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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
PREU - Prelievo erariale unico
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Marco Signorini
Marcaria (MN)11/09/2015 17:08PREU - Prelievo erariale unico
Una società concessionaria per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e da intrattenimento, previsti dall'art.110, comma 6 a) e b) del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, nonché per le attività e funzioni connesse, gestisce attraverso la propria filiera delle videolotterie di cui ha acquisito i diritti di distribuzione. Tale società nell'insinuazione al passivo del fallimento di un proprio "gestore di sala" chiede:
a) l'ammissione al chirografo per la parte di credito relativa al canone di concessione di sala;
b) il privilegio ex art. 2758 c.c. per la parte relativa al PREU, ossia del prelievo erariale unico che matura sulle giocate.
Ritenete corretta la richiesta di tale privilegio?
Ringrazio anticipatamente.
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como13/09/2015 19:22RE: PREU - Prelievo erariale unico
Il privilegio ex art. 2758 c.c., comma 1, assiste i crediti dello Stato per tributi indiretti, e non i crediti di rivalsa a essi eventualmente relativi, tanto che per il credito di rivalsa IVA esiste la specifica disposizione del comma 2.
Per stabilire se spetta tale privilegio a un soggetto diverso dallo Stato è quindi necessario verificare:
a) se egli agisce in via di rivalsa, essendo egli il soggetto passivo del tributo, nel qual caso il privilegio non "transita" a suo favore
b) se egli agisce in qualità di sostituto d'imposta, essendo soggetto passivo del tributo il terzo al quale ne chiede il pagamento per conto dello Stato, nel qual caso il privilegio si trasferisce a suo favore ex art. 1203 c.c..
Il PREU di cui al quesito è istituito dall'art. 39, comma 13, del D.L. 30/9/2003 n. 269, che recita: "Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6 [la norma citata nel quesito, n.d.a.], del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta e' identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso ditale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso".
Il tributo è quindi dovuto dal concessionario individuato ex art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/72, che fra l'altro recita: "Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"
Soggetto passivo del tributo in questione è quindi la società concessionaria che ha presentato istanza di ammissione al passivo e non la società fallita, nei confronti della quale essa agisce in via di rivalsa; siamo pertanto nella fattispecie di cui al punto "a" individuato all'inizio di questa risposta, e riteniamo perciò che il privilegio non sussita.-
Michele Di Carlo
Foggia02/12/2015 15:49RE: RE: PREU - Prelievo erariale unico
Tuttavia, l'art 39 sexies del dl 269/2003 rubricato "responsabilità solidale terzi incaricati alla raccolta PREU" statuisce che i terzi incaricati alla raccolta (gestore ed esercente) sono responsabili solidalmente al concessionario per il versamento del PREU. In ragione di tanto il privilegio di cui all'art. 2758 cc transiterebbe al concessionario in virtù dell'art. 1203 cc co. 3, il quale statuisce la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo.
Avv. Michele Di Carlo-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/01/2016 23:37RE: RE: RE: PREU - Prelievo erariale unico
Ci pare che la fattispecie esposta nel quesito sia esattamente opposta a quella prevista dall'art. 39-sexies.
Poichè, per quanto scritto nell'intervento precedente, obbligato principale è il concessionario, e il gestore è coobligato in solido ex art. 39 sexies, se insolvente fosse il concessionario, e il gestore fosse stato costretto a pagare in forza della citata responsabilità solidale, egli avrebbe diritto ad agire in surroga nei confronti del concessionario, avvalendosi del medesimo privilegio che spetta allo Stato.
Ma siccome il concessionario ha pagato un debito suo proprio, egli agisce nei confronti del gestore non in surroga ma in rivalsa, pertanto il privilegio, a nostro avviso, non gli spetta.
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