Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Fallimento a seguito di concordato prenotativo: data di sospensione degli interessi.

  • Fabio Gambusera

    Como
    17/11/2014 11:33

    Fallimento a seguito di concordato prenotativo: data di sospensione degli interessi.

    Buongiorno, una società deposita ricorso per concordato prenotativo ex art. 161 comma 6 l.f. (ricorso iscritto al registro imprese il 15/05/14) e alla scadenza del termine per la presentazione della proposta e del piano chiede fallimento in proprio (sentenza pubblicata il 25/09/14). La data di sospensione degli interessi decorre dalla data di presentazione del concordato preventivo (15/05/14) o di pubblicazione della sentenza di fallimento (25/09/14)? Il dubbio origina dal fatto che al concordato preventivo segue senza soluzione di continuità il fallimento (consecutio di procedure): ci si chiede se tale consecuzione rende configurabile una procedura unitaria anche ai fini della data di sospensione del calcolo degli interessi e non solo con riferimento a quelle discipline (quali l'esenzione da revocatoria e la prededucibilità dei crediti) per le quali il legislatore si è espressamente pronunciato. Ringrazio.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/11/2014 18:49

      RE: Fallimento a seguito di concordato prenotativo: data di sospensione degli interessi.

      La data da prendere in considerazione è, a nostro avviso, quella del deposito del ricorso ex art. 161 comma sesto in cancelleria (antecedente quindi a quella della iscrizione al registro delle imprese del 15.5.2014) perchè l'art 169 richiama come applicabile al concordato, tra gli altri, l'art. 55 e ciò a decorrere appunto, dalla "data di presentazione della domanda di concordato". Essendo pacifico che l'art. 169 si applica anche al concordato con riserva, si ha che già al momento della presentazione del relativo ricorso si è prodotta la sospensione ex art. 55, che poi trova applicazione diretta una volta dichiarato il fallimento, senza soluzione di continuità e da ritenere in rapporto di consecuzione con la prima procedura.
      Zucchetti SG srl