Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

rinvio verifica crediti tempestive

  • Marco Bettini

    MILANO
    25/09/2015 09:13

    rinvio verifica crediti tempestive

    Si chiede se possibile presentare istanza al G.D. per un rinvio della verifica crediti delle domande tempestive. Nel caso specifico la motivazione troverebbe ragione nel fatto che tutte le insinuazioni depositate nei termini si riferiscono a posizioni oggetto di un unico accordo transattivo che prevede la riduzione dei crediti vantati dai creditori (sostanzialmente già quantificati in occasione della stipula di detto accordo) in due diverse percentuali subordinate al verificarsi di un evento il cui esito si avrà per fine anno.
    Ciò sia per una semplificazione procedurale e sia perché ai mio parere la situazione di cui sopra non sembra ricadere nel comma 3 punto 1 dell'art. 96 essendo "condizionato" non il diritto di credito ma l'ammontare dello stesso.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/09/2015 12:20

      RE: rinvio verifica crediti tempestive

      A nostro avviso la fattispecie potrebbe rientrare nella previsione dell'art. 96, ma, visto che la situazione può chiarirsi a breve, è preferibile un rinvio dell'udienza di verifica. Ovviamente lei può chiedere il rinvio, ma poi è il giudice a darlo,e questo dipende anche dai suoi impegni e, comunque, da una sua valutazione di opportunità.
      zuccheti Sg Srl
      • Marco Bettini

        MILANO
        01/10/2015 17:29

        RE: RE: rinvio verifica crediti tempestive

        A questo punto mi chiedo se in caso di concessione di un differimento dell'udienza i termini per la presentazione delle domande (30 giorni prima dell'udienza) rimangono invariati (quindi si prende come riferimento la data prevista in sentenza) o anche questi subiscono un differimento (30 giorni prima della nuova data).
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          01/10/2015 20:30

          RE: RE: RE: rinvio verifica crediti tempestive

          Questione quella da lei proposta ancora dibattuta L'interpretazione più aderente alla lettera della legge (artt. 93 e 1001) suggerirebbe di non poter considerare in alcun modo tempestive le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato, anche se arrivate in tempo utile per essere esaminate, come nel caso di una domanda trasmessa il ventinovesimo giorno prima dell'udienza o di un rinvio della prima udienza, perché, diversamente, si concederebbe agli organi fallimentari la possibilità di modificare la legge (peraltro l'art. 16 qualifica come perentorio il termine per la presentazione delle domande tempestive, con ciò dimostrando di non volere dare al gli organi fallimentari la libertà di influire sulla natura della domanda); con conseguenze non indifferenti per gli altri creditori, specie se si tratta di ammissione di crediti chirografari, i cui titolari, una volta trattati come tempestivi, non sarebbero tenuti a fornire la prova della non imputabilità del ritardo e parteciperebbero ai riparti come gli altri creditori concorrenti, in contrasto con la previsione di cui all'art. 112.
          Tuttavia, in una visione più sostanzialistica, pur ammettendo che l'esame di domande tardive all'udienza fissata per la verifica delle domande tempestive costituisca una forzatura della legge, una tale forzatura può essere attuata, per ragioni di economia processuale, qualora, da un lato, sia assicurata al creditore tardivo la garanzie del contraddittorio, comunicandogli che l'esame della sua domanda sarà anticipato e permettendogli, se lo ritiene, di offrire la prova della non imputabilità del ritardo, e, dall'altro, sempre che l'anticipazione dell'esame sia indifferente per gli altri creditori in funzione dei criteri di ripartizione dettati dall'art. 112; il che accade, ad esempio, quando non sono previsti riparti prima della prima udienza del calendario delle tardive, alla quale quella domanda dovrebbe essere ritualmente esaminata, oppure sono previsti riparti che non interessano i chirografari, o, ancora, se si tratta di crediti prelatizi (per i quali non vi è bisogno di dimostrare la incolpevolezza nel ritardo), quando l'attivo è comunque tale da far ritenere che, anche se fossero ammessi all'udienza destinata all'esame delle tardive, potrebbero comunque recuperare la quota distribuita ai pari grado, ecc..
          A questo criterio, sembra ispirata Cass. 26/03/2012, n. 4792, per la quale "L'ammissione tardiva al passivo del credito comporta solo il rischio di parziale incapienza, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga l'inserimento immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione tardiva, alla stessa maniera di quelle tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe con l'obbiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge".
          In sostanza, bisogna scegliere tra una linea più rigorosa per la quale il rispetto del termine iniziale riferito all'udienza fissata in sentenza è quello che segna la tempestività, o una linea più elastica per la quale, in caso di rinvio dell'udienza di verifica si sposta anche il termine per la presentazione delle domande. Questa seconda soluzione è preferibile ove, per i motivi detti, non abbia conseguenze per gli altri creditori.
          Zucchetti SG Srl