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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione stato passivo professionista
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Lorenzo Lorini
Firenze07/04/2016 09:31Insinuazione stato passivo professionista
Buongiorno,
avrei alcuni quesiti relativi all'ammissione allo stato passivo di un commercialista.
1) Qual è la categoria da indicare in Fallco per attribuire il privilegio anche al CPA?
Va bene la categoria A4.1 "CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei professionisti e ogni altro prestatore d'opera per le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione ex art. 2751 bis n.2 c.c.", oppure vi è un'altra categoria specifica?
2) Il professionista si insinua con tre progetti di notula datati 31.12.2014, 16.06.2015 e 25.10.2015.
Nel progetto di notula del 31.12.2014 sono presenti numerose prestazioni eseguite dal professionista, compiute anche in anni precedenti, in particolare effettuate nel 2012 e 2013, quali, ad esempio, predisposizione dichiarazioni dei redditi e predisposizione bilanci.
A tal proposito, ritenendo ragionevolmente concluso il rapporto professionale alla data dell'ultimo avviso di notula del 25.10.2015:
- a fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis c.c., devo considerare separatamente le varie prestazioni riportate negli avvisi di notula, oppure posso considerare in maniera "unitaria" gli avvisi di notula stessi, in tal caso riconoscendo in toto il privilegio suddetto, stante il rispetto del termine biennale?
Grazie e cordiali saluti.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/04/2016 19:17RE: Insinuazione stato passivo professionista
Il credito del dottore commercialista relativo al suo diritto di ripetere dal cliente - beneficiario di prestazioni professionali - il contributo versato alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, pari ad una percentuale dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini Iva, è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per le prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 11 della l. 29 gennaio 1986 n. 21, e quindi dal privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.; va pertanto utilizzata la voce della tabella Fallco da lei indicata.
Per quanto riguarda la domanda sub 2), va premesso che il biennio, ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui compensi professionali di cui all'articolo 2751 bis n. 2 c.c., decorre dal momento in cui l'incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, perché in quel momento il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile. Di conseguenza, nel caso di un unico incarico- come sembra essere avvenuto nella specie ove al commercialista era stato dato un unitario incarico che si protraeva nel corso degli anni-, l'intera prestazione va unitariamente considerata, di modo che, se si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, il privilegio per gli ultimi due anni copre anche le prestazioni antecedenti il biennio, purché risultino tra loro.
Ove, invece, si appuri che al predetto commercialista siano stati conferiti distinti incarichi (uno per ciascun anno, oppure uno per la parte contabilità bilanci, e altro per la parte tributaria, ecc.) la S. Corte (Cass. 28/1/2014, n. 1740) ha spiegato che non sarebbe corretto, pur dovendosi riconoscere l'autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, considerare ciascun incarico avulso dal suo contesto plurale, perchè, così facendo, si priverebbe di qualsiasi operatività il limite del biennio previsto dalla legge: se, invero, ciascun incarico viene considerato per se stesso e se anche gli onorari relativi all'attività di esecuzione del medesimo svolta in epoca precedente al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel limite non opera.
Partendo da queste considerazioni, la S. Corte ha concluso ritenendo che il limite biennale operi proprio con riferimento alle ipotesi di pluralità di incarichi professionali, nelle quali il termine di due anni non può decorrere che dal momento della cessazione del complessivo rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: "in altri termini, gli ultimi due anni di prestazione di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l'unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto".
Di conseguenza, qualora nel suo caso fossero ravvisabili una pluralità di incarichi, posto che il rapporto complessivamente considerato è cessato il 25.10.2015, sono da considerare privilegiati i crediti per corrispettivi degli incarichi cessati dopo l'ottobre del 2013.
Zucchetti SG srl
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