Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Credito ulteriore del lavoratore dipendente

  • Paolo Gaini

    San Giovanni Teatino (CH)
    25/01/2017 17:01

    Credito ulteriore del lavoratore dipendente

    Il problema si pone in questi termini circa il credito di un lavoratore dipendente:
    - in data 25/11/2016 l'avvocato del lavoratore ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare in base a tutte le buste paga in suo possesso non pagate dalla società;
    - in data 22/12/2016 il dipendente ha ricevuto dalla curatela l'ultima busta paga comprensiva del trattamento di fine rapporto, saldo Rol, saldo ferie e permessi, tredicesima e quattordicesima dell'anno: questa busta paga non era in possesso né del dipendente né dell'avvocato al momento dell'insinuazione del 25/11/2016 e pertanto questo ulteriore credito in quella data non era stato richiesto. Nella nota di trasmissione la curatela specifica al lavoratore che l'inoltro dell'ultima busta paga, seppure comunicato dopo l'insinuazione, è finalizzato ad agevolare la domanda stessa (in questo caso ormai già presentata);
    - in data 07/01/2017 sono scaduti i termini per le insinuazioni tempestive essendo l'udienza di verifica fissata al 06/02/2017;
    - in data 17/01/2017, a seguito di richiesta della curatela pervenuta in data 14/01/2017 di precisazione del credito, l'avvocato inoltra lettera di specificazione del credito includendo anche anche la busta paga pervenuta in data 22/12/2017;
    - in data 22/01/2017 la curatela comunica il progetto di stato passivo ai creditori ammettendo esclusivamente il lavoratore dipendente per le somme di cui alla domanda di insinuazione del 25/11/2016.
    Visti tali atti, ritengo che sia un diritto del lavoratore dipendente presentare ulteriore domanda di insinuazione, anche se tardiva, per l'ammissione della busta paga comunicata dalla curatela successivamente alla domanda di insinuazione, tenendo conto che, alla data di insinuazione, il credito richiesto dal lavoratore non poteva tenere conto della busta paga finale divenuta nota tardivamente al lavoratore dipendente per una correlativa tardività nella trasmissione della citata busta paga.
    In alternativa, è possibile integrare l'insinuazione, fino a 5 giorni prima la data di verifica del 06/02/2017, ai sensi dell'art. 95 l.f. al fine di far riconoscere l'intero credito come tempestivo.
    Ritenendo, infine, nel caso in cui nessuna delle soluzioni prospettate sia percorribile, che il diritto del lavoratore ad ottenere nel piano di riparto il riconoscimento di tutti i suoi crediti, verrebbe leso.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/01/2017 20:58

      RE: Credito ulteriore del lavoratore dipendente

      A nostro avviso, la comunicazione del legale può essere interpretata come una integrazione della domanda iniziale, alla luce della nuova documentazione che l'impresa ha messo a disposizione del lavoratore, sicchè, nel momento in cui esamina la domanda originaria tempestiva, può tenere conto delle integrazioni.
      Se così non fosse, il lavoratore dovrebbe presentare una domanda tardiva, ma proprio perché le variazioni hanno una funzione integrativa, le stesse potrebbero non essere considerate nuove; tuttavia, a nostro avviso, se le stesse non vengono esaminate come integrazione dovranno necessariamente essere considerate come tardive, se non altro perché in precedenza il lavoratore non poteva far valere il credito mancando della documentazione che l'impresa ha fornito tardivamente, per cui comunque si arriverebbe al medesimo risultato, con maggiore perdita di tempo e di danaro.
      Zucchetti SG srl