Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

TFR - Ammissione al passivo dei coobligati ex art. 2112 cc

  • Ilaria Pallotti

    ROMA
    22/02/2019 13:56

    TFR - Ammissione al passivo dei coobligati ex art. 2112 cc

    Salve,
    chiedo un Vostro parere in ordine alla seguente questione.
    La società X nel 2007 assume dipendenti a tempo indeterminato e, successivamente, nel 2015, cede l'azienda alla società Y.
    La società Y non paga le retribuzioni e, nel maggio 2018, i lavoratori ancora in forza rassegnano dimissioni per giusta causa.
    Nel mese di novembre 2018 fallisce la società X e nel mese di dicembre la società Y.
    La verifica del fall X si è già chiusa con il riconoscimento, tra le altre, delle somme dovute a titolo di TFR maturato dal 2007 alla data di cessione.
    Alcuni lavoratori si insinuano ora nel Fall. della Società Y, alcuni chiedendo solo l'ammissione della quota di TFR maturata dalla cessione alle dimissioni ed altri dell'intero TFR maturato dal 2007, ovvero dall'inizio del rapporto, seppur già ammesso nel fall. X.
    Come deve comportarsi il Curatore anche tenuto conto degli art. 2112 cc e 61 segg LF?
    Vi ringrazio.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/02/2019 20:36

      RE: TFR - Ammissione al passivo dei coobligati ex art. 2112 cc

      Secondo la costante giurisprudenza, in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale (cfr. per tutte Cass. 11/09/2013, n.20837 ed ivi richiami).
      Alla luce di questo consolidato orientamento, i lavoratori possono insinuare al passivo del fallimento del cessionario Y la quota del TFR maturato dopo il trasferimento, per la quale risponde solo il cessionario, e la quota maturata fino al trasferimento, per la quale rispondono in solido il cedente e il cessionario. Pertanto, il fatto che alcuni lavoratori abbiano già azionato il loro credito per TFR nel fallimento di X non esclude che possano presentare domanda di insinuazione anche nel fallimento Y per lo stesso credito, in considerazione della natura solidale del rapporto, che autorizza i creditori a rivolgersi a ciascuno dei debitori solidali per il pagamento, fermo restando che i lavoratori non potranno essere pagati due volte per lo stesso credito.
      Il resto attiene ai rapporti interni tra condebitori, nel senso che, poichè l'obbligazione per il pagamento del TFR fino al trasferimento di azienda è a carico del cedente del fallimento X, qualora sia il fallimento Y a soddisfare i creditori (o l'Inps in surroga) potrà agire in regresso nei confronti del fallimento X.
      Zucchetti Sg srl