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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITORE IPOTECARIO IN FORZA DI MUTUO FONDIARIO
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Marco Porrini
Varese18/11/2016 09:40AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITORE IPOTECARIO IN FORZA DI MUTUO FONDIARIO
Buongiorno. Presento il caso in esame.
Il creditore ipotecario è un istituto di credito che vanta il proprio credito in forza di un mutuo fondiario. Il creditore ha iniziato una azione esecutiva sugli immobili prima della dichiarazione di fallimento.
Il curatore ha depositato atto di intervento per l'assegnazione del prezzo.
Il creditore ipotecario ha depositato una istanza di ammissione al passivo ULTRATARDIVA richiedendo l'ammissione del credito vantato (capitale ed interessi) oltre alle spese sostenute per l'esecuzione.
Fermo restando l'ammissione al passivo delle spese per l'esecuzione (che godono di privilegio ex art. 2770 c.c.) si chiede se sia corretto da parte del Curatore proporre la NON ammissione del credito per capitale ed interessi in quanto il creditore (a cui la dichiarazione di fallimento era nota) avrebbe dovuto presentare quantomeno una istanza tardiva (e non ultratardiva). In sostanza nel caso in esame il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione al passivo dipende da un ritardo imputabile al creditore medesimo, che come detto era a conoscenza della dichiarazione di fallimento.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/11/2016 19:07RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITORE IPOTECARIO IN FORZA DI MUTUO FONDIARIO
Le domande ultratardive devono superare il vaglio di ammissibilità giusto il disposto dell'ult. comma dell'art. 101, per cui se il giudice ritiene che l'istante non abbia fornito la prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, la domanda va dichiarata inammissibile. L'inammissibilità preclude l'esame del merito della domanda, per cui non può esaminare la stessa e ammettere il credito per spese e rigettare quello per capitale, ma deve limitarsi, sempre che non sia offerta la prova della incolpevolezza del ritardo, a proporre la dichiarazione di inammissibilità della domanda e basta.
Se il giudice accoglierà questa soluzione- che è l'unica possibile sempre che non sia data la prova accennata- il creditore fondiario non può partecipare al fallimento per cui dovrà restituire a questo la somma percepita in via provvisoria nella esecuzione individuale, che ha potuto continuare, anche in pendenza di fallimento, per il privilegio processuale accordato a questa tipologia di crediti dall'art. 41 TUB.
Zucchetti Sg srl
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Marco Porrini
Varese19/11/2016 16:59RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITORE IPOTECARIO IN FORZA DI MUTUO FONDIARIO
Condivido la soluzione prospettata tuttavia è necessario precisare che le spese sostenute per l'esecuzione sono successive alla dichiarazione di fallimento pertanto il creditore non avrebbe potuto depositare per tale credito una istanza quantomeno tardiva. Infatti ha potuto insinuare queste ultime al passivo dopo averle effettivamente sostenute e quindi quando era conosciuto l'esatto ammontare.
Si chiede ne non sia scindibile il provvedimento:
- inammissibilità per la domanda con riferimento al credito che doveva essere insinuato almeno con una istanza tardiva, cioè capitale ed interessi
- ammissione per la domanda con riferimento al credito che non poteva che essere insinuato con una domanda di ammissione al passivo ultratardiva cioè le spese dell'esecuzione sostenute dopo la dichiarazione di fallimento.
Del resto il creditore è tenuto a fare domanda di ammissione al passivo anche per le spese dell'esecuzione sostenute e con ciò per conseguire il diritto a trattenere dette somme che gli vengono assegnate provvisoriamente a seguito dell'esecuzione individuale.
Grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/11/2016 20:18RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITORE IPOTECARIO IN FORZA DI MUTUO FONDIARIO
Entrando nei particolari del suo quesito, non nascondiamo che la domanda di rimborso spese dell'esecuzione ci sembra strana dal momento che le stesse dovrebbero essere state liquidate in sede di esecuzione al momento della assegnazione della somma e pagate già in quella sede, per cui il credito che insinua al passivo è quello per capitale e interessi complessivi, nel quale il rimborso delle spese dell'esecuzione entra in ballo al solo scopo di quantificare l'effettivo rimborso ottenuto in via provvisoria. Ossia, passando ad un esempio per spiegare meglio, se la banca ha un credito di 100 per capitale e interessi e in sede esecutiva ottiene il rimborso di 5 per spese esecutive che vanno pagate prima di ogni alta, e ottiene 80 per rimborso capitale e spese essendo stato ricavato dalla vendita dell'immobile ipotecato 85, la banca insinuerà il credito per 100, dando atto di aver già ricevuto 80 in via provvisoria nell'esecuzione individuale, per cui in sede fallimentare si valuterà, alla luce delle prededuzioni opponibili all'ipoteca e ad eventuali privilegi prioritari sulla garanzia reale, quanto alla banca competerebbe in via definitiva nelo fallimento; se alla banca spetta più di 80 sarà data la differenza se meno di 80 sarà la banca a restituire la differenza, fermeo restando il rimborso delle spese per l'esecuzione fatta.
