Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

surroga del curatore nella procedura espropriativa

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    05/12/2014 16:51

    surroga del curatore nella procedura espropriativa

    buongiorno,
    un istituto di credito con mutuo fondiario, nella domanda di insinuazione chiede al curatore di surrogarsi al creditore procedente per la prosecuzione della procedura espropriativa.
    Volevo sapere se il curatore è obbligato a surrogarsi e quale è la vostra posizione in merito.
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/12/2014 20:39

      RE: surroga del curatore nella procedura espropriativa

      Presumiamo che la fattispecie rappresentata sia quella della esistenza, alla data del fallimento, di una esecuzione ordinaria in corso promossa, cioè, da un creditore non fondiario, perché questi non avrebbe bisogno di chiedere al curatore di proseguire detta procedura potendo farlo direttamente in deroga al divieto di cui all'art. 51 l.f.
      Orbene, il comma sesto dell'art. 107 l.f. stabilisce che "se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51".
      Come si vede il subentro nella procedura esecutiva è qualificato dalla stessa norma che lo prevede in termini di facoltatività; e non potrebbe essere diversamente perché è il curatore che deve valutare, caso per caso, se è più conveniente per i creditori proseguire la procedura in corso o abbandonarla e liquidare il tutto in sede fallimentare. Si tratta di una valutazione di fatto, ma in linea di massima è evidente che sarà conveniente continuare l'espropriazione in corso quando questa sia già in una fase avanzata, il prezzo di stima sia abbastanza congruo, ci sia un interesse manifesto di qualcuno all'acquisto, ecc., evitando ulteriori spese per rifare attività già espletate, nel mentre, se l'espropriazione è all'inizio, non è stata fatta neanche la stima, né fatte spese per la pubblicità, ci sono interessati all'acquisto in modo meno formale che un'asta ecc., potrebbe essere preferibile ricondurre la vendita nell'alveo fallimentare.
      Zucchetti Sg srl
      • Giampiero Petracca

        montesano sulla marcellana (SA)
        06/12/2014 10:59

        RE: RE: surroga del curatore nella procedura espropriativa

        si tratta proprio di mutuo fondiario, per questo non riesco a comprendere la richiesta dell'avvocato della banca, considerato che la banca può in deroga al divieto di cui all'art. 51 lf proseguire l'azione.
        grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/12/2014 20:28

          RE: RE: RE: surroga del curatore nella procedura espropriativa

          La spiegazione potrebbe essere che l'azione esecutiva sia stata iniziata da un creditore ordinario per cui la stessa può essere proseguita soltanto dal curatore a norma dell'art. 107 l.f. e non dal creditore fondiario che, volendo, potrebbe iniziarne una nuova; probabilmente, per evitare le spese di una nuova espropriazione chiede al curatore di sostituirsi al creditore procedente iniziale o semplicemente perché ritiene conveniente la prosecuzione o pensando (erroneamente) di poter poi intervenire in quella esecuzione.
          Zucchetti SG srl
          • Gabriele Cerretti

            REGGIO EMILIA (RE)
            29/06/2016 07:47

            RE: RE: RE: RE: surroga del curatore nella procedura espropriativa

            Buongiorno,
            mi ricollego a questa discussione.
            se non ho capito male in ipotesi di esecuzione iniziata da un creditore ordinario e poi proseguita dal Curatore ex art 107, l'eventuale creditore fondiario che mai ha agito in executivis non può intervenire in questa esecuzione (oramai congelata dal Curatore) ma potrebbe ai sensi del 41 TUB iniziarne una nuova; in tal senso è quindi da intendersi "pensando (erroneamente) dei poter intervenire in quella esecuzione" ???
            se così fosse è possibile avere qualche riferimento di giurisprudenza a sostegno ?
            grazie mille per il preziosissimo aiuto.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              29/06/2016 19:14

              RE: RE: RE: RE: RE: surroga del curatore nella procedura espropriativa

              Nella risposta che precede stavamo facendo delle ipotesi per dare una spiegazione al comportamento tenuto dal creditore fondiario, ma comunque il problema da lei posto esiste. L'art. 41, co. 2 del d.lgs 01/09/1993 n. 385 stabilisce infatti che "l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore" e noi abbiamo sempre inteso che la norma volesse dire che il creditore fondiario può, in violazione del divieto posto dall'art. 51 l.f., iniziare l'azione esecutiva anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore e che può proseguire quelle azioni esecutive da lui iniziate prima di tale evento. Ci sembra difficile che il creditore fondiario possa proseguire l'azione esecutiva iniziata da un creditore ordinario perché la legge del 1993 non ne parla, così come non parla di intervento, dato che la procedura fondiaria presenta proprie caratteristiche date in relazione alla natura del credito. Ne parla invece in qualche decisione la Cassazione limitandosi a dire, senza dare alcuna spiegazione, che "Nel caso in cui un immobile di proprietà del fallito, ipotecato a garanzia di un mutuo fondiario, sia stato oggetto di vendita a favore di un terzo, il potere, riconosciuto all'istituto di credito fondiario dall'art. 41 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero d'intervenire nell'esecuzione forzata promossa da altri, e di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata,….." (Cass. 09/07/2014, n. 15606; conf. Cass. 28/05/2008 n. 13996; ecc.).
              Tuttavia, anche se si ammette che il creditore fondiario possa intervenire nell'esecuzione promossa da altri, ci sembra che tanto sia da escludere quando, dichiarato il fallimento, il curatore del fallimento si sia sostituito al creditore procedente a norma dell'art. 107 e continui lui l'esecuzione, perché l'espropriazione fondiaria è alternativa a quella fallimentare, ma non alternativa a quella esecutiva che può proseguire il curatore.
              Era questo che intendevamo dire nella sintesi delle possibili ragioni che nel caso esaminato nella precedente risposta poteva aver spinto il creditore fondiario a chiedere al curatore di proseguire l'esecuzione iniziata da altri, con tutti i limiti che l'interpretazione di una carenza di legge determina.
              Zucchetti SG srl