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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
oneri di urbanizzazione
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Stefania Sangiorgi
FORLI' (FC)16/01/2016 08:29oneri di urbanizzazione
Buongiorno nell'ambito di un concordato il debitore (una società immobiliare) nel valutare gli immobili ed isolare quanto per ciascun immobile andrà effettivamente a comporre l'attivo a disposizione del piano (sono tutti immobili su cui grava ipoteca) procede detraendo dal valore stimato le imposte (imu, ecc.) le spese condominiali ma anche gli oneri di urbanizzazione.
Ma così facendo non si attribuisce agli oneri di urbanizzazione una prededucibilità/privilegio di cui invece mi pare non usufruiscano?
SE così fosse allora converrebbe che la debitrice non adempiesse ai suddetti oneri e che l'Ente escutesse la fideiussione in quanto poi la domanda in rivalsa della assicurazione avrebbe rango chirografario.
Oltre a ciò vi chiedo se riteniate possibile il frazionamento e scomponimento degli oneri per ciascun immobile, quasi come se vi fosse un diritto di seguito degli oneri sul singolo immobile: non si tratta invece di una voce di debito unitaria e soggettiva legata al nominativo del soggetto lottizzante, debito che non circola con l'immobile ma resta in capo alla stessa?
Preciso che si tratta degli oneri di urbanizzazione relativi ad una lottizzazione molto più ampia, che la debitrice in gran parte ha già alienato a terzi, ovvero di oneri che non condizionano il rilascio dell'abitabilità.
Vi ringrazio per la sempre preziosa collaborazione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/01/2016 09:19RE: oneri di urbanizzazione
In precedenti risposte, noi abbiamo detto che è difficile se il credito per oneri di urbanizzazione abbia natura privilegiata o chirografaria, (cfr. risposta 13.6.2013 al dott. Lorenzo De Nicola, voce Passivo e rivendiche.
Se si accoglie la tesi della natura privilegiata, il privilegio applicabile sarebbe quello di cui all'art. 2752 c.c., comma terzo che, a norma dell'art. 2748 c.c., co. secondo, dovrebbe prevalere sulle ipoteche (ma neanche questo è pacifico, considerato che si tratta di ipoteca fondiaria). E' probabile che il debitore abbia seguito questa via, per cui riconosciuto al credito per oneri di urbanizzazione il privilegio indicato prevalente sull'ipoteca, deve soddisfare prima questo e poi calcolare il valore residuo a favore dell'ipotecario.
Di contro, l'obbligo di corrispondere il contributo per pere di urbanizzazione nasce con il rilascio della concessione edilizia, che si configura, appunto, come fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall'ente locale per le opere indispensabile affinchè l'area acquisti attitudine al recepimento dell'insediamento del tipo assentito e per le quali l'area acquista un beneficio economicamente rilevante; da tanto il Consiglio di stato ha dedotto che il contributo si ritiene che abbia natura di prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario ed ha carattere generale, prescindendo totalmente o meno dalle singole opere di urbanizzazione, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall'utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio , sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere ( cfr Cons. Stato Sez. V 15 dicembre 2005 n. 7140; idem 6 maggio 1997 n. 462). Se si segue questa via, o si ritenga che il credito in questione abbia privilegiata ma non prevalente sul credito fondiario, non vi è motivo per anteporre il pagamento del credito per oneri di urbanizzazione all'ipoteca.
Non ci sembra che la relativa obbligazione abbia un contenuto reale, con diritto automatico di seguito, ma ciò non toglie che si faccia un frazionamento di detti oneri in modo che vengano suddivisi tra i vari immobili del lotto e se ne attribuisca una quota a ciascuno.
Zucchetti SG Srl
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