Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

MEDIAZIONE ED IMPOSTA DI REGISTRO

  • Giulio Bergomi

    Modena
    22/09/2017 07:09

    MEDIAZIONE ED IMPOSTA DI REGISTRO

    Sono curatore di un fallimento.
    In sede di mediazione obbligatoria in una causa di impugnazione dello stato passivo, si pone la questione della misura dell'applicazione dell'imposta di registro.
    Posto che l'accordo tra le parti è di ridurre il credito ammesso al chirografo allo stato passivo, fra l'altro in misura superiore ai 50.000 € di esenzione per il verbale di mediazione dall'imposta di registro, in che misura si applica l'imposta di registro.
    In misura fissa sul decreto adottato dal Tribunale in sede di impugnazione dello stato passivo ? In misura proporzionale, ma limitatamente alla parte eccedente gli € 50.000,00 di cui sopra ?
    Grato per conoscere la Vostra opinione, porgo molti cordiali saluti
    Giulio Bergomi
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2017 19:41

      RE: MEDIAZIONE ED IMPOSTA DI REGISTRO

      Prima di trasmettere la sua domanda alla nostra sezione tributaria avremmo piacere che spiegasse meglio la situazione perché ci sembra strano che per una causa di impugnazione dello stato passivo sia stata richiesta la mediazione obbligatoria.
      Invero, sia che per impugnazione lei intenda quella di cui al terzo comma dell'art. 98 (l'impugnazione dei crediti ammessi), sia che lei usi il termine in senso generale comprendente le varie forme di impugnazione dello stato passivo previste dall'art. 98, tra cui oltre all'impugnazione in senso tecnico di cui al citato terzo comma, anche le opposizioni allo stato passivo (comma secondo) e la revocazione dei crediti ammessi (comma quarto), sta di fatto che tutti questi procedimenti sono decisi in camera di consiglio e il comma quarto dell'art. 5 dlgs n. 28 del 2010 stabilisce che il procedimento di mediazione obbligatoria di cui ai commi 1-bis e 2 dello stesso articolo non si applica, tra l'altro, "nei procedimenti in camera di consiglio" (lett. f).
      Ciò è particolarmente importante nella fattispecie delle impugnazioni (di qualsiasi tipo) dello stato passivo perché, quand'anche si raggiunga un accordo, comunque è necessario che l'impugnazione sia stata proposta nei termini di legge (pena la definitività della decisione dello stato passivo) e che ci sia una pronuncia del tribunale che autorizzi la modifica di detto stato passivo.
      E' probabile quindi che ci sfugga qualcosa o che forse non si tratti di una forma di impugnazione del passivo, e per questo le chiediamo chiarimenti.
      Zucchetti Sg srl