Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

  • Francesco Bellesia

    Modena
    21/01/2013 16:16

    preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

    Quale curatore di un fallimento di una sas e del socio accomandatario, dichiarato nel dicembre 2012, rilevo che il socio accomandatario, pure fallito, in proprio circa due anni prima del fallimento ha promesso in vendita un immobile per un prezzo rilevante; di questo gran parte (alcune centinaia di migliaia di €uro) sarebbe stato pagato anche a titolo di caparra prima del preliminare, rilaciandone quietanza il promittente venditore nello stesso preliminare; il saldo del prezzo pari a poche migliaia di euro dovrebbe avvenire a rogito da stipularsi entro il 2014: è forte il sospetto che il tutto sia simulato ma il fallito non è più in Italia.
    Il preliminare era stato autenticato nelle firme da un notaio e trascritto. Ho letto alcune sentenze che dichiarano che la quietanza non è opponibile al curatore.
    Sulla base di ciò ho pensato di recedere dal preliminare e qualora la promittente acquirente si insinui al passivo per la restituzione, di negare il credito negando il pagamento della caparra: a questo punto la promittente acquirente potrebbe fare opposizione ma con l'onere di dimostrare l'avvenuto effettivo pagamento stante la eccezione che farei di inesistente e simulato pagamento: è evidente che se l'acconto fosse stato effettivamente pagato il credito diverrebbe ammissibile. In tal caso però anche una eventuale azione autonoma di simulazione o revocatoria sarebbero destinate ad avere esito negativo.
    I dubbi che ho sono immamzittutto se la data certa abbia rilevanza sulla opponibilità della quietanza ; in secondo luogo mi chiedo se l'opposizione allo stato passivo sia sede idonea, non dovendosi invece fare una autonoma causa ad es. per l'adempimento del preliminare previo accertamento della simulazione del pagamento.
    Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/01/2013 14:05

      RE: preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

      "In tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene". Così in termini Cass. 09/07/2005, n. 14481 che, nell'enunciare tale principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, facendo uso di presunzioni, era pervenuta alla conclusione dell'avvenuta corresponsione al promittente venditore, poi dichiarato fallito, della sola minor somma pagata con assegni, e della simulazione della quietanza di pagamento della maggiore, di cui il promissario acquirente assumeva il pagamento in contanti, ritenendo così raggiunta la prova della simulazione del patto relativo al prezzo di vendita. Conforme Cass. 13/05/2009, n. 11144.
      La novità di queste decisioni sta non tanto nella inopponibilità della quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo, che è principio ripetutamente affermato, quanto nell'ammissione della prova, anche per presunzione, per dimostrare la simulazione della quietanza (argomento molto scivoloso per l'intreccio normativo tra artt. 1417, 2726 e 2729 c.c.), per cui se lei vuol seguire questa linea deve sapere di poter dimostrare, quanto meno attraverso elementi indiziari seri precisi e concordati che il prezzo quietanzato non è stato pagato.
      Se si incammina su questa strada, lei, scioltosi dal contratto, non deve fare altro, perché l'immobile deve essere restituito alla massa e il promissario acquirente, se vorrà indietro la somma che sostiene aver pagato, dovrà insinuarsi al passivo (cfr. comma settimo art. 72) ed in quella sede lei opporrà l'eccezione della simulazione della quietanza per negare di aver mai ricevuto la somma che il creditore chiede gli sia riconosciuta; non è necessaria, infatti, una apposita azione in quanto lei utilizza la simulazione come eccezione per escludere un credito dal passivo.
      Zucchetti SG Srl
      • Giovanni Bertani

