Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

PREDEDUZIONE COMPENSO COMM GIUDIZIALE IN SOCIETA' POI FALLITA

  • Paolo Giovanazzi

    Arco (TN)
    20/06/2014 13:52

    PREDEDUZIONE COMPENSO COMM GIUDIZIALE IN SOCIETA' POI FALLITA

    Buon giorno,
    avrei il seguente questito da porre:
    il Tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale di società ammessa alla procedura di concordato preventivo (omologato). Prima che il compenso venga pagato subentra la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento, decadono gli organi della procedura e la società torna in bonis. Qualche mese più tardi il medesimo creditore che aveva chiesto, ed ottenuto, la risoluzione del concordato per inadempimento, chiede, ed ottiene, la dichiarazione di fallimento della società.
    A questo punto, essendo pacifica la mancanza di consecutività tra le due procedure, mi chiedo se il compenso a suo tempo liquidato al commissario giudiziale goda o meno della prededuzione ex. art. 111 L.F. (come richiesto dal medesimo in sede di ammissione al passivo).
    Personalmente ritengo di condividere l'orientamento del Tribunale di Isernia (11 ottobre 2013)secondo il quale non si può parlare di vera e propria prededuzione ex. art. 111 L.F. ma piuttosto di privilegio ex. art. 2755 e 2770 C.C. (spese di giustizia fatte per atti conservativi) che comporterebbe, in ogni caso, il pagamento integrale del compenso del commissario giudiziale e prima di qualsiasi altro credito (compresi quelli ipotecari, pignoratizi o aventi altro privilegio generale).
    Non fosse sostenibile questa tesi il compenso del commissario dovrebbe essere ammesso con il "semplice" privilegio ex. art. 2751 - bis n. 2) C.C.

    Mi farebbe piacere conoscere l'opinione di chi ha già incontrato situazini analoghe.

    Cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/06/2014 11:36

      RE: PREDEDUZIONE COMPENSO COMM GIUDIZIALE IN SOCIETA' POI FALLITA



      Noi non siamo così assertivi sula mancanza di consecuzione tra le due procedure perché questa non va valutata cronologicamente ma teleologicamente, nel senso che la consecuzione sussiste ove le due procedura siano riconducibili alla medesima situazione di insolvenza, per cui non è da escludere che questa condizione ricorra nel caso da lei descritto.
      Ad ogni modo, qualora si ritenga di attribuire soltanto il privilegio, o di dover graduare le pre deduzioni per insufficienza di attivo, anche noi siamo d'accordo, come abbiamo scritto anche di recente, che il credito del commissario goda del privilegio di cui agli art. 2755 e 2770 c.c., avendo egli prestato la sua attività' non come professionista incaricato per una pratica, ma quale organo della procedura nominato dal tribunale.
      Zucchetti Sg Srl

      • Luca Carra

        Mantova
        11/10/2014 15:29

        RE: RE: PREDEDUZIONE COMPENSO COMM GIUDIZIALE IN SOCIETA' POI FALLITA

        Buongiorno,
        in riferimento alla questione prospettata, la cui soluzione individuata mi pare ragionevole e corretta, mi chiedo: nell'ipotesi in cui il commissario giudiziale del concordato risolto, che vanta un credito per onorario residuo, sia poi stato nominato curatore del successivo fallimento e debba quindi insinuarsi nel passivo , come superare il possibile conflitto di interessi ? è necessaria la nomina di un curatore speciale richiamando il principio generale sancito dall'art. 78, co.2, cpc ? in caso affermativo, come opererebbe in pratica la rappresentanza ?
        Ringrazio per l'ospitalità e porgo cordiali saluti.
        Luca Carra - Mantova
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          13/10/2014 12:49

          RE: RE: RE: PREDEDUZIONE COMPENSO COMM GIUDIZIALE IN SOCIETA' POI FALLITA

          Classificazione: STATO PASSIVO / DOMANDA
          La risposta è quella da lei indicata del ricorso al curatore speciale ex art. 78 cpc, al quale viene dato incarico di esaminare esclusivamente la domanda dl curatore.
          Zucchetti Sg Srl

          • Stefano Coltelli

            La Spezia
            07/11/2014 08:01

            RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE COMPENSO COMM GIUDIZIALE IN SOCIETA' POI FALLITA

            In alternativa il curatore gia' cg potrebbe presentare il progetto di sp astendendosi da osservazioni e rimettendo al gd la decisione , la domanda di ammissione andrebbe inoltrata tramite avvocato e non direttamente come creditore
            Coltelli stefano la spezia
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              07/11/2014 19:19

              RE: RE: RE: RE: RE: PREDEDUZIONE COMPENSO COMM GIUDIZIALE IN SOCIETA' POI FALLITA

              Non ci sembra fattibile questa soluzione, da un lato, perché la domanda, anche se presentata da un legale, è rapportabile al commissario rappresentato che ha rilasciato mandato all'avvocato (nel mentre l'eventuale curatore speciale sarebbe un soggetto linbero e autonomo nella valutazione del se e come presentare la domanda di insinuazione) e, dall'altro, perché la legge non prevede che il curatore possa astenersi rimettendo la decisione al giudice; il primo comma dell'art. 95 dispone, infatti, che "il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni".
              Zucchetti SG Srl