Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cauzione locazione e domanda di ammissione al passivo

  • Antonio Saccardo

    THIENE (VI)
    13/05/2015 13:37

    Cauzione locazione e domanda di ammissione al passivo

    La società proprietaria di un immobile fallisce. Al momento del fallimento è in corso un contratto di locazione commerciale.
    Successivamente alla data di fallimento, la società conduttore invia al curatore la disdetta con preavviso di 6 mesi.
    La società conduttore richiede al curatore la restituzione della cauzione pari a 3 mensilità, che era stata versata a suo tempo al proprietario.
    1) Il credito per la restituzione della cauzione può essere considerato come un credito sorto dopo il fallimento, e quindi trattato come una spesa della procedura?
    2) Oppure va considerato un credito ante-fallimento, per cui la società conduttore deve presentare comunque la domanda di ammissione al passivo?
    In questo caso, nella domanda di ammissione al passivo, la società conduttore può chiedere il credito in prededuzione?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/05/2015 20:28

      RE: Cauzione locazione e domanda di ammissione al passivo

      Il fallimento del locatore, giusto il disposto dell'art. 80, non scioglie il contratto di locazione di immobile e il curatore subentra nel contratto, per cui valgono le norme ordinarie sia in ordine all'adempimento che al recesso.
      Nel caso il conduttore (in forza di legge o del contratto) possa recedere liberamente o dando un preavviso, questi ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale, che va corrisposto al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, dopo aver controllato che non vi sono danni e i pagamenti dei canoni siano regolari. Invero, una volta constatato l'integrale adempimento delle obbligazioni assunte dal conduttore, il deposito ha esaurito la funