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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
FALLIMENTO SNC
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Daniela De Marchi
Santo Stefano di Zimella (VR)29/11/2012 18:15FALLIMENTO SNC
Buona sera,
in una snc mi ritrovo i creditori sociali che chiedono l'insinuazione anche nel passivo del socio. A mio avviso nel passivo del socio non devo inserire nulla in quanto in surroga avranno diritto comunque nel caso di mancata soddisfazione nei confronti della società-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/11/2012 20:43RE: FALLIMENTO SNC
L'equivoco di fondo insito nella sua domanda sta nel ritenere che i soci rispondano dei debiti sociali soltanto in caso di mancato realizzo sui beni sociali; in effetti il beneficium excussionis, che vige ordinariamente, cessa con la dichiarazione di fallimento, per cui i soci rispondono dei debiti sociali senza bisogno per i creditori di escutere preventivamente il patrimonio sociale. Questo significa che i creditori sociali possono essere pagato con il ricavato dei beni del socio anche prima della liquidazione dei beni della società, salvo poi a fare i conteggi interni tra soci, e, di conseguenza lei deve predisporre uno stato passivo per la società e uno per ciascun socio fallito: in questi ultimi vanno insinuati i crediori sociali, anche se non presentano una espressa domanda, per l'automatismo posto dall'art. 148 comma terzo e i crediotri personali di quel socio.
Zucchetti STG Srl
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)03/04/2014 17:51RE: RE: FALLIMENTO SNC
il fatto che i creditori sociali vanno insinuati nei passivi dei soci significa che un creditore ammesso nella società per 100 é "automaticamente" anche creditore del socio senza necessità di verificare di nuovo il credito in sede di verifica dello stato passivo del socio. Giusto?. Cioé, se tizio fa insinuazione allo stato passivo della società per 100 (in chirografo o in ipoteca) e viene ammesso esattamente per quantità e qualità richiesta in sede di verifica dello stato passivo della società, da quel momento é iscritto automaticamente e senza necessità di altro nello stato passivo dei soci a e b in chirografo, giusto?. In pratica la ratio della norma é che non é unica solo l'insinuazione ma anche la verifica di quell'insinuazione é unica in quanto il credito era nei confronti della società e non dei soci personalmente e il fatto che un socio é illimitatamente e solidalmente responsabile con tutto il suo patrimonio personale dei debiti sociali fa si che essi rispondano già automaticamente e solo perché verificato il rapporto di credito nei confronti della società (a meno che non si debba escludere il ribaltamento in casi particolari che vanno indagati, tipo se il credito era sorto prima che uno dei due soci falliti entrassero nella società) e questo senza ulteriore e autonoma pronuncia in quanto sufficiente la pronuncia fatta nell'ammissione al passivo sociale. Infatti l'art. 148, dopo aver parlato di insinuazione fatta nella società che vale anche come insinuazione nei soci, ci dice anche che i creditori sociali hanno diritto di partecipare a tutte le ripartizioni (specificando quindi che il creditore sociale quando viene riconosciuto tale ha diritto automaticamente a partecipare per soddisfare quel credito alle ripartizioni anche dei soci e quindi che il merito del credito accertato verso la società non va riaccertato e verificato anche sui soci, ma non solo il merito bensì non va ridiscussa nemmeno la formale iscrizione o meno, e cioé il diritto a partecipare ai riparti, nel passivo del socio). Cosa pensate di questa analisi?. Mi piacerebbe avere un Vostro parere. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2014 20:13RE: RE: RE: FALLIMENTO SNC
L'analisi è sostanzialmente corretta. I creditori sociali vantano un credito nei confronti della società del cui pagamento rispondono anche i soci illimitatamente responsabili, per cui una volta accertato il credito in sede di verifica del passivo della società, non è necessario una ulteriore verifica nei passivi dei soci. Ciò vale, tuttavia, quando le sfere di responsabilità (della società e del socio) coincidono sia per quanto riguarda l'entità del credito che per la collocazione; nel caso, infatti, il socio sia stato dichiarato fallito non contestualmente alla società è chiaro che nei suoi confronti maturano interessi fino alla data del suo fallimento, per cui il credito sociale già insinuato al passivo sociale potrebbe essere quantitativamente maggiore, ma anche eventualmente minore, qualora, nel frattempo il creditore sociale avesse ricevuto un acconto, o dal fallimento sociale o da un terzo estraneo. Egualmente per quanto riguarda la collocazione perché un creditore potrebbe avere iscritto ipoteca su un bene sociale ed essere pertanto ipotecario nei confronti della società e non verso il socio, o viceversa; ed infatti, non a caso, il terzo comma dell'art. 148 precisa che Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci, perché è evidente che solo il privilegio generale nel passivo della società può ribaltarsi in quello del socio, nel mentre così non è per le cause specifiche di prelazione, che sono inerenti a beni specifici.
Zucchetti Sg srl
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Antonio Fusella
Torrevecchia Teatina (CH)03/04/2014 20:38RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO SNC
infatti, non a caso avevo fatto l'esempio di un credito ipotecario sulla società. In questo caso anche si ha il ribaltamento automatico sul socio senza riaccertare il credito anche sul passivo del socio. Ovvio é che tale ribaltamento opera trasformando il credito nei confronti del socio in chirografo. Dico bene?. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/04/2014 15:09RE: RE: RE: RE: RE: FALLIMENTO SNC
Bene.
Zucchetti Sg Srl
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