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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
TFR, compensazione e recesso dal contratto di affitto
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Giovanni Trapanese
Ancona02/10/2015 20:14TFR, compensazione e recesso dal contratto di affitto
Buonasera.
La società Alfa, di cui oggi sono curatore, aveva stipulato nel 2009 un contratto di affitto di azienda con la società Beta.
Il contratto prevedeva il subentro nei rapporti di lavoro ex art. 2112 (n. 3 dipendenti).
In seguito, la società beta licenzia due dei tre dipendenti, e corrisponde loro soltanto piccoli acconti sul TFR.
Nel 2015 la società alfa fallisce ed il sottoscritto recede ex art. 79 L.F. dal contratto di affitto licenziando il lavoratore residuo in conseguenza della retrocessione dell'azienda.
Ora, l'affittuaria propone di individuare una soluzione transattiva alle molteplici questioni sul tavolo, prevedendo tra l'altro una compensazione fra il suo notevole debito (commerciale ed anteriore al fallimento) con il proprio credito per il TFR: non solo però quello già versato, ma anche quello che sostiene provvederà a versare, prevedendo in particolare l'operatività della compensazione "divenuto definitivo lo stato passivo ed in assenza di insinuazioni dei dipendenti".
Ora, dato per pacifico che il debito per TFR abbia natura solidale, perlmeno per la quota anteriore all'affitto di azienda (se non ricordo male, c'è giurisprudenza che esclude la solidarietà per la quota successiva all'affitto, ma correggetemi se sbaglio), alcune considerazioni e le conseguenti richieste di chiarimenti.
a) l'art. 62 LF consente al co-obbligato di concorrere per le somme pagate anteriormente al fallimento: in tal caso, forse, solo con riferimento a detti importi potrebbe essere eccepita e quindi validamente prevista in sede transattiva una compensazione ex art. 56 L.F.
Corretto ?
b) l'art. 61 invece consente al co-obbligato che ha pagato post-fallimento azionare il regresso soltanto una volta soddisfatto integralmente il creditore.
Il che significa che il suo diritto di concorrere sorge solo e soltanto dopo tale pagamento, col che non vedo proprio l'operatività dell'art. 56 L.F. con un debito del solvens anteriore alla dichiarazione.
Corretto ?
c) il fatto che l'ex affittuaria voglia (o sostenga di voler) adempiere, o che addirittura intenda accollarsi il debito, non potrebbe in alcun modo incidere sul diritto dei lavoratori ad insinuarsi, in assenza di accordi sindacali.
Ringrazio, come sempre, per la Vostra attenzione.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/10/2015 12:46RE: TFR, compensazione e recesso dal contratto di affitto
Lei dà per pacifico che il debito per TFR abbia natura solidale, ma noi abbiamo qualche dubbio, perché l'art. 2112 c.c., come lei giustamente ricorda, pone sì una solidarietà passiva tra concedente (o venditore) e affittuario (o acquirente) dell'azienda per i debiti pregressi, anteriori all'affitto (o alla vendita), ma non per i debiti successivi, dei quali risponde il solo affittuario. Di conseguenza per i due dipendenti che hanno cessato il lavoro in pendenza dell'affitto, esiste una solidarietà tra Alfa (concedente) e beta (affittuaria) soltanto per la quota di TFR maturata fino alla data dell'affitto d'azienda, mentre Beta, quale datore di lavoro affittuario, è l'unico obbligato al pagamento della quota di TFR maturata nel periodo del rapporto intercorso successivamente all'affitto di azienda.
Eguale situazione si attua, a nostro avviso anche per il terzo dipendente, sebbene questi sia stato licenziato dopo la retrocessione dell'azienda, che, sostanziandosi in un trasferimento, potrebbe comportare nuovamente l'applicazione dell'art. 21112 c.c. a soggetti invertiti, tra il retrocedente Beta e il ricevete (fallimento Alfa); tanto però è da escludere perché il sesto comma dell'art. 104bis stabilisce che "La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile" Per la verità questa disposizione è inserita nell'articolo che regola l'affitto di azienda effettuato dal curatore, ma riteniamo che esprima un principio generale utilizzabile in ogni caso di retrocessione dell'azienda al fallimento ed applicabile, quindi, anche al caso che l'affitto sia anteriore al fallimento e che l'azienda, per scadenza del termine o per recesso ex art. 79 o per altra causa, venga retrocessa al fallimento.
La prima cosa da fare, quindi, è verificare se Beta ha pagato o si impegna a pagare quote di TFR di cui risponde solidalmente con Alfa, perché soltanto di queste può rivalersi su Alfa, nel mentre le quote di TFR pagate o da pagare riguardanti il periodo dell'affitto sono a suo esclusivo carico e non può chiederne il rimborso ad Alfa.
Tanto appurato e per le quote di TFR maturate ante affitto azienda trovano applicazione, come lei ben suggerisce gli artt. 61 e 62 l.f.. Sicuramente quindi Beta potrebbe insinuare al passivo del fallimento Alfa il credito per ricupero delle somme di TFR (ovviamente sempre quelle riguardanti il periodo antecedente l'affitto di cui si sta parlando) pagate ai dipendenti prima della dichiarazione di fallimento di Alfa (e, a loro volta, i dipendenti interessati, non potrebbero insinuare queste stesse quote); trattandosi di un credito sorto ante fallimento, Beta può compensare lo stesso con eventuali suoi debiti verso il fallito Alfa, sorti anch'essi prima del fallimento.
Per le quote di TFR (sempre rientranti nella predetta categoria per la quale vige la solidarietà) che Beta ha pagato dopo la dichiarazione di fallimento, o meglio non ha ancora pagato ma si impegnerebbe a farlo, egli potrebbe insinuarsi nel fallimento in via di regresso solo dopo che il creditore principale (nel caso, ciascun dipendente) sia stato interamente soddisfatto perché il diritto al regresso sorge soltanto in quel momento, anche se si ammette che lo stesso credito, in attesa della escussione, possa essere ammesso con riserva della escussione e del pagamento, sempre che non si sia già insinuato il creditore principale (altrimenti si avrebbero due creditori al passivo per lo stesso credito). Questa parte di credito, quindi, a nostro avviso non può essere da beta portata in compensazione con suoi debiti pregressi, anche se Beta si accolla il debito verso i lavoratori perché comunque il credito di regresso al momento non esiste.
Quanto alla domanda sub c), il dipendente perde il diritto a far valere il suo credito nei confronti di Alfa (per la parte a suo carico di cui si è detto) solo ove, intervenuto tra Alfa e Beta un accordo di assunzione esclusiva del debito solidale da parte di Beta, egli dia l'assenso a detto accordo liberando Alfa.
Zucchetti SG Srl
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Giovanni Trapanese
Ancona05/10/2015 10:56RE: RE: TFR, compensazione e recesso dal contratto di affitto
Vi ringrazio per la risposta, puntuali come sempre.
Avv. Giovanni Trapanese
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