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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Scadenza del termine disposto dall\'art.99 L.F.
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Ermanno Forcucci
Passignano sul Trasimeno (PG)04/04/2012 09:00Scadenza del termine disposto dall'art.99 L.F.
Buongiorno,
rinnovo i complimenti per il forum creato e ringrazio per la cortesia e l'aiuto che spero mi venga dato.
Espongo il mio problema: l'amministratore della società X presenta domanda di insinuazione al passivo della società Y. Dopo l'udienza di stato passivo il curatore di Y invia consueta raccomandata, ricevuta dal legale rappresentante di X in data 26/02/2012, nella quale viene spiegato che lo stato passivo è stato reso esecutivo e il credito è stato escluso per carenza documentale. In data 24/03/2012 la società X fallisce e vengo nominato curatore, ma nessuno mi riferisce della questione fino al 31/03/2012, per cui essendo passati i 30 giorni dalla comunicazione mi sono scaduti i termini per presentare opposizione ex art.99 L.F.. Mi chiedo: posso ripresentare la domanda di insunuazione ora come curatore? Se la risposta fosse negativa, ci sono altre vie per poter far valere il mio diritto visto che l'esclusione del credito faceva riferimento a una carenza documentale che ritengo possa essere colmata?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/04/2012 11:07RE: Scadenza del termine disposto dall'art.99 L.F.
Non sono perdute tutte le speranze perché qualora la perdita di capacità della parte costituita si verifichino tra una fase processuale e l'altra, trova applicazione l'art. 328 c.p.c., per il quale l'evento interruttivo verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza conclusiva di una fase di merito non incide più sul processo, ma sui termini per la proposizione dell'impugnazione. Secondo tale norma, infatti, verificasi la morte della parte o altro evento interruttivo dopo la notificazione della sentenza, il termine breve per impugnare è interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la notificazione della sentenza agli eredi; in mancanza di tale rinnovazione, l'impugnazione deve essere proposta nel termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 cpc, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, e non dall'evento interruttivo (giur. pacifica).
Non abbiamo trovato precedenti specifici circa l'applicazione dello stesso sistema all'ipotesi della dichiarazione di fallimento di una delle parti del rapporto dopo la comunicazione da parte del curatore ex art. 97, ma riteniamo che questa comunicazione possa essere equiparata alla notifica della sentenza, dato che dal ricevimento della comunicazione (come da quello della notifica della sentenza) incomincia a decorrere il termine per l'opposizione, che, oggi più che ieri, può essere inquadrata tra i mezzi di impugnazione. Per cui, essendo nel suo caso, il fallimento del creditore X intervenuto nelle more del decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione fatta dal curatore del fallimento Y, dovrebbe applicarsi la disposizione richiamata, per la quale il termine per proporre l'opposizione è interrotto e il nuovo termine comincia a decorrere dal giorno in cui è rinnovata la comunicazione al curatore del fallimento X.
Poiché è difficile pensare che il curatore del fallimento Y proceda a nuova comunicazione, potrebbe lei proporre egualmente l'opposizione, facendo presente la ragione del ritardo e l'intervenuta interruzione per giustificarne le tempestività.
Del resto non vediamo altra strada, non potendo lei presentare una tardiva per far valere lo stesso credito che già era stato escluso dal passivo per mancanza della novità, in quanto la nuova domanda, anche se proposta dal curatore, avrebbe l'identico petitum e causa petendi della precedente presentata dalla parte.
Zucchetti SG Srl
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