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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
conto corrente ipotecario ed insinuazione
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Fabio Patron
Castelfranco Veneto (TV)08/10/2012 18:03conto corrente ipotecario ed insinuazione
Buonasera.
Il quesito è relativo all'insinuazione al passivo di un istituto di credito riferita ad un conto corrente ipotecario.
Rappresento la situazione:
1. c/c ipotecario aperto il 13.07.2007 e prevista fine il 12.07.2012 con disponibilità di utilizzo pari ad Euro 3.000.000 e garanzia ipotecaria pari ad Euro 6.000.000 (3 mln. per capitale e 3 mln. per interessi e spese)
2. conto corrente utilizzato nei limiti massimi accordati sin dal 2007 e accrediti da parte della fallita per importi circa corrispondenti alle somme addebitate trimestralmente per interessi passivi
3. revoca dell'affidamento il 23.09.2011 in quanto non rispettata la previsione di rientri graduali trimestrali previsti pari a circa Euro 750.000 da marzo 2011 sino a dicembre 2011
4. fallimento dichiarato il 13.07.2012
5. insinuazione della banca per la totalità delle somme risultanti a suo credito alla data del 30.09.2011, pari a circa Euro 3.200.000, chiedendo il privilegio ipotecario.
Trattandosi di c/c ipotecario, la questione generale si riferisce al riconoscimento del privilegio ipotecario anche agli interessi maturati e confluiti indivisi alla somma passiva del conto stesso.
Interpretando gli artt. 1194 C.C. e l'art. 2855 C.C. il sottoscritto nell'esaminare l'insinuazione avrebbe due scelte:
- riconoscere il privilegio ipotecario solo ai due anni antecedenti il fallimento (combinato disposto dell'art. 2855 e dell'art. 54 L.F.) e attribuire natura chirografaria agli interessi passivi maturati antecedentemente (dunque dal 13.07.2007 al 12.07.2010). In tale caso, tuttavia, permane il dubbio che la garanzia ipotecaria di Euro 6.000.000 sia di per sé sufficiente ad escludere tale ipotesi e ricomprendere comunque gli interessi nella garanzia ipotecaria;
- riconoscere il privilegio ipotecario a tutto, avendo gli interessi passivi "riqualificato" la loro natura capitaria tramite addebito periodico in conto (l'art. 1194 C.C. prevede questo).
Grazie per la disponibilità.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/10/2012 10:00RE: conto corrente ipotecario ed insinuazione
I versamenti effettuati dal soggetto poi fallito vanno sicuramente imputati al pagamento degli interessi maturati fino alle rispettive date, sia perché sicuramente una clausola del genere è contemplata nel contratto di apertura di credito sia perché, in mancanza, opera il principio di cui al secondo comma dell'art. 1194 c.c..
Una volta effettuata tale operazione, vanno quantificati il capitale e gli interessi residui e questi ultimi vanno trattati secondo la disciplina dettata dall'art. 2855 c.c. L'anatocismo in sede fallimentare non può, infatti, trasformare il credito per interessi in credito per capitale, con la medesima prelazione a questo riconosciuta, ma deve sottostare alla relativa disciplina legale degli interessi e quindi al regime stabilito dall'art. 2855 c.c. per gli interessi generati da crediti ipotecari. Il fatto che la Banca si sia cautelata iscrivendo ipoteca per la voce interessi per un importo di gran lunga superiore a quello riconoscibile in via ipotecaria non influisce sulla soluzione del problema.
Zucchetti SG Srl
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