A questo punto ci viene un dubbio rileggendo la sua domanda iniziale lì dove dice che il fallimento è intervenuto nell'esecuzione individuale per ottenere l'assegnazione del prezzo. Ritualmente, a norma dell'art. 41 TUB il curatore può intervenire nell'esecuzione per far valere i crediti prevalenti sull'ipoteca (prededuzioni e privilegi preferiti all'ipoteca) e per ottenere l'assegnazione della somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca (comma 2 art. 41 TUB). Non crediamo quindi che l'intera somma ricavata dalla vendita del bene sia stata assegnata ala curatela.
Tuttavia, se ciò è avvenuto, nulla sarebbe stato dato al creditore fondiario, che dovrà far valere in sede fallimentare anche il credito per spese dell'esecuzione. In questo caso ci sembra difficile la inammissibilità parziale perché questa sanzione colpisce la domanda nel suo insieme per non aver il creditore fornito la prova della non colpevolezza del ritardo, indipendentemente dal merito delle richieste. E, peraltro, anche le spese, che lei dice sono maturate in pendenza del fallimento, potevano comunque essere richieste, con indicazione approssimativa anticipata, tempestivamente o comunque in via tardiva e non ultra tardiva, visto che la banca sapeva del fallimento ed ha continuato, a suo rischio e pericolo, l'esecuzione individuale.
Zucchetti SG srl
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Marco Porrini
Varese22/11/2016 09:24RE: RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITORE IPOTECARIO IN FORZA DI MUTUO FONDIARIO
Forse è opportuno declinare temporalmente il quesito.
Fallimento aperto in data 11.06.2012 con esecuzione del creditore fondiario già pendente.
In data 25.10.2012 il Curatore deposita atto di intervento richiedendo l'assegnazione del ricavato (si ritiene dunque si tratterà effettivamente di prededuzioni e privilegi preferiti all'ipoteca e quanto eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca)
Stato passivo domande tempestive esecutivo in data 10.10.2012.
Termine per il deposito delle istanze tardive: 25.11.2013
Il creditore fondiario depositata una istanza ultratardiva in data 9.05.2014 richiedendo l'ammissione di capitale ed interessi oltre alle spese per l'esecuzione sostenute sino a tale data (quindi spese sia precedenti che successive alla dichiarazione di fallimento).
Non vi sono dubbi che il creditore fondiario fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento.
Pertanto si ritiene che il creditore fondiario avrebbe dovuto depositare una istanza quantomeno tardiva (entro il 25.11.2013) per capitale ed interessi oltre alle spese dell'esecuzione sostenute fino alla dichiarazione di fallimento ed avrebbe potuto depositare una istanza ultratardiva per quelle successive (e con ciò per mantenere il diritto a trattenere il riconoscimento di queste avvenuto in sede di ripartizione dell'esecuzione).
L'immobile è stato aggiudicato in data 8.11.2016.
L'udienza per la verifica della ultratardiva si terrà prima del riparto dell'esecuzione.
Pertanto se il credito per capitale ed interessi e per le spese sostenute sino alla dichiarazione di fallimento non venisse ammesso al passivo (in quanto il creditore fondiario non potrà assolutamente dimostrare che il ritardo non gli sia imputabile), il sottoscritto tenterebbe di richiedere in sede di riparto dell'esecuzione l'assegnazione di tutto il ricavato.
A maggior ragione se la domanda di ammissione fosse considerata inammissibile nella sua interezza.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2016 20:28RE: RE: RE: RE: RE: AMMISSIONE AL PASSIVO DI CREDITORE IPOTECARIO IN FORZA DI MUTUO FONDIARIO
Alla luce dei dati ora esposti- che da un lato evidenziano che il creditore fondiario ha proseguito l'esecuzione anche dopo il fallimento del debitore nella quale il curatore era intervenuto, dall'altro che non è stata ancora effettuata la distribuzione della somma in sede esecutiva e dall'altro ancora che l'insinuazione del detto creditorie è ultratardiva- condividiamo la linea da lei esposta. In realtà è la stessa linea che traspariva dalle nostre risposte che, ovviamente, non potevano essere precise in mancanza dei dati ora forniti; ma vi è anche da dire che potrà essere accolta dal giudice dell'esecuzione solo in presenza di un provvedimento definitivo di inammissibilità della domanda di insinuazione, per cui se il creditore propone opposizione, presumiamo che il giudice dell'esecuzione assegnerà egualmente la somma al creditore fondiario e poi si faranno i conti in sede fallimentare quando la decisione sull'ammissione diventerà definitiva.
Quanto a quest'ultima decisione, rimane sostanzialmente una piccola differenza tra la sua e la nostra posizione, nel senso che lei prospetta la scindibilità della domanda che potrebbe essere colpita in parte da inammissibilità e noi riteniamo che la inammissibilità coinvolga l'intera domanda.
Zucchetti SG srl
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