Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione al passivo del fallimento per risarcimento danni

  • Michela Del Piero

    UDINE
    21/03/2011 15:32

    Insinuazione al passivo del fallimento per risarcimento danni

    Il caso che sottoponiamo è il seguente: La società fallita prima della dichiarazione di fallimento ha richiesto e ottenuto d.i. nei confronti di un fornitore a fronte di forniture di merci. La società debitrice si è opposta al d.i. contestando il credito per difettosità delle merci e chiedendo la condanna della società (successivamente fallita) al risarcimento del danno derivato dai predetti vizi e difetti. Il giudizio è stato interrotto a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento. La società opponente ha proposto insinuazione al passivo del fallimento chiedendo l'ammissione del credito a titolo di risarcimento del danno subito in seguito alla fornitura di merce difettosa. E' possibile negare l'ammissione poichè l'importo richiesto non è portato da titolo di condanna opponibile al fallimento? La società opponente prima di insinuarsi al passivo del fallimento dovrebbe riassumere la causa di opposizione al d.i. interrotta per intervenuto fallimento?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2011 20:49

      RE: Insinuazione al passivo del fallimento per risarcimento danni

      L'esclusività del giudizio di verifica trova applicazione anche quando l'accertamento del credito sia richiesto in via riconvenzionale dal convenuto nel giudizio promosso- o proseguito- dal curatore per il recupero di un credito del fallito, essendo irrilevante che l'accertamento del credito concorsuale sia richiesto in via principale o in via riconvenzionale.
      Su questa affermazione di principio convengono tutti, ma in passato è stato molto dibattuto (e in parte lo è ancora) come attuare il coordinamento tra il procedimento speciale di verifica, avente ad oggetto l'esame della domanda già riconvenzionale, e quello ordinario, ove è stata proposta la domanda principale del curatore.
      La tesi della Cassazione che ha retto per molti anni era la seguente: "qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta alla realizzazione di un proprio credito nei confronti del fallimento, entrambe le pretese, inscindibilmente devolute alla cognizione di un solo giudice ex art. 36 c.p.c., vanno trasferite, ad iniziativa della parte più diligente, nella sede concorsuale del procedimento di accertamento e verificazione del passivo, tenuto conto che solo in tale sede, secondo i principi fissati dall'art. 52 L.F., è ammissibile la costituzione di un titolo creditorio nei confronti della massa
      La Corte già con la sentenza riconvenzionale formulata, come nel suo caso, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ove venivano a scontrarsi due "esclusività", quella fallimentare e quella monitoria, la via è stata ulteriormente seguita e la Cassazione, con la sentenza 14/09/2007, n. 19290, ha chiarito che "con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, e salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione medesima. Più in generale, non sussiste alcuna possibilità di "simultaneus processus" tra l'opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare, vuoi che quest'ultima sia già pendente presso il giudice del fallimento, vuoi che insorga nell'ambito dello stesso processo di opposizione".
      Ci sembra che questa sentenza risponda a tutti i suoi dubbi. Ha fatto bene la società opponente ad insinuarsi, e il curatore deve valutare la domanda come se la questione del pagamento del prezzo non esistesse e riconoscere o meno il credito a seconda che l'altra parte provi o non i vizi e il pregiudizio subito. Nel frattempo, se nessuno riassume il giudizio di opposizione ad.ing., buon per lei perché il processo si estingue e il decreto ingiuntivo diventa definitivo.
      Zucchetti Sg Srl