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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
credito di uno spedizioniere doganale per diritti doganali anticipati
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Marta Mazzucchi
GENOVA30/09/2015 17:05credito di uno spedizioniere doganale per diritti doganali anticipati
Buongiorno,
uno spedizioniere doganale mi chiede l'insinuazione di un credito derivante dall'anticipazione di diritti doganali con privilegio generale ex Art. 2751bis comma 2.
E' corretto riconoscere tale privilegio o è da attribuire il privilegio ex Art. 2761 comma 3 del mandatario? In quest'ultimo caso, trattandosi di un privilegio speciale, necessita l'indicazione delle merci sulle quali insiste. Nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione delle citate merci oggetto di mandato come posso procedere?
Grazie
Marta Mazzucchi-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/09/2015 20:10RE: credito di uno spedizioniere doganale per diritti doganali anticipati
Anche noi riteniamo che lo spedizioniere goda del privilegio di cui all'art. 2761 c.c., e precisamente di quello di cui al secondo comma, rientrando nella figura del mandatario, a meno che egli non abbia assunto direttamente anche l'esecuzione del trasporto8ai sensi dell'art. 1741 c.c.) nel qual caso potrebbe essere qualificato come vettore di cui parla il primo comma dell'art. 2761 c.c.. in entrambi i casi la norma non fa alcun riferimento alle dimensioni del beneficiario.
Il richiamo dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. si spiega con il fatto che tale norma è stata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 29.1.1998 n. 1, dichiarata non conforme a costituzione nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale, sicchè, da allora, il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo. Alla luce, quindi, di questo intervento, il riferimento normativo per l'individuazione delle attività protette non è più limitato agli artt. 2229 e 2230 c.c., ma è costituito dall'art. 2222 c.c., che regola il contratto d'opera, che rappresenta una fattispecie residuale di lavoro autonomo in quanto numerose altre fattispecie di lavoro autonomo costituiscono contratti tipici con propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); di conseguenza i crediti di chi si è obbligato a compiere un'opera o un servizio, che richieda o non attività intellettuale, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., sempre che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in altra fattispecie tipica di lavoro autonomo.
E' questo il caso del vettore o del mandatario, che sono fattispecie legali specifiche, regolate non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche quali beneficiari di privilegi; se non si tenesse conto di tanto, bisognerebbe dire che la riforma della norma dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., ha abrogato questi come altri privilegi che non avrebbero più ragione di esistere, data la priorità di quello per prestazione d'opera.
Al più, si potrebbe dire che lo spedizioniere che abbia anticipato il pagamento dell'imposta doganale si surroga, a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c., nella posizione dello Stato, avendo pagato un debito cui era tenuto con altri. Pertanto, se ha anticipato i diritti doganali di cui all'art. 34 comma 2 t.u. n. 43 del 1973, si surroga nel privilegio speciale di grado settimo di cui all'art. 2758 c.c., ma, come vede, che sia riconosciuto questo ultimo privilegio di grado settimo, o quello del mandatario- a nostro avviso preferibile- di grado tredicesimo, nulla cambia in quanto entrambi sono di natura speciale, per cui, in mancanza delle merci oggetto dell'operazione di sdoganamento sulle quali graverebbe il privilegio speciale, il credito per rimborso diritti doganali anticipati va ammesso in chirografo.
Zucchetti SG srl
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Giuseppe Bernardelle
Schio (VI)10/09/2022 09:27RE: RE: credito di uno spedizioniere doganale per diritti doganali anticipati
La recente modifica dell'art. 2761 c.c. ha riconosciuto al mandatario il privilegio ex art. 2752 c.c. in caso di pagamento dei diritti doganali per conto del mandante; quindi, ritengo, indipendentemente dall'individuazione delle merci in sede di inventario.
Si chiede se i diritti doganali comprendano anche l'imposta sul valore aggiunto e quale sia il privilegio ad essi attribuibile, cioè se quello di grado settimo ovvero di grado tredicesimo.
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como24/09/2022 12:31RE: RE: RE: credito di uno spedizioniere doganale per diritti doganali anticipati
Concordiamo con l'indipendenza del privilegio dall'individuazione delle merci in inventario, si tratta infatti di un privilegio generale mobiliare.
La norma è molto precisa nell'attribuire tale privilegio ai diritti doganali, pertanto escludiamo che si possa estendere a qualsiasi altro tipo di tributo, compresa ovviamente l'IVA.
Non è possibile purtroppo rispondere all'ultima parte del quesito, perché la disposizione fa genericamente riferimento all'art. 2752 c.c., senza precisare il comma, e sappiamo che l'art. 2777 c.c. stabilisce invece un preciso ordine fra i privilegi previsti dei diversi commi.
Le indica ai nn. 18, 19 e 20, quindi con gradi simili, ma simili non vuol certo dire identici, e in assenza di una precisazione (che sarebbe stata doverosa) il riferimento non è chiaro.
Né ci risultano allo stato chiarimenti né in sede normativa, né in prassi o giurisprudenza.-
Andrea Mancini
Livorno15/02/2023 08:09RE: RE: RE: RE: credito di uno spedizioniere doganale per diritti doganali anticipati
Buongiorno,
mi trovo dinnanzi ad una ditta che non ha versato alla dogana l'Iva e i relativi dazi. Gli importi non versati sono garantiti da apposita polizza fideiussoria che sarà escussa dalla dogana stessa. Vi chiedo se l'istituto di credito si insinuerà al passivo invocando il privilegio generale di cui all'art. 2752, secondo comma, c.c. ex art. 2778 c.c. n. 19. Oppure, avrà diritto ad avanzare una richiesta di privilegio speciale quale quello portato dall'art. 2758 del c.c.
Vi ringrazio per l'aiuto.
Andrea Mancini-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/02/2023 09:59RE: RE: RE: RE: RE: credito di uno spedizioniere doganale per diritti doganali anticipati
primo luogo va esaminato quale sia il privilegio che assiste la dogana per i crediti per Iva e relativi dazi doganali, ai quali ultimi l'art. 2783 ter c.c.- introdotto dall'art. 9, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012- accorda il medesimo privilegio che assiste i crediti dello Stato per IVA (su questo punto, cfr. Cass. 25.11.2021, n. 36755).
Trattandosi di IVA riferita allo Stato dovrebbe trovare applicazione il secondo comma dell'art. 2752 c.c., e quindi riconoscere il privilegio generale di grado 19, anche perché il nuovo terzo comma dell'art. 2761 c.c. (introdotto con il d.l. 6.11.2021, n. 152, conv. dalla l. n. 233 del 2021) prevede che "qualora il mandatario abbia provveduto al pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'art. 2752". Questa norma attiene al diverso caso dello spedizioniere doganale, qualificabile quale mandatario, che anticipi i diritti doganali, eppure anche in tal caso, la norma ritiene applicabile l'art. 2752 c.c.; è pur vero, come detto nella risposta che precede, che detto articolo prende in considerazione più tipologie di tributi assegnando privilegi che si seguono nella graduatoria , ma è abbastanza verosimile che il riferimento sia al credito per Iva, cosa che nel caso in esame è pacifico in quanto l'imposta evasa è proprio l'IVA e i dazi ad essa assimilati.
Tanto chiarito, il fideiussore escusso dalla Dogana,, ha diritto di regresso nei confronti del debitore principale (art. 1950 c.c.), che può esercitare surrogandosi nella posizione del creditore garantito in forza della surroga legale ex art. 1203 n. 3 c.c., per cui subentra anche nel privilegio che assisteva il credito della Dogana.
Zucchetti SG Srl
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