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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
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Mariano Spigarelli
GUBBIO (PG)19/03/2013 18:55prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
Lavoratore dipendente licenziato nel giugno 2009, fa domanda di ammissione al passivo fallimentare di società dichiarata fallita nel novembre 2012, non avendo intrapreso prima della dichiarazione di fallimento, nessuna azione individuale per il riconoscimento del suo credito.
Il lavoratore dipendente chiede l'insinuazione per retribuzioni, tredicesime e non quattordicesime non pagate.
Il curatore non ha documenti contabili per verificare se effettivamente dette buste paghe siano state pagate.
La fallita società aveva 15 dipendenti.
Si chiede se il Curatore possa eccepire, in fase di redazione del progetto di stato passivo, la prescrizione ex art. 2955 c.c., relativamente alle retribuzioni mensili, e la prescrizione ex art. 2956 c.c., per le tredicesime e quattordicesime, non ammettendo detti crediti.
Grazie ancora
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/03/2013 19:17RE: prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
La prescrizione di cui all'art. 2955 c.c. è una prescrizione presuntiva, il che significa che il debitore, nell'eccepirla, deve sostenere di aver soddisfatto interamente il credito vantato. Vi è qualche dubbio che tale tipo di prescrizione possa essere utilizzata anche dai curatori fallimentari i quali potrebbero essere chiamati a prestare giuramento (è questo l'unico mezzo difensivo a favore del creditore) su un fatto- l'avvenuto pagamento- nel quale non sono stati direttamente interessati; in ogni caso, noi consigliamo sempre di non ricorrere a tale forma di eccezione se non vi è la prova documentale dell'avvenuto pagamento, in modo che, ove necessario, il curatore possa giurare che in base alla documentazione rinvenuta il credito risulta essere stato soddisfatto.
Se non si eccepisce l'eccezione di cui all'art. 2955 n. 2 c.c., trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 2948 c.c.; va anche ricordato che per le indennità di fine rapporto quella di cui al n. 5 appena indicata è l'unica prescrizione applicabile, riguardando quella di cui all'art. 2955 n. 2 c.c. soltanto le retribizioni.
Zucchetti SG Srl
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Ettore Trippitelli
Rimini23/04/2014 10:49RE: RE: prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
A mio avviso il curatore non solo può ma anzi deve eccepire la prescrizione presuntiva ex art. 2955 e 2956.
Peraltro, il curatore non può essere chiamato a rendere interrogatorio formale poichè non può confessare fatti in relazione a diritti dei quali non può disporre. Ritengo, infatti, che il curatore assuma la veste di terzo rispetto ai fatti allegati a fondamento del credito.
Qualora il curatore abbia prova dell'avvenuto pagamento non deve, a mio avviso, eccepire la prescrizione presuntiva.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/04/2014 20:03RE: RE: RE: prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
Classificazione: STATO PASSIVO / ECCEZIONIPer avvalersi della eccezione presuntiva, il debitore deve limitarsi a dichiarare di aver adempiuto esattamente quanto vantato dal creditore per cui essa implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore; a fronte di tanto, il creditore non dispone di alcun mezzo probatorio che non sia il deferimento del giuramento decisorio. Questo significa che il curatore che eccepisce la prescrizione presuntiva può essere chiamato a giurare e deve giurare, se vuol vincere la causa, che il credito è stato integralmente soddisfatto. Per questo avevamo consigliato ai curatori di sollevare detta eccezione soltanto se hanno la prova dell'avvenuto pagamento, altrimenti corrono il rischio di giurare il falso.
Lei dice che il curatore non può essere chiamato a giurare in quanto terzo nel rapporto in contestazione, e non è il solo a sostenere questa tesi; tuttavia, se così fosse non dovrebbe essere concesso al curatore di eccepire la prescrizione presuntiva, altrimenti il creditore si troverebbe nella impossibilità di difendersi in causa non potendo disporre di altro mezzo probatorio, come nel caso di eccezione di prescrizione ordinaria e una tale soluzione sarebbe in contrasto con il diritto di difesa costituzionalmente garantito. In realtà, pur nella permanenza di qualche dubbio in proposto, il curatore può giurare, ma deve essergli deferito un giuramento su cui possa rispondere (altrimenti la lesione del diritto di difesa si verifica al contrario), ossia un giuramento basato non sulla scienza diretta, ma un giuramento c.d. de scientia", quale strumento destinato a superare l'eccezione dedotta per fatti di cui abbia avuto conoscenza, quale curatore del fallimento, del tipo, "giuro e giurando affermo che mi risulta per le funzioni di curatore svolte che il credito del creditore XX è stato interamente pagato".
