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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Affitto azienda e accollo TFR
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Marco Rossi
AREZZO16/11/2015 11:49Affitto azienda e accollo TFR
Buongiorno,
la società Alfa (affittante) - fallita nel marzo del 2015 - stipula nel giugno 2014 con Beta (affittuaria) contratto di affitto di azienda con il quale si stabilisce che il TFR fino al giugno 2014 (data in cui avviene l'assunzione in via diretta dei dipendenti) viene versato dalla società affittante Alfa alla affittuaria Beta. In realtà tale somma non viene mai versata rimanendo un credito di Beta verso Alfa peraltro nemmeno rilevato in contabilità. Nello stesso giorno di stipula del contratto di affitto azienda viene sottoscritto accordo sindacale (tra le due società e i sindacati) con il quale si dà atto che i crediti per retribuzioni mensili arretrate fanno capo alla affittante (con esclusione di ogni responsabilità solidale prevista dall'art. 2112 c.c.) mentre ferie, ratei di tredicesima e soprattutto TFR accantonato sono trasferiti alla affittuaria al momento del trasferimento del lavoratore. All'accordo sindacale segue (sempre lo stesso giorno) conciliazione in sede sindacale con la quale tutti i lavoratori prendono atto (e sottoscrivono) che ferie, rateo di tredicesima e TFR sono integralmente accollati dalla affittuaria.
Accordo sindacale e conciliazione con i lavoratori prevedono entrambi che nel caso in cui al termine del contratto non si addivenga alla cessione dell'azienda o in caso di risoluzione del contratto di affitto, i lavoratori rientreranno automaticamente alle dipendenze della affittante.
A maggio 2015 Beta risolve il contratto di affitto di azienda, i dipendenti rientrano alle dipendenze di Alfa (nel frattempo fallita) e il curatore licenzia i dipendenti i quali presentano istanza di ammissione al fallimento di Alfa per il TFR maturato antecedentemente alla data di affitto azienda.
Si chiede: atteso che il TFR maturato nel corso del contratto di affitto di azienda è di competenza della affittuaria Beta, a chi compete (tra Alfa e Beta) il debito per TFR maturato antecedentemente all'inizio del contratto di affitto di azienda in considerazione della esistenza dell'accordo sindacale e del disposto del comma 6 dell'art. 104bis L.F.?
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/11/2015 20:20RE: Affitto azienda e accollo TFR
L'affitto, come il trasferimento, dell'azienda implica, a norma dell'art. 2112 c.c., responsabilità solidale dell'affittuario per tutti i debiti dell'affittante verso i dipendenti fino al momento dell'affitto, ma con le procedure conciliative ex artt. 410 e 411 cpc il lavoratore può consentire la liberazione dell'affittante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Nel caso, ci pare di capire, che si sia seguita questa via per quanto riguarda ferie, ratei di tredicesima e TFR, tant'è che l'affittante si era impegnato a versare all'affittuario la quota del TFR maturato fino alla data dell'affitto. Questo, tuttavia, era un impegno tra le due parti del contratto di affitto, per cui l'inadempimento di Alfa rileva nei rapporti interni con Beta, ma verso i terzi dipendenti risponde il solo Beta, , a seguito degli accordi intervenuti da cui si desume che l'affittante Alfa è stato definitivamente liberato da questi debiti pregressi verso i lavoratori.
Tanto chiarito per quanto riguarda il rapporto di affitto da Alfa a Beta, bisogna affrontare il problema della risoluzione del contratto e retrocessione dell'azienda all'affittante Beta, nel frattempo fallito.
Con la retrocessione dell'azienda affittata si realizza un'ipotesi circolatoria alla quale consegue, per legge, l'applicazione del disposto di cui all'art. 2112 c.c. per cui, questa volta, la norma si applicherebbe al contrario nel senso che l'originario affittante che riceve l'azienda risponde dei debiti dell'affittuario che la riconsegna, compresi i debiti che questa si era assunto al momento dell'affitto.
Noi, tuttavia, riteniamo che questo principio non si applichi nel caso in cui la retrocessione avvenga in capo all'affittante che è stato dichiarato fallito in conformità a quanto stabilito dall'art. 104bis, che lei correttamente. Il sesto comma di tale norma dispone, infatti, che "La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile". E' vero che questa previsione è dettata per l'affitto di azienda concluso dal curatore, ma riteniamo che in via analogica o estensiva, possa essere applicata anche al caso di specie, ove, se alla fine dell'affitto il ricevete originario affittante rispondesse dei debiti assunti dall'affittuario quale oggetto dell'accordo sindacale, si vanificherebbero gli effetti di tale accordo. Più in generale può dirsi che la norma di cui all'art. 2112 c.c. trova applicazione con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato (Cass. 16/06/2004, n. 11318), nel mentre nel caso la retrocessione non è stata affatto volontaria.
In conclusione, a nostro avviso, il debito per TFR maturato antecedentemente all'inizio del contratto di affitto di azienda è a carico di Beta.
Zucchetti SG Srl
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