Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Equitalia e tassa automobilistica

  • Bruno Lucarini

    Cortona (AR)
    02/11/2016 18:53

    Equitalia e tassa automobilistica

    Buonasera,
    leggendo le risposte ai precedenti quesiti sulla questione mi parrebbe di capire che per quanto attiene la tassa automobilistica regionale propendereste per riconoscere un privilegio generale ex art. 2752 c.c., comma 3.
    Equitalia nella sua insinuazione, invece, mi rivendica un privilegio di grado 7 ex art.2758 c.c. e premetto che l'auto su cui si dovrebbe fondare tale privilegio speciale non fa parte dell'attivo fallimentare.
    In questo caso è preferibile declassare il credito a chirografario o riconoscergli un privilegio speciale ex art.2752 c.c., comma 3? Si può correggere il grado di privilegio richiesto dal creditore?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/11/2016 20:19

      RE: Equitalia e tassa automobilistica

      Sicuramente conviene accettare la prospettazione di Equitalia e, per evitare opposizioni, riconoscere il privilegio speciale sull'auto, dando atto che al momento l'auto non è stata acquisita all'attivo fallimentare. In questo modo, se al momento del riparto l'auto non è stata inventariata, il credito va declassato automaticamente al chirografo.
      Zucchetti SG srl
      • Bruno Lucarini

        Cortona (AR)
        04/11/2016 09:10

        RE: RE: Equitalia e tassa automobilistica

        Grazie per la risposta,
        tuttavia nella domanda di insinuazione equitalia non mi indica il mezzo su cui vanterebbe il privilegio speciale. Quindi il dubbio è: declassare a chirografo o riconoscere un privilegio generale ex art.2752 c.c. comma3?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          04/11/2016 20:21

          RE: RE: RE: Equitalia e tassa automobilistica

          Avendo Equitalia chiesto espressamente il privilegio di cui all'art. 2758 c.c., è nell'ambito di questo che la domanda va valutata. Poiché si tratta di un privilegio speciale lo stesso non può essere riconosciuto quando, a dispetto di quanto richiesto dal n. 4 del terzo comma dell'art. 93 (per il quale la domanda di insinuazione deve contenere, tra l'altro, "l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale), non è stato indicato il bene su cui il privilegio va esercitato, per cui il credito va ammesso in chirografo, giusto il disposto di cui al comma quarto dell'art. 93, per il quale "Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato in chirografo"..
          Non crediamo che nel caso si possa, escluso il privilegio di cui all'art. 2758 c.c. per mancata indicazione del bene gravato da privilegio, riconoscere il privilegio generale di cui all'art. 2752 c.c., proprio in base ai principi desumibili dalla norma citata che, da un lato, conferma che il giudice non può attribuire d'ufficio una prelazione non richiesta e, dall'altro, chiarisce che il creditore non può più limitarsi a richiedere una prelazione (ipoteca, pegno, privilegio), ma deve, oltre a tale richiesta, descrivere la fonte della prelazione e, per il privilegio, il rapporto giuridico da cui nasce il credito che, in ragione della causa dello stesso, giustifica il privilegio.
          Orbene, può accadere che il creditore si limiti a descrivere il rapporto giuridico da cui nasce il credito, senza formulare una esplicita richiesta. In questo caso si potrà valutare, in concreto, se una tale descrizione sia indice inequivoco della volontà di vedersi riconoscere una collocazione preferenziale e, in caso positivo, il giudice può concedere la prelazione e, in forza del principio jura novit curia, può riconoscere un privilegio diverso da quello richiesto a causa di un diverso inquadramento del rapporto generativo del credito. Ma quando il creditore chiede il riconoscimento di uno specifico privilegio, l'attribuzione da parte del giudice di un privilegio diverso sulla base della stessa situazione posta a fondamento, per il solo fatto che si ritenga che il creditore abbia errato, significa andare ultra petitum.
          Zucchetti SG srl