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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ammissione credito per scoperto di conto corrente e causa pendente
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Vittorio Sarto
Cesena (FC)20/05/2016 11:29ammissione credito per scoperto di conto corrente e causa pendente
Buongiorno,
si chiede il Vostro parere su quanto segue:
Un Istituto di credito presenta domanda di ammissione al passivo per scoperto di conto corrente chiedendo l'ammissione delle somme in chirografo.
Il curatore ha verificato l'esistenza di un decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito per il pagamento di dette somme da parte della società e dei soci garanti in solido e opposto dalla società e dai garanti in data antecedente al fallimento. Ora l'intervenuto fallimento dovrebbe determinare l'interruzione della causa pendente quantomeno con riferimento alla società fallita. I motivi dell'opposizione al decreto sono, oltre alla parziale inesistenza del credito ingiunto, per pagamenti avvenuti da parte dei garanti prima del ricorso per DI, anche relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi ( divieto di anatocismo in materia bancaria).
In sede di verifica di ammissione al passivo mentre per il curatore è agevole verificare l'effettivo pagamento delle somme da parte dei garanti a riduzione dell'effettiva esposizione debitoria della fallita è proibitivo il ricalcolo degli interessi considerato che il rapporto di conto corrente è in essere da circa 30 anni. In termini di pratici la riassunzione della causa da parte del curatore non determinerebbe vantaggi concreti per la Procedura ma solo costi in quanto l'ammissione in chirografo anche di un importo maggiore sarebbe irrilevante in quanto non vi saranno somme sufficienti a pagare nemmeno i privilegiati. Si chiede se l'ammissione al passivo del fallimento possa essere fatto valere da parte dell'istituto di credito nei confronti dei garanti obbligati rendendo per gli stessi superfluo procedere con la prosecuzione della causa in corso.
grazie per la cortese risposta-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/05/2016 18:56RE: ammissione credito per scoperto di conto corrente e causa pendente
Dalla descrizione che lei fa e dalla domanda che propone dobbiamo ipotizzare che è fallita una società di capitali, diciamo una srl, e che, pertanto, i soci garanti non sono stati dichiarati falliti.
Nei confronti della società fallita, il decreto ingiuntivo è come se non esistesse, non essendo passato in giudicato prima della dichiarazione di fallimento, nel mentre eguale discorso non si pone per i soci garanti, i quali sono in bonis e nei loro confronti il giudizio di opposizione può proseguire; nei confronti della società fallita, invece, la banca deve insinuarsi al passivo, fornendo la prova del credito con gli ordinari mezzi, senza poter utilizzare, come detto, il decreto ingiuntivo.
Il curatore è libero nella sua valutazione, se proporre o non l'ammissione e in che termini, ed egualmente lo è il giudice delegato che deve decidere sull'ammissione, per cui nulla impedisce che il giudice ammetta il credito, anche se, in un caso del genere sarebbe corretto sentire e leggere le obiezioni già mosse dalla società fallita e riproporle, a meno che non si ritenga che siano chiaramente infondate. In ogni caso, il giudice delegato, anche se ritiene fondate le obiezioni già sollevate, può egualmente ammettere il credito per ragioni pratiche (incapienza, per cui si farebbero solo spese per il giudizio inevitabile di opposizione allo stato passivo). Tale ammissione non pregiudica i garanti in quanto le decisioni dello stato passivo hanno efficacia endofallimentare, come è oggi chiaramente detto nel quinto comma dell'art. 96. Questo dal punto di vista strettamente giuridico, anche se inevitabilmente la banca utilizzzerà l'argomento dell'ammissione per sostenere che la sua pretesa è fondata, argomento che il giudice dell'opposizione adecreto ingiuntivo dovrebbe tenere in nessun conto, stante appunto l'effetto endo fallimentare della decisone del giudice delegato.
Zucchetti SG srl
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