Noi continuiamo, pertanto, a consigliare di non sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva se non si ha la certezza dell'avvenuto pagamento, per non esporsi a rischi inutili di falso giuramento, potendo imbattersi in un giudice che la pensa come noi. Questo mezzo di prova chiude, infatti, il giudizio civile, ma penalmente chi ha giurato il falso è sanzionabile.
Zucchetti Sg Srl
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Giovanni Bertani
Parma19/01/2015 10:54RE: RE: RE: RE: prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
Salve,
al nostro studio è successo che il curatore per quanto gli fosse stato anticipato che sarebbe stato deferito il giuramento ha escluso per prescrizione.
ora faremo opposizione a tal fine sono a chiedere se la comunicazione ex art 97 LF dalla quale si calcola il termine per l'opposizione possa, come parrebbe sostenere il curatore di Milano, decorrere dalla pubblicazione sul sito (tra l'altro assai poco funzionale come quello di Milano), assumendo che non serve più un invio singolo nonostante nella insinuazione sia stata correttamente indicata la pec sulla quale inviare le comunicazioni ex LF.
Risulta a qualcuno questa prassi su Milano?
grazie.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/01/2015 20:32RE: RE: RE: RE: RE: prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
Classificazione: STATO PASSIVO / IMPUGNAZIONINon sappiamo se quella a lei riferita dal curatore sia la prassi di Milano, ma stentiamo a crederlo perché la normativa in materia è quanto mai chiara. Dispone, infatti, l'art. 99 co. 1. l.f. che "Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97.." e, a sua volta, questa norma stabilisce che "Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda".
Con l'intervento del 2012, che ha modificato l'art. 97, il legislatore ha inteso rafforzare (e non diminuire) la tutela dei creditori disponendo che il curatore non solo dia comunicazione della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ma ne trasmetta a ciascun creditore l'intera copia dello stato passivo, in modo che ciascuno possa, senza doversi recare in cancelleria, visionare la decisione presa dal giudice sulla sua domanda per valutare se proporre eventuale opposizione, ma anche sulle domande degli altri per valutare se proporre eventuale impugnazione dei crediti ammessi. Il termine per l'opposizione, quindi, continua a decorrere da detta comunicazione e trasmissione, come pacificamente ammesso in dottrina, che ha anche rilevato come, con lo stesso intervento legislativo, la comunicazione e trasmissione sia stata disposta in favore di tutti i "ricorrenti", in modo da comprendere anche coloro che hanno presentato domanda di rivendica e restituzione..
Zucchetti SG srl
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Giovanni Bertani
Parma06/09/2017 12:46RE: prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
volevo aggiornare la discussione segnalando che lo studio con l'avv. Grassi Isabella ha ottenuto la vittoria nei confronti di un curatore che chiamato a giuramente decisorio con la seguente formula:"Io sottoscritto curatore, giuro e giurando affermo di essere a conoscenza nella suddetta qualità di curatore che il credito... mi risulta essere stato pagato", ex art 2960 II comma cc.
Tribunale di Milano, 16 Febbraio 2017, presidente Caterina Macchi.
Pubblicata anche su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17717, pubb. 19/07/2017-
Giovanni Bertani
Parma06/09/2017 12:49RE: RE: prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
ovviamente il curatore non è stato in grado di giurare e la prescrizione in quanto presuntiva non ha retto.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/09/2017 18:31RE: RE: RE: prescrizione crediti lavoro dipendente per mensilità, tredicesima e quattordicesima
Grazie per la segnalazione, che conforta quanto da noi sempre sostenuto.
Zucchetti Sg srl
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