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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
insinuazione ultratardiva equitalia contravvenzioni stradali insolido cartelle non notificate
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Barbara Baldoni
Forlì (FC)25/05/2015 12:19insinuazione ultratardiva equitalia contravvenzioni stradali insolido cartelle non notificate
Buongiorno, mi trovo a dover verificare un'insinuazione ultra tardiva da parte di Equitalia Sud in relazione a contravvenzioni stradali emesse nel 2011 (fallimento settembre 2012) dalla prefettura di diverse regioni del centro nord Italia. Equitaliasud invia l'estratto di ruolo dal quale non si evince la data di notifica delle cartelle esattoriali al curatore in quanto mai notificate, con "data di consegna dei ruoli" e "data visto", in data successiva al fallimento. In particolare si leggono unicamente gli estremi dei verbali di accertamento che la scrivente non possiede in quanto documentazione non consegnata.
Contattato Equitalia Sud in merito alla competenza territoriale, questa risponde che "trattasi di contravvenzioni emesse nei confronti del debitore principale (indicando il nome e cognome residenza (sud Italia), che fra l'altro uno di essi non figura essere mai stato dipendente, ed in solido al coobbligato "intestatario del mezzo".
Considerato che non ho ricevuto la cartella, né il verbale, né ho alcuna documentazione mi chiedo se debbo procedere all'ammissione al passivo del credito per poi rifarmi sul debitore effettivo indicato, ovvero se debba procedere all'esclusione.
Ringrazio in anticipo
Cordialmente-
Barbara Baldoni
Forlì (FC)26/05/2015 13:25RE: insinuazione ultratardiva equitalia contravvenzioni stradali insolido cartelle non notificate
Chiedo scusa, la questione è piuttosto urgente, se fosse possibile una risposta rapida ve ne sarei grata.Grazie -
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como27/05/2015 10:57RE: RE: insinuazione ultratardiva equitalia contravvenzioni stradali insolido cartelle non notificate
Non affrontiamo la questione dell'ammissibilità della domanda ultra tardiva, che dal contenuto del quesito ci pare sia già data per risolta in senso positivo.
Per quanto riguarda l'eventuale prescrizione, l'art. 209. del codice della strada così recita: "La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.", e nell'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Sotto tale profilo, gli importi richiesti non risultano quindi prescritti.
Rimane però, comunque, il diritto/dovere del Curatore di verificare l'effettività del credito e in assenza dei verbali di accertamento non riteniamo che possa essere effettuata tale valutazione; suggeriremmo quindi di proporre la non ammissione del credito per carenza di documentazione, che Equitalia potrà eventualmente produrre nei termini di cui all'art. 95, II comma, l.fall.
Evoluzione giurisprudenziale:
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
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