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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Ammissione al passivo del corrispettivo di cessione di un credito privilegiato
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Cristina Ascenzi
Fermo04/10/2019 12:53Ammissione al passivo del corrispettivo di cessione di un credito privilegiato
Si chiede cortesemente un Vostro parere sulla seguente questione.
Un professionista presenta una domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una società (A) per un credito professionale vantato originariamente nei confronti di un'altra società (B) in concordato preventivo, credito che è stato riconosciuto dagli organi della procedura di concordato preventivo in privilegio ex art. 2751-bis mediante l'indicazione dello stesso nell'elenco definitivo dei creditori redatto dal liquidatore giudiziale. Detto credito, successivamente, è stato oggetto di cessione da parte del professionista nei confronti della società ora fallita (A) e nella proposta di cessione, accettata dalla fallita, si legge che "la cessione ha effetto immediato con diritto di surroga del cessionario negli stessi diritti che competono alla cedente; il corrispettivo della cessione è fissato al valore nominale di Euro ….".
Con la domanda di insinuazione presentata il professionista, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo della cessione da parte della società ora fallita, chiede l'ammissione al passivo del proprio credito (pari al corrispettivo di cessione) in privilegio ex art. 2751-bis c.c., oltre oneri.
E' corretto ammettere in via chirografaria, e non in via privilegiata, l'importo richiesto, sul presupposto che trattasi di corrispettivo di cessione, escludendo gli oneri di legge (Iva e c.a.p.), non inclusi nel corrispettivo di cessione?
Segnalo la necessità di avere una risposta entro lunedì prossimo per via della scadenza del progetto di stato passivo.
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/10/2019 20:14RE: Ammissione al passivo del corrispettivo di cessione di un credito privilegiato
La tesi del professionista è del tutto illogica. Egli ha ceduto ad A un credito che vantava verso B, per cui è A che è diventata cessionaria del credito da azionare verso il debitore B in concordato, con il privilegio riconosciuto, dal momento che, ai sensi dell'art. 1263 c.c., con la cessione il credito si trasferisce con i suoi privilegi.
A questo punto A non paga il prezzo della cessione e il professionista o chiede l'esecuzione del contratto di cessione, ossia il pagamento del prezzo ferma restando la cessione, oppure chiede la risoluzione del contratto per inadempimento, che riporterebbe il credito in capo a lui e potrebbe ottenere un risarcimento del danno pari , grosso modo, alla differenza tra quanto dovrebbe recuperare dal pagamento del credito e quanto era il prezzo della cessione. In entrambi i casi, come si vede, il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. non c'entra per nulla in quanto questo riguarda il credito professionale che o rimane in capo al cessionario (in caso di esecuzione) o ritorna in capo al cedente (risoluzione). Ma, a parte il privilegio, al momento, a meno che lei non disponga di altri elementi che non ha esposto, a nostro avviso la domanda va dichiarata inammissibile a sensi del comma quarto dell'art. 93, per mancanza o assoluta incertezza dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda. Non è, infatti, chiaro quale via abbia scelto il professionista tra le due indicate, per cui, pur essendo la questione dell'esecuzione o della risoluzione demandata alla sede fallimentare, lei per primo nella formazione del progetto di stato passivo e poi il giudice al momento della decisione non sapete qual è la causa petendi che sta alla base della domanda, da cui la descritta conseguenza della inammissibilità
Zucchetti Sg srl
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