Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Compensazione credito per deposito cauzionale e debito per canoni di locazione non corrisposti

  • Paolo Gaini

    San Giovanni Teatino (CH)
    26/11/2014 09:50

    Compensazione credito per deposito cauzionale e debito per canoni di locazione non corrisposti

    Il quesito concerne il rapporto contrattuale di locazione ed il credito/debito sorto di conseguenza tra la fallita (società conduttrice) e una terza società (società locatrice).
    Il contratto di locazione prevedeva in un articolo "…a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto la complessiva somma di euro =40.000,00=. Resta convenuto che il venire meno della garanzia, per qualsiasi motivo, determinerà la risoluzione del contratto. La garanzia costituita non potrà mai essere imputata in conto delle rate dei canoni neppure in prossimità della scadenza del contratto e sarà restituita entro venti giorni, dopo la riconsegna delle relative chiavi e del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto".
    Il conduttore non ha provveduto nel tempo a corrispondere, nel corso del 2011, cinque mensilità per una somma complessiva di euro =36.000,00= tanto che la società locatrice si è avvalsa di espressa clausola risolutiva prevista contrattualmente, con immediato rilascio dell'immobile da parte del conduttore all'epoca in bonis. La stessa società locatrice ha immediatamente presentato ricorso per decreto ingiuntivo per la somma di euro =39.893,18= (oltre ulteriori spese) immediatamente esecutivo, divenuto e dichiarato definitivamente esecutivo prima ancora della dichiarazione di fallimento della società conduttrice. Nessuna azione di riscossione successiva ha avuto luogo.
    Nel secondo semestre 2014 la società conduttrice è stata dichiarata fallita e il curatore ha provveduto ad inviare una raccomandata alla società locatrice richiedendo il rimborso della garanzia di euro =40.000,00= specificando come "…il deposito cauzionale non può essere messo in alcun modo in compensazione con gli importi dovuti per la morosità maturata dalla fallita per canoni scaduti per la quale dovrà chiedere distribuzione dell'attivo a mezzo di insinuazione allo stato passivo…".
    Il legale della società locatrice, a mezzo posta, risponde alla richiesta del curatore "…che l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore…". Inoltre, dopo aver richiamato gli estremi del decreto ingiuntivo reso esecutivo il 11.03.2012 specifica che "…a quella data si erano già dispiegati gli effetti della compensazione legale tra i due controcrediti (cauzione e canoni non pagati) con il conseguente effetto estintivo. Sussistono pertanto le condizioni previste dall'art.56 L.F. per effettuare la compensazione tra i due controcrediti: infatti, la locazione è cessata ben prima della dichiarazione di fallimento, per cui sia il credito del locatore per i canoni non pagati, interessi e spese, che il debito per la restituzione della cauzione sono sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento…". La parte conclude affermando che la società locatrice "…resisterà all'azione giudiziaria (di riscossione della cauzione), salva restando l'insinuazione al passivo per la differenza a suo credito".
    A fronte della situazione in oggetto, il quesito concerne fondamentalmente due aspetti.
    In primo luogo se la compensazione tra i due crediti reciproci (garanzia contrattuale e rate canoni di locazione non pagate) possa avere luogo soprattutto nel momento in cui la clausola contrattuale prevede che "la garanzia costituita non potrà mai essere imputata in conto delle rate dei canoni neppure in prossimità della scadenza del contratto e sarà restituita entro venti giorni".
    In secondo luogo se la eventuale compensazione ex art. 56 L.F. sia applicabile senza che la società locatrice lo richieda esplicitamente in apposita insinuazione allo stato passivo del fallimento, operazione questa che la stessa non ha effettuato né ha intenzione di effettuare in quanto l'ammontare dei canoni non pagati, degli interessi moratori e delle spese monitorie è di poco superiore all'importo della cauzione a suo tempo ricevuta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/11/2014 20:57

      RE: Compensazione credito per deposito cauzionale e debito per canoni di locazione non corrisposti

