Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuazione Inps per contributi gestione commercianti

  • Andrea Nieri

    Calcinaia (PI)
    14/09/2016 15:19

    Insinuazione Inps per contributi gestione commercianti

    Buongiorno,
    con sentenza del tribunale è stato dichiarato il fallimento di una Sas e del socio accomandatario illimitamente responsabile.
    L'inps per i contributi commercianti del socio accomandatario, dell'ultimo anno, richiede l'insinuazione nel fallimento del socio accomandatario e nel fallimento della società A parere del sottoscritto la richiesta di insinuazione nel fallimento della società deve essere rigettata.

    Inoltre per quanto riguarda il privilegio specifica: in privilegio al 1° grado art. 2754 e 2778 cc.
    Ad avviso del sottoscritto l'insinuazione dovrebbe essere effettuata con privilegio art. 2753 al primo grado.
    Presumo che a questo punto si debba insinuare l'istituto per quanto richiesto, provvederà l'inps a rettificare la richiesta una volta ricevuto il progetto di stato passivo.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2016 20:12

      RE: Insinuazione Inps per contributi gestione commercianti

      Nel caso di società in accomandita semplice che svolge attività di commercio è
      obbligatoria l'iscrizione nella Gestione previdenziale dei Commercianti di tutti i soci accomandatari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che, nella prospettiva previdenziale, figurano titolari dell'impresa; tant'è che la stessa iscrizione non è richiesta per i soci accomandanti, a meno che non prestino attività lavorativa, ma, in tal caso essi sono iscritti non come titolari, mancando il requisito della responsabilità, ma eventualmente come familiari coadiutori o come dipendenti, ricorrendone i presupposti.
      Ciò comporta che della previdenza e assistenza assicurata dall'iscrizione del socio accomandatario, ne goda costui, indipendentemente da chi provveda al pagamento dei contributi 8se la società o iil socio), per cui, nel caso di fallimento della società e del socio accomandatario, il credito dell'Inps va ammesso al passivo personale del socio, quale credito personale verso lo stesso, e non della società, come correttamente da lei ipotizzato.
      Quanto alla collocazione, i contributi in questione dovrebbero rientrare nella previsione dell'art. 2754 c.c. che riguarda i crediti contributivi per forme di tutela previdenziali e assistenziali diverse dall'assicurazione obbligatoria per invalidità, inabilità vecchiaia e superstiti, (rientranti nella previsione dell'art. 2753), e per i quali esistono casse speciali (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti); i crediti di cui all'art. 2754 c.c. sono collocati all'ottavo grado, nel mebtre quelli di cui all'art. 2753 c.c. al primo grado, per cui l'Inps ha fatto qualche confusione chiedendo la collocazione in primo grado e richiamando l'art. 2754 c.c.. Se la situazione non viene chiarita prima della decisione del giudice, sarebbe consigliabile ammettere il credito (ove ne ricorrano i presupposti) all'ottavo grado (per gli accessori tale collocazione vale solo per la metà), salvo poi a lasciare all'Inps l'iniziativa dell'opposizione per dimostrare che eventualmente i contributi in questione godono del privilegio di primo grado.
      Zucchetti SG srl