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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Posizione banca ipotecaria non insinuata al passivo
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Giovanni Francescon
TREVISO11/06/2014 11:43Posizione banca ipotecaria non insinuata al passivo
Buongiorno.
Vorrei esporvi la seguente situazione.
La società fallita aveva acquistato un immobile ottenendo un finanziamento tramite un mutuo fondiario ipotecario, gravante sull'immobile stesso.
Prima del fallimento, la società aveva venduto a terzi l'immobile prevedendo, a pagamento dell'importo pattuito di 100 euro, 20 euro da pagarsi in denaro (mai pagati) e 80 euro da pagarsi mediante accollo (non è indicato se liberatorio o meno) da parte dell'acquirente del residuo debito del mutuo gravante sul bene.
Il fallimento ha poi ottenuto una sentenza definitiva con la quale il Tribunale ha deciso per la risoluzione per inadempimento della predetta vendita; di conseguenza il bene è stato appreso alla procedura fallimentare e venduto.
A livello di riparto si pone un problema, ossia se 'pagare' la banca creditrice ipotecaria.
Infatti, la banca che aveva concesso il mutuo non ha svolto domanda di ammissione al passivo del fallimento per il suo credito; anzi, ha svolto domanda solo per un altro credito chirografario per un diverso rapporto di c/c e ad oggi sono scaduti i termini ex art. 101, 1c. l.f. (un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo).
Ora, posto che l'accollo non era liberatorio per la fallenda (non essendo così testualmente previsto nel contratto di vendita non si vede come possa essere ritenuto tale, né risulta che la banca abbia mai accettato formalmente di liberare la fallenda), è possibile ritenere che la banca avesse il diritto/dovere di chiedere, entro i termini, l'ammissione al passivo del fallimento, essendo la società fallita debitrice solidale (anzi, principale) per il mutuo concesso.
Ciò posto, se ne dovrebbe dedurre che nel piano di riparto del ricavato dalla vendita immobiliare nulla debba essere previsto a favore della banca per il mutuo ipotecario concesso.
Data la delicatezza della questione (parliamo di un milione di euro), mi pongo tuttavia diversi dubbi, ossia:
1. il fatto che il bene sia 'tornato' nella disponibilità del fallimento, potrebbe permettere alla banca ora di presentare istanza per l'ammissione al passivo 'ultratardiva' giustificando il ritardo per il 'fatto' nuovo sopravvenuto (non credo; infatti la banca aveva già il diritto di chiedere l'ammissione fin da subito, come sopra precisato, non essendo l'accollo liberatorio)?
2. è possibile considerare la situazione alla stregua del fallimento dell'impresa terza datrice di ipoteca con le note conseguenze in termini di diritti del creditore ipotecario di versi pagato senza necessità/possibilità di ottenere l'ammissione al passivo del fallimento (parimenti, non mi pare, visto che la fallenda era la debitrice diretta, che ha beneficiato del finanziamento)?
3. essendo un mutuo fondiario, è possibile ritenere che la banca possa esimersi dal chiedere l'ammissione al passivo (non mi pare, stando a diverse pronunce della Cassazione, ancorché non univoche: la banca avrebbe potuto agire autonomamente per vendere il bene, ma per ottenerne il ricavato della vendita avrebbe dovuto comunque essere ammessa al passivo)?
Grato di un cenno di chiarimento, porgo distinti saluti.
Giovanni Francescon
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/06/2014 19:10RE: Posizione banca ipotecaria non insinuata al passivo
Classificazione: STATO PASSIVO / ESCLUSIVITA'Seguendo l'ordine delle domande, è sicuramente possibile che il creditore fondiario presenti domanda ultra tardiva, salvo a dimostrare che il ritardo non è a lui imputabile, pena la inammissibilità della domanda. Stabilire se la vicenda della vendita e della risoluzione dell'immobile possa giustificare la tardività è questione che va risolta in fatto, a seconda anche delle indicazioni che eventualmente l'interessato fornirà. Dal punto di vista giuridico vi è da chiarie che l'esistenza di un accollo non liberatorio per la società venditrice comportava il mantenimento dell'obbligazione in capo a costei, con la conseguenza che, fino alla dichiarata risoluzione della vendita, il creditore fondiario ipotecario avrebbe potuto sì insinuarsi ma in via chirografaria e, avendo la garanzia dell'immobile poteva ritenere superflua l'insinuazione chirografaria; l'interesse è ripreso dopo la risoluzione in quanto il bene gravato è ritornato nella disponibilità della venditrice fallita, che è non solo obbligata ma risponde anche con il bene ipotecato, per cui ora lo stesso creditore può far valere nel fallimento il credito e la prelazione ipotecaria; tutto ciò questo potrebbe giustificare il ritardo.
Alla domanda sub 2, la risposta è no in quanto la situazione è ritornata quella che era prima della vendita, per cui la società fallita non è terza datrice di ipoteca, ma obbligata per un debito proprio, garantito da ipoteca su un bene, che era uscito dal suo patrimonio, ma vi è tornato.
Quanto alla domanda sub 3, ogni creditore concorsuale, anche se munito di diritto di prelazione, che intenda partecipare al concorso sostanziale sui beni acquisiti all'attivo fallimentare deve partecipare al concorso formale , ossia deve, come dispone l'art. 52, co. 2, l.f., far accertare il suo credito "secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge". La salvezza di diversa disposizione di legge potrebbe far pensare che siano esentati da tale obbligo i creditori che possono agire in via esecutiva anche in pendenza del fallimento, in violazione del divieto di cui all'art. 51 l.f., ma questa tesi, già esclusa dalla giurisprudenza, ha trovato consacrazione nel terzo comma dell'art. 52, che ora espressamente chiarisce che "Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51"; principio ribadito nell'art. 110, ult. parte del primo comma, lì dove si precisa che "Nel progetto (di riparto) sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51". E' cioè pacifico, oggi, che il creditore fondiario gode soltanto di un privilegio c.d. processuale di poter realizzare immediatamente e provvisoriamente il proprio credito anche in pendenza di fallimento iniziando o continuando l'azione esecutiva, vietata in linea generale dall'art. 51 l.f., ma questo privilegio non esenta lo stesso creditore dall'onere della insinuazione, che diventa lo strumento per trattenere in via definitiva quanto ricevuto in via provvisoria nell'espropriazione individuale; con la ovvia conseguenza che il creditore fondiario, se non partecipa, in via tempestiva, tardiva o ultra tardiva, all'accertamento del passivo, non solo non può pretendere nulla dal fallimento, ma è tenuto a restituire quanto provvisoriamente ricevuto in sede esecutiva.
Zucchetti Sg Srl
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