      Crediamo che la società locatrice abbia agito correttamente operando la compensazione tra il credito per canoni impagati e il debito per la restituzione della cauzione, dato che il rapporto di locazione era cessato per risoluzione prima del fallimento, per cui in quel momento era maturato anche il diritto del conduttore alla restituzione della cauzione. E' vero che vi è una clausola contrattuale che prevede che "la garanzia costituita non potrà mai essere imputata in conto delle rate dei canoni neppure in prossimità della scadenza del contratto e sarà restituita entro venti giorni", ma crediamo che questa valesse in pendenza del contratto a alla scadenza naturale del contratto, per evitare che il conduttore non pagasse gli ultimi canoni, addebitandoli sul deposito cauzionale, che, invece, aveva la funzione di tenere il locatore a ripario degli eventuali danni derivanti dall'utilizzo dell'immobile. Nel caso, il contratto è stato risolto per inadempimento del conduttore eil locatore si è anche munito di un titolo giudiziario per il pagamento dei canoni; a quel punto egli aveva un credito e un debito nei confronti dello stesso soggetto e questa situazione di reciprocità in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento è sufficiente per l'operatività della compensazione legale.
      L'insinuazione al passivo è un onere per partecipare al concorso sui beni acquisiti all'attivo fallimentare, e non un obbligo, per cui il creditore che ritiene di non vantare alcun credito nei confronti del fallito (per una qualsiasi ragione, compresa l'estinzione per compensazione) o comunque ha un credito ma non vuole partecipare al concorso è libero di farlo. A sua volta il curatore se ritiene che il fallimento vanti un credito nei confronti dello stesso soggetto, può azionarlo in sede ordinaria, ove il convenuto potrà eccepire la compensazione.
      Zucchetti Sg srl
      • Alessandro Civati

        Milano
        02/03/2017 13:10

        RE: RE: Compensazione credito per deposito cauzionale e debito per canoni di locazione non corrisposti

        mi inserisco in questa discussione per un caso analogo ma non perfettamente sovrapponibile.
        prima del fallimento del conduttore, le parti stipulano una transazione con la quale stabiliscono che il credito del conduttore per restituzione del deposito cauzionale verrà compensato con il debito dello stesso nei confronti del locatore per mancato pagamento dei canoni ed asseriti danni cagionati all'immobile.
        In questo caso, quindi, la morosità non è stata giudizialmente accertata, né è stato accertato il credito del locatore per i danni asseritamente esistenti nell'immobile.
        come si deve comportare il curatore del fallimento del conduttore: la transazione stipulata (fra l'altro a quanto consta priva di data certa) può essere oggetto di revocatoria fallimentare ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 67 L.F.?
        ringrazio anticipatamente per il vostro prezioso aiuto.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          02/03/2017 19:43

          RE: RE: RE: Compensazione credito per deposito cauzionale e debito per canoni di locazione non corrisposti

          In via astratta il contratto transattivo è revocabile ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l.f., in quanto atto a titolo oneroso, sempre che il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore e che l'atto sia stato compiuto entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Anzi la Cass. (8.5.2015 n. 9406; Cass. 21 novembre 2013 n. 261249) ha ritenuto applicabile alla transazione anche l'art. 67. co. 1 n. 1 affermando il principio (modificativo dei precedenti interventi) secondo cui per affermare la sproporzione tra prestazioni il giudice non deve avere riguardo soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie, come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente delle reciproche concessioni.
          Nel caso tuttavia, al di là del nomen juris dato all'atto stipulato tra il conduttore e il locatore, tra gli stessi ci sembra sia intervenuta semplicemente una compensazione convenzionale, o meglio la affermazione di una compensazione legale visto che contestualmente, se abbiamo ben capèito, cessava la locazione e quindi maturava il diritto alla restituzione del deposito.
          Se, poi lei ha dubbi sulla esistenza della morosità, dovrebbe accertare il dato perché, se il debito del conduttore non esisteva è stato fittiziamente estinto un credito del fallito, il cui pagamento il creditore potrebbe chiedere.
          Zucchetti SG srl