        Parma
        31/01/2013 10:35

        RE: RE: preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

        Salve, mi permetto di intervenire in questa discussione per un caso in certi versi analogo.
        Fallimento di srl, preliminari di vendita di terreni, stipulati per iscritto ma non aventi data certa in quanto non registrati.
        Periodo non sospetto in quanto risalenti a 5 anni prima della dichiarazione del fallimento.
        Pagamenti in conto caparra avvenuti con assegni bancari di cui si è prodotta la firma di girata per l'incasso come fornito dalla banca.
        Documentazione allegata all'istanza di fallimento: copia contratto, copia assegno di girata per l'incasso.
        Provvedimento del curatore: escluso, credito non provato.
        Chiamato il curatore questi risponde che non contesta l'incasso ma non è provata la motivazione dell'incasso, ma non dice cosa riporta la contabilità del fallimento.
        Così per tre insinuazioni.
        Nella quarta un quid pluris: escluso, credito non provato in più in contabiliità imputato come credito ad altra società (che è una delle tre escluse) precisando che quest'ultima ha chiesto l'ammissione per il 50% (respinta) e non per il 100%:
        In pratica dato un credito di 100, la ditta fallita a fronte di due preliminari cadauno di 50, pur ricevendo due separati assegni da due diversi conti (uno intestato ad una sas e l'altro alla persona fisica) ha imputato 100 alla sas in conto caparra.
        Il curatore ha respinto sia l'insinuazione della sas che della persona fisica.
        Quindi abbiamo questo strano gioco, da un lato risulta un credito di 100 intestato alla sas, che ha fatto insinuazione di 50, il curatore respinge sia l'insinuazione della sas, limitandosi a dire credito non provato!, (siamo solo nel progetto di stato passivo a dire il vero), e respinge con questa dicitura anche quella della persona fisica.
        Per le altre insinuazioni non conosciamo se vi sia riscontro contabile.
        Quali documentazioni e quali motivazioni credete sia utile produrre in udienza, visto che il curatore si è limitato a dire: deciderà il giudice?
        dott. Bertani Giovanni Parma
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          31/01/2013 17:33

          RE: RE: RE: preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

          Più che portare altra documentazione, all'udienza deve cercare di spiegare come si è svolto il rapporto e il giudice senz'altro capirà, tanto più che il curatore, con riferimento alla quarta domanda, che nella contabilità del fallito il versamento è stato imputato alla sas,, che ha escluso anche se questa si era insinuata per il 50%. Ossia lo stesso curatore dà atto che la sas è creditrice per il 100% del credito, per cui lei dovrebbe provare soltanto che la sas è creditrice del 50% e la persona fisica per il restante 50%; a questo scopo, se non sono sufficienti gli assegni, potrebbe allegare una attestazione della banca che dica che il conto di cui al numero riportato sull'assegna è intestato al soggetto fisico. Quanto poi al fatto della mancanza di prova della motivazione dell'incasso, la prova è data dalla ammissione di cui sopra del curatore e, in aggiunta, lei può far leva sulla corrispondenza delle date tra versamenti e disposizioni contrattuali, sulla mancanza di altri rapporti tra le parti, e così via.
          Zucchetti SG Srl
          • Giovanni Bertani

            Parma
            01/02/2013 09:49

            RE: RE: RE: RE: preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

            Ringrazio per la puntualià e precisione solita.
            Il mio dubbio è dato dal fatto che il curatore non ha, come detto, motivato l'esclusione se non con un lapidario non provato.
            Se avesse motivato (come dovrebbe essere), ad esempio perchè la documentazione è prodotta in copia, saprei come muovermi, producendo degli originali, ma così, soprattutto per le persone fisiche mi trovo in difficoltà.
            Proverò a chiedere alla Banca se mi rilascia una dichiarazione, grazie comunque.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              01/02/2013 19:05

              RE: RE: RE: RE: RE: preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

              Ci rendiamo conto della situazione, ma non possiamo dirle nulla di più di ieri.
              Ci faccia sapere l'esito dell'udienza di verifica.
              Zucchetti SG Srl
              • Giovanni Bertani

                Parma
                22/02/2013 09:26

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

                Salve,
                volevo aggiornarvi all'esito dell'udienza di verifica.
                Tutte e quattro le insinuazioni sono state ammesse in quanto hanno accolto la tesi che l'assegno con il quale è stata pagata la caparra, prodotto in copia con timbro di girata e regolarmente compensato in stanza costituiva data certa.
                L'ammissioneè per questo motivo avvenuta in chirografo, mancando la data certa del preliminare ma non contestando la verità dello stesso e quindi non potendone sostenere la simulazionee.
                Ringrazio e porgo cordiali saluti e buon proseguimento di lavoro
                dott. Bertani Giovanni
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  22/02/2013 10:19

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: preliminare di vendita e quietanza di acconto prezzo

                  Grazie della comunicazione, di cui prendiamo atto.
                  Zucchetti SG Srl