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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
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Michele Ferraro
Padova07/02/2012 20:01Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
Buonasera,
qual'è la documentazione (avente data certa) che il rivendicante può opporre alla procedura?
Nel caso di affitto di un bene mobile il rivendicante ha prodotto come attestazione della proprietà del bene copia del proprio Libro cespiti in cui era annotato il bene stesso. Io ho respinto la domanda motivando che la documentazione fornita (libro cespiti) non è atta a provare la proprietà dei beni rivendicati, che il libro cespiti fa fede tra le parti e il fallimento è terzo e pertanto non opponibile allo stesso e che la posizione di terzieta' della curatela comporta che la prova della proprieta' deve essere sempre fornita attraverso un atto di acquisto derivativo, avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento (fattura di acquisto del bene con data certa anteriore al fallimento).
Le mie motivazioni possono essere ritenute corrette e sostenibili?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2012 13:19RE: Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
Ineccepibile la sua proposta di rigetto.
In realtà il libro dei cespiti è uno dei libri contabili e gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale, nella formazione dello stato passivo, agisce non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (da ultimo Cass. 09/05/2011, n. 10081).
Peraltro il rivendicante ha una serie di limitazioni. Invero, le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione, regolate per l'esecuzione individuale dagli articoli 619 seguenti c.p.c. Di conseguenza, il terzo che rivendichi la proprietà o alto diritto reale sui beni compresi nell'attivo fallimentare deve dimostrare, con atto di data certa anteriore al fallimento, di aver acquisito in passato la proprietà del bene ed altresì che il bene non era di proprietà del debitore per essere stato a lui affidato per un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale. Inoltre, incombe al rivendicante dimostrare che il possesso del bene al momento del fallimento trova origine nell'allegato titolo diverso da quello di proprietà.
Infine, trova applicazione l'articolo 621 c.p.c., che esclude che il terzo opponente possa provare con testimoni il proprio diritto sui beni pignorati nell'azienda o della casa del debitore, consentendo di fornire la prova tramite testimoni solo nel caso in cui l'esercizio del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. (cfrò da ult. Corte appello Venezia, 01/04/2011).
Zucchetti SG Srl
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Michele Ferraro
Padova08/02/2012 13:32RE: RE: Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
Grazie per la risposta.
Quindi posso sostenere che il rivendicante per provare la proprietà del bene deve produrre la fattura di acquisto (ovviamente con data certa anteriore al fallimento) e che questa, ovviamente, sia annotata nei suoi libri contabili?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/02/2012 18:57RE: RE: RE: Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
Certamente, ma non solo. Come già abbiamo scritto, il rivendicate deve provare non solo la sua proprietà del bene rivendicato all'epoca dell'acquisto- al quale scopo i documenti da lei indicati possono essere utili- ma deve anche fornire la prova di essere attualmente proprietario e che, quindi, il possesso del bene da parte del fallito trova origine in un titolo diverso dal trasferimento della proprietà (contrato di locazione, comodato, leasing, deposito, ecc.).
Zucchetti Sg Srl
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Michele Ferraro
Padova08/02/2012 22:19RE: RE: RE: RE: Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
grazie per l'esauriente risposta -
Michele Ferraro
Padova08/03/2012 10:12RE: RE: RE: RE: Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
Buongiorno,
cortesemente potrei avere dei riferimento normativi o giurispudenziali sull'argometo?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/03/2012 19:01RE: RE: RE: RE: RE: Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
Il rivendicante deve produrre quanto meno il titolo di acquisto della proprietà (trattandosi di beni mobili può essere utile la fattura di acquisto) , ma principalmente deve produrre il titolo in forza del quale il bene si trova presso il fallito: un contratto di affitto, di comodato, di leasing, di vendita con riserva di proprietà, di deposito, ecc.); un titolo cioè che dimostri che il fallito aveva il bene momentaneamente ma era tenuto a restituirlo.
Non c'è una norma specifica che affermi questo, ma discende dai principi generali sull'onere della prova.
Zucchetti SG Srl
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Giovanni Donnanno
FOGGIA12/02/2017 22:29RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
Per un automobile il rivendicante prova che esiste una fattura con data certa anteriore che non segue una registrazione al PRA dell'auto. La domanda di revindica è tardiva.
Il curatore può dimostrare che la RCA è stata pagata dalla fallita e che nella formazione dell'inventario il fallito ha dichiarato che il bene era in possesso della società fallita-
Con il presente quadro posso rigettare la domanda di rivendica.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/02/2017 19:00RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rivendica documenti attestanti la proprietà del bene
Se, come pare di capire, il terzo chiede rivendica la proprietà di un autoveicolo da lui acquistato prima del fallimento del venditore, ma la vendita non è stata trascritta al PRA, la domanda va respinta in quanto la vendita è inopponibile alla massa ai sensi dell'art. 45 l.f., il quale, nello stabilire che "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori", implicitamente dice che non sono opponibili alla massa dei creditori le vendite di beni mobili registrati (che richiedono la trascrizione al PRA per essere efficaci nei confronti dei terzi), qualora la trascrizione della vendita non sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento.
Tanto evita di andare ad appurare se la vendita sia avvenuta o meno perché, anche se conclusa e perfezionata, non è opponibile alla curatela e quindi l'acquirente non può pretendere la consegna del bene; qualora poi il terzo chiedesse di insinuare il credito per il prezzo eventualmente pagato, allora il problema della vendita e del pagamento del prezzo (di una vendita inopponibile e che non ha avuto seguito) si porrà e sarà una questione probatoria.
Zucchetti Sg srl
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