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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
BENI NON RITIRATI
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UGO MARIA FANTINI
MORROVALLE (MC)02/06/2013 06:57BENI NON RITIRATI
Buongiorno.
Presso un capannone appartenente all'attivo fallimentare, sono presenti alcuni beni (senza alcun valore o comunque di valore insignificante) che il fallimento sostiene essere dell'ex affittuaria dell'azienda (la quale, invece, sostiene l'esatto contrario) nell'ambito di un contenzioso civile instaurato davanti al Tribunale. Piu' esattamente sui beni il fallimento aveva ottenuto ed eseguito un sequestro conservativo concesso dal Giudice in seno ad un giudizio promosso per danni nei confronti dell'ex affittuaria. Il sequestro fu però revocato ai sensi dell'art. 168 L. Fall. in quanto l'ex affittuaria e' stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Naturalmente il Giudice non si è pronunciato sul soggetto al quale appartiene il diritto di proprietà, limitandosi a stabilire (su sollecitazione del custode che non potendo formalizzare la restituzione ha chiesto istruzioni al Giudice) la restituzione agli "aventi diritto".
Ora, anche in considerazione che trattasi di beni che occupano moltissimo spazio, condizionando anche la vendita del capannone, il sottoscritto ha sollecitato e diffidato più' volte l'ex affittuaria al ritiro senza però alcun risultato. Da ultimo ho anche sollecitato il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo a redigere l'inventario anche di tali beni, senza però ottenere, anche in questo caso, alcun riscontro.
A questo punto propongo le due seguenti soluzioni alternative:
a) preso atto dell'assenza di rivendiche e di iniziative per il loro ritiro, nonché dell'urgenza a liberare il capannone per la successiva vendita, il curatore formalizza con il cancelliere l'inventariazione dei beni, previa presa in consegna dal custode e li acquisisce all'attivo fallimentare;
b) qualora si dovesse realizzare un corrispettivo dalla loro cessione, il curatore accantona la somma in attesa che venga stabilito a chi appartiene il diritto di proprietà (giudizio di merito specifico non ancora promosso);
ritengo la soluzione b) ingiustificata in quanto il passaggio descritto alla lettera a) legittima il curatore a liquidare definitivamente il bene e ad incamerare il corrispettivo realizzato in quanto l'accantonamento ipotizzato, dopo l'acquisizione all'attivo del fallimento e in assenza di rivendiche, non è previsto da alcun riferimento normativo.
Grazie.
Dott. Ugo Maria Fantini
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/06/2013 20:25RE: BENI NON RITIRATI
In via preliminare va detto che probabilmente il giudice non ha revocato, a seguito dell'ammissione al concordato dell'affittuaria, il sequestro eseguito dalla ditta poi fallita, ma ne ha dichiarato la improseguibilità; il che comporta che il sequestrante non possa compiere ulteriori atti, ma che il sequestro non è venuto meno e, quindi, sebbene la relativa procedura sia entrata in una fase di sospensione, il sequestro esiste ancora. Controlli se è così e, in tal caso, la prima cosa da fare è rinunciare all'azione cautelare.
Ciò fatto, è evidente che i beni in questione, trovandosi nel capannone di proprietà del fallito, vanno acquisiti alla massa, a meno che non ritenga di seguire la procedura di cui al comma settimo dell'art. 104ter; tuttavia lei dice che qualche ricavo è possibile dalla vendita degli stessi e, comunque, la restituzione della disponibilità al fallito (peraltro controversa dati precedenti giudiziari), non sarebbe di aiuto perché non le liberebbe i locali da vendere. Di conseguenza lei si trova ad avere la disponibilità del capannone e dei beni che lo occupano e può liberamente procedere alla vendita degli stessi in mancanza di rivendiche o di pretese restitutorie di terzi, che sicuramente non arriveranno dall'ex affittuaria, visto che la stessa ha dichiarato di non avere alcun diritto su tali beni.
Zucchetti SG srl
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