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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Differimento udienza per l'esame di domande tardive e termine di deposito dello stato passivo ex art. 95 LF
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Giuliano Lugano
TORTONA (AL)14/04/2015 11:47Differimento udienza per l'esame di domande tardive e termine di deposito dello stato passivo ex art. 95 LF
Per una procedura fallimentare di cui sono curatore il 15/4 avrebbe dovuto tenersi la 2.a udienza per l'esame di domande d'insinuazione tardive, udienza rinviata al 20/5 per impedimento del Giudice; gli adempimenti di rito (deposito domande e stato passivo) per l'udienza sono già stati effettuati.
In data 13/4 ho ricevuto una nuova domanda d'insinuazione, quindi successiva ai depositi effettuati e che, in assenza di rinvio, sarebbe stata esaminata alla 3.a e ultima udienza per l'esame di domande tardive.
Chiedo se il rinvio dell'udienza riapra i termini previsti dall'art. 95 oppure se gli stessi siano perentori con riferimento alla prima data d'udienza a suo tempo stabilita e a nulla rilevando la proroga; in caso affermativo, essendo la proroga superiore a 30 gg l'stanza pervenuta potrebbe essere inserita all'udienza del prossimo 20/5.
Ringrazio sin da ora per la cortese risposta e auguro buon lavoro a tutti.
Giuliano Lugano
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/04/2015 20:27RE: Differimento udienza per l'esame di domande tardive e termine di deposito dello stato passivo ex art. 95 LF
L'espresso richiamo contenuto nell'art. 101 delle disposizioni di cui agli artt. da 93 a 95, comporta che nell'esame delle tardive si seguano esattamente le stesse regole dettate per quelle tempestive, sicchè, in vista dell'udienza, il curatore dovrà esaminare le domande tardive, ossia quelle trasmessegli dopo il trentesimo giorno antecedente quello della prima udienza di verifica e fino al trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame delle tardive, e così via.
Tuttavia, poiché nel caso non opera più il termine perentorio di cui all'art. 16 (che riguarda la prima udienza), non vedo ostacoli a che il curatore esamini anche domande pervenute in tempi più ravvicinati all'udienza fissata nel calendario delle tardive, dal momento che il termine di trenta giorni è dato proprio per consentire a lui di vagliare le domande. In tal modo, il termine ultimo diventa quello di quindici giorni antecedenti l'udienza di esame delle tardive, che è il termine per il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo; data che segna anche il termine ultimo per la trasmissione del progetto ai creditori tardivi, in modo da metterli in condizione di conoscere quanto predisposto dal curatore e possano presentare osservazioni scritte fino a cinque giorni prima e comunque presentarsi all'udienza preparati.
Questa situazione è ben diversa da quella in cui si discute della possibilità di esaminare all'udienza di verifica delle domande tempestive anche una domanda tardiva in quanto pervenuta dopo il trentesimo giorno anteriore a quella prima udienza di verifica; ora, infatti, si sta prospettando la possibilità di esaminare ad una udienza fissata per la verifica delle tardive una domanda, sempre tardiva, pervenuta dopo il trentesimo giorno prima di detta udienza, che non è la prima udienza di verifica delle domande tempestive. Nel primo caso vengono in discussioni principalmente i riflessi nei confronti dei terzi dell'anticipazione della domanda tardiva al momento della verifica delle tempestiva, in quanto i creditori chirografari sarebbero poi stati trattati nei riparti come i tempestivi indipendentemente dalla prova della non imputabilità del ritardo, come richiesto dall'art. 112 per recuperare la quota già distribuita ai creditori nella medesima posizione; ora, trattandosi comunque di creditori tardivi, tutti soggetti alla disciplina dell'art. 112, sia se esaminati alla prima udienza di verifica delle tardive che in quelle successive, la tutela che viene in esame è quella di assicurare, con l'anticipazione, il rispetto delle regole del contraddittorio.
Zucchetti SG Srl
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Mariano Allegro
LODI20/05/2015 00:53RE: RE: Differimento udienza per l'esame di domande tardive e termine di deposito dello stato passivo ex art. 95 LF
Per quanto incidentalmente risposto al Collega di Tortona, sembrerebbe capire (anzi, viene esplicitamente detto) che il rinvio dell'udienza per la verifica delle domande tempestive NON rimette in termini le domande presentate successivamente al trentesimo giorno antecedente l'originaria data stabilita in sentenza dal Tribunale fallimentare.
Ma il caso che mi coinvolge come Curatore mi pone dei dubbi, se non altro, di opportunità.
Non v'è dubbio che è il Tribunale a stabilire la data dell'esame delle TEMPESTIVE ex art. 16, comma 1, punto 4) l.f. ma che il G.D. può disporne il rinvio della stessa per giustificati motivi.
Difatti, in un fallimento, sono stato nominato Curatore in sostituzione di altro Collega che aveva rinunciato alla nomina. Questa evenienza ed altre contingenti, mi hanno portato ad accettare l'incarico ad appena due mesi dall'udienza delle domande TEMPESTIVE e quindi con appena un mese di tempo per recuperare la contabilità, formare l'elenco dei creditori (che i falliti mai consegnano), avvisare i creditori ex art. 92 l.f. ricevere le domande di ammissione al passivo e/o di rivendica dei beni (e poi c'è anche da analizzare le domande, sino ad ora pervenutemi nel numero di sessanta e, poi, formare il progetto di s.p. !).
Sicché, considerata l'impossibilità di effettuare tutte le summenzionate operazioni in così breve lasso di tempo, ho chiesto ed ottenuto dal G.D. un rinvio per la disamina delle domande TEMPESTIVE. Dunque, la comunicazione ex art. 92 l.f. è stata inviata ai creditori oltre l'originaria data stabilita per la disamina. Ovviamente, molte delle domande sono pervenute oltre quest'ultimo termine.
A questo punto, considerando anche la su esposta vostra risposta, la domanda è questa: le domande pervenutemi successivamente all'originario termine per la disamina, così come fissato dal Tribunale, sono da considerare TEMPESTIVE o TARDIVE, ancorché il G.D. abbia autorizzato il rinvio per la disamina delle domande TEMPESTIVE ? In altri termini, le domande presentate oltre l'originario termine stabilito per la disamina delle domande TEMPESTIVE sono rimesse in termini per l'analisi dello stato passivo delle domande TEMPESTIVE, anche se il Curatore ha dato notizia della procedura con ritardo, ancorché giustificato ?
A tal proposito, si precisa che la pubblicità prevista dall'art. 29, comma 6, d.l. 78/2010, convertito nella l. 122/2010 è stata resa nei termini di legge (quindi, appena dopo la mia nomina).
Ringrazio anticipatamente per la Vs. espressione di parere, che spero mi sia reso con cortese celerità, stante l'imminenza scadenza della menzionata disamina.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/05/2015 18:59RE: RE: RE: Differimento udienza per l'esame di domande tardive e termine di deposito dello stato passivo ex art. 95 LF
Le domande pervenute successivamente all'originario termine per la disamina, così come fissato dal Tribunale, sono da considerare, a nostro avviso, tardive, ancorché il giudice delegato abbia autorizzato il rinvio; peraltro detto rinvio è stato fatto, come lei dice, per la disamina delle domande tempestive, di quelle domande, cioè, pervenute prima dei trenta giorni anteriori alla udienza originariamente fissata che, per i motivi da lei indicati, è stata rinviata per esaminare quelle stese domande.
Ovviamente come ogni regola di carattere generale, il confronto con il concreto può evidenziare alcune incongruenze o addirittura ingiustizie, ma si potrebbe dire che come almeno 60 creditori hanno fatto in tempo a presentare domanda tempestiva, altrettanto avrebbero potuto fare gli altri creditori; tuttavia non è questo dato formale che rileva (seppur ha la sua importanza perché è chiaro che il discorso sarebbe diverso ove, per la tardività dell'avviso di cui all'art. 92, fosse mancato il tempo materiale per tutti di presentare domanda tempestiva), quanto la tutela che la norma appronta in favore dei creditori tempestivi con la "sanzione" di cui all'art. 112 l.f., che viene riservata ai creditori tardivi; sistema che verrebbe alterato ove i creditori tardivi, a seguito dei rinvii disposti dal giudice delegato, fossero rimessi in termine, così attuando un meccanismo lasciato alla discrezionalità del giudice invece che rigidamente ancorato alla data fissata dal tribunale ex art. 16 l.f.
Alla luce di tanto, tuttavia, in alcuni casi abbiamo consigliato egualmente l'esame delle tardive anche all'udienza fissata per le tempestive, sia quella iniziale che quella rinviata, quando appunto un tale esame anticipato non pregiudichi i diritti dei creditori tempestivi, posto che, a questo punto, i creditori che hanno presentato domanda dopo il trentesimo giorno anteriore alla data fissata per l'udienza di verifica sono equiparati a quelli tempestivi e non si applica ad essi l'art. 112.
Zucchetti SG Srl
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FULVIO COCIANI
Perugia26/05/2019 12:42RE: Differimento udienza per l'esame di domande tardive e termine di deposito dello stato passivo ex art. 95 LF
Per esperienza personale, il Tribunale di Bologna (GD Rossi) ha rimesso in termini tutti quei creditori che avevano depositato la domanda oltre il termine iniziale e nei 30 giorni antecedenti in termine rinviato. Aggiungo che trattandosi di una grande impresa, le udienze per la verifica dello stato passivo furono 4, tutte ad oltre un mese l'una dall'altra e non nascondo che per me non fu facile continuare ad esaminarle tutte in corso di esecuzione, essendo stati rimessi in termini oltre 150 creditori.
Altra esperienza personale, Tribunale di Perugia (GD Lignani), fece la stessa cosa di Bologna, ma per fortuna l'udienza venne rinviata una sola volta ed i creditori rimessi in termini solamente 2.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza27/05/2019 19:22RE: RE: Differimento udienza per l'esame di domande tardive e termine di deposito dello stato passivo ex art. 95 LF
Grazie della segnalazione. Come abbiamo detto nella risposta che precede , se si ragiona in termini rigorosi, tutte le domande pervenute dopo il trentesimo giorno prima dell'udienza di verifica sono da considerare tardive e vanno esaminate e trattate come tali, anche in caso di rinvii, altrimenti si darebbe al giudice delegato, la libertà di modificare la legge disponendo un rinvio. Tuttavia, come aggiungevamo nella precedente risposta, quando l'esame delle domande che dovrebbero considerarsi tardive alla stessa udienza fissata per l'esame delle domande tempestive non comporta conseguenze, il rigore interpretativo viene meno e diventa più semplice (almeno teoricamente) unificare l'esame.
Zucchetti SG srl
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