Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Precetto

  • Daniela De Marchi

    Santo Stefano di Zimella (VR)
    30/08/2011 13:29

    Precetto

    Buongiorno,
    nell'ipotesi che un creditore prima del fallimento, non vedendosi pagare il proprio credito, in questo caso un assegno, abbia provveduito a notificare alla fallita atto di precetto e poi richiesto il pignoramento risultato negativo per mancanza di fondi . le spese relative al precetto possono essere richieste? grazie per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/08/2011 18:07

      RE: Precetto

      Sia le spese del precetto che del pignoramento vanno rimborsate al creditore che le ha sostenute in quanto effettuate per il recupero del credito. Non va, invece, concesso il privilegio di cui all'art. 2755 c.c. (presumibilmente si è trattato di esecuzione mobiliare) né per il precetto, in quanto atto propedeutico all'esecuzione, né per il pignoramento, in quanto negativo e, quindi, di nessuna utilità per la massa dei creditori.
      Zucchetti SG Srl
      • Luca Campestrini

        Gorizia
        13/10/2014 15:13

        RE: RE: Precetto

        Buongiorno,
        nel caso in cui il creditore richieda spese sostenute per un atto di precetto, seguito da un pignoramento mobiliare negativo, a sua volta seguito da un rinnovo dell'atto di precetto, qual'è la corretta indicazione a stato passivo?
        Secondo la mia opinione i primi due atti (precetto e pignoramento) potrebbero non essere ammessi in quanto non hanno generato alcun vantaggio alla massa. La rinnovazione del precetto tanto meno non essendo poi seguito alcun atto esecutivo conseguente.
        Ringrazio in anticipo.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/10/2014 21:20

          RE: RE: RE: Precetto

          Non siamo d'accordo, nel senso che gli atti in questione sono stati compiuti dal creditore e, a meno di negligenze o colpe sue, probabilmente non hanno avuto effetto per la mancanza di beni da pignorare e il secondo precetto non ha avuto seguito probabilmente perché è intervenuto il fallimento. Ossia se gli atti sono stati compiuti secondo la ordinaria diligenza, le relative spese sono dovute, solo che sono dovute in chirografo, perché è soltanto per la concessione del privilegio alle spese per procedimenti esecutivi che l'art. 2755 (e l'atrt. 2770 per le esecuzioni immobiliari) c.c. richiede l'utilità per gli altri creditori. Comunque questa disposizione varrebbe soltanto per il pignoramento, che il primo atto del giudizio esecutivo, nel mentre il precetto è atto solo preparatorio, che comunque non rientra nella previsione di detta norma.
          Zucchetti SG srl