Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Privilegio impresa artigiana

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    23/11/2015 18:53

    Privilegio impresa artigiana

    Un 'impresa individuale artigiana ha svolto in passato delle prestazioni a favore di una società dichiarata fallita a giugno 2015.
    A luglio 2015 (dopo cioè la sentenza di fallimento) l'imrenditore artigiano ha conferito la propria azienda in una srl anch'essa iscritta all'Albo Artigiani.
    Premesso che il creditore mi deve chiarire se il credito verso la società fallita è stato ricompreso nel perimetro dell'azienda conferita vorrei sapere se:
    1) (nel caso in cui il credito fosse transitato da conferente a conferitaria) ha qualche rilevanza che il credito sia stato trasferito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento;
    2) Nel caso in cui il credito non sia stato trasferito, è necessario che il ricorrente sia l'ex imprenditore individuale e non la srl;
    3) se, come al solito, "l'artigianalità" (relativamente alla prevalenza del lavoro proprio sul capitale, ecc) debba essere valutata con riferimento ad allora ed anche ad oggi. Se, il credito non fosse passato alla srl, essendo la persona fisica non più imprenditrice (e quindi artigiana), il credito andrebbe ammesso al chirografo ?
    Cordiali saluti
    Paolo Alloisio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/11/2015 20:08

      RE: Privilegio impresa artigiana

      I creditori possono disporre dei loro crediti anche se il debitore è fallito, per cui possono cederli o, come nel caso conferirli.
      Se il credito non è stato conferito, legittimato all'insinuazione è l'originario titolare. lei ricorda bene quanto le abbiamo risposto qualche anno fa, quando abbiamo detto che il privilegio è un attributo del credito, per cui bisogna fare riferimento al momento in cui questo è sorto per stabilire se esso sia o non assistito da privilegio; tuttavia quando, come nel caso del privilegio artigiano, esso è collegato alle caratteristiche soggettive del creditore, questi deve continuare a mantenere tali caratteristiche al momento in cui aziona il credito e il privilegio. Su questa premessa, che confermiamo, riteniamo che non possa godere del privilegio in questione il soggetto che non abbia più le caratteristiche di artigiano, anche se le possedeva al momento in cui il credito è sorto.
      Zucchetti Sg srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        24/11/2015 09:06

        RE: RE: Privilegio impresa artigiana

        Quindi, se ho ben capito, nel caso in cui l'imprenditore individuale non abbia conferito il credito e non sia più imprenditore (perchè cancellato dal Registro Imprese) non ha diritto al privilegio artigiano anche se la decadenza della prelazione deriva dalla semplice chiusura dell'attività ? Mi sembra un ' interpretazione un po' "formalistica". Mi pare , infatti, differente nella sostanza, dall'ipotesi in cui un'impresa artigiana diventa (perchè si struttura maggiormente, ecc) un'impresa non artigiana.
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          24/11/2015 19:00

          RE: RE: RE: Privilegio impresa artigiana

          La sua osservazione è pertinente perché, non a caso, noi, nella risposta precedente, dopo aver ricordato il principio applicabile, avevamo concluso "Su questa premessa, che confermiamo, riteniamo che non possa godere del privilegio in questione il soggetto che non abbia più le caratteristiche di artigiano, anche se le possedeva al momento in cui il credito è sorto", lasciando volutamente aperta la questione al riscontro della ragione per cui l'artigiano non sia più tale al caso concreto.
          Se lei ora ci chiede se il principio della doppia verifica vale anche per il caso che un imprenditore cessi la sua attività, siamo d'accordo con lei, e non da ora se già in una risposta del 3.11.2013 scrivevamo testualmente "Il privilegio è un attributo del credito, per cui bisogna fare riferimento al momento in cui questo è sorto per stabilire se esso sia o non assistito da privilegio; tuttavia quando, come nel caso del privilegio artigiano, esso è collegato alle caratteristiche soggettive del creditore, questi deve continuare a mantenere tali caratteristiche al momento in cui aziona il credito e il privilegio. Questa ultima precisazione, tuttavia va riferita al caso che il soggetto continui l'attività ma non abbia più le caratteristiche di artigiano, nel mentre quando, come nel suo caso, l'imprenditore ha cessato l'attività, l'unico criterio rimane quello temporale, per cui saremmo propensi a riconoscere il privilegio, se ovviamente sussistono le altre caratteristiche di legge".
          Zucchetti Sg srl