda gli interessi, trova piena applicazione l'art. 2749 c.c., peraltro ora espressamente richiamato nell'ult. comma dell'art. 54 l.f., per il quale il privilegio accordato al credito si estende agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente; gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita. Lo stesso ult. comma dell'art. 54 ha chiarito che per i crediti assistiti da privilegio generale- quali sono i Equitalia ex art. 2752 c.c.- il decorso degli interessi post fallimentari cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
          Per le sanzioni, si ricorda che l'art. 23, comma 37, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 11, ha modificato il primo comma della'rt. 2752 stabilendo che "Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi" ed è precisato che tale disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto citato.
          Per quanto riguarda le spese di notifica riteniamo che esse non siano assistite da alcun privilegio (non sono strettamente spese di esecuzione né di intervento nell'esecuzione o nel fallimento) e vadano considerate in chirografo.
          Zucchetti SG Srl