Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Indennità di fine rapporto - Agente

  • Marco Fiorentini

    VARESE
    19/07/2016 09:18

    Indennità di fine rapporto - Agente

    L'agente al momento della cessazione del contratto di agenzia, a tempo indeterminato, ha richiesto tre distinti emolumenti:
    • liquidazione di una somma per patto di non concorrenza;
    • indennità di mancato preavviso;
    • indennità suppletiva di clientela.

    La società pochi mesi dopo richiedeva il beneficio di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessioni dei beni e le somme richieste non venivano indicate nel piano concordatario.

    La società veniva in seguito dichiarata fallita ed ora l'agente chiede l'insinuazione al privilegio ex art 2751 bis. n.3. Considerata che le indennità hanno natura risarcitoria, ritengo che le stesse vadano declassate al chirografo.
    Quanto da me affermato apparentemente contrasta con la Vostra risposta del 29.09.2014 (al quesito "precisazione del credito dell'agente").
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/07/2016 17:17

      RE: Indennità di fine rapporto - Agente

      Nella risposta da lei citata, come in altre, abbiamo trattato delle indennità dovute all'agente alla cessazione del rapporto, ora lei pone il problema ulteriore della collocazione (in privilegio o in chirografo) di dette indennità. Delle tre voci da lei indicate, il problema della collocazione riguarda solo l'indennità di clientela non potendosi dubitare della natura privilegiata della indennità di mancato preavviso, che, ove dovuto, è una tipica indennità di fine rapporto, prevista dalla legge e dagli accordi collettivi e rientrante nella previsione del n. 3 dell'art. 2751bis. Di contro, per le stesse ragioni valutate a contrario dovrebbe essere escluso il privilegio per l'indennità di patto di non concorrenza che, non è una indennità di legge ma frutto di un accordo tra le parti.
      Rimane l'indennità di clientela sulla cui natura risarcitoria si può in astratto convenire qualora la cessazione del rapporto risale all'iniziativa del mandante, in quanto, in tal caso essa è diretta a compensare l'agente delle spese sopportate per l'organizzazione posta in essere, di cui, a seguito del recesso, viene a giovarsi il preponente; tuttavia proprio dall'analisi che abbiamo svolto nella risposta da lei citata, su questa costruzione può nascere più di qualche dubbio, nel senso che essendo ormai detta indennità inglobata nelle indennità dovute ai sensi dell'art. 1751 c.c., si può sostenere che anche questa voce rientra tra le indennità di fine rapporto assistite dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 3 c.c.. Al momento non ci sembra che vi sia stata una parola definitiva della giurisprudenza sul punto.
      Zucchetti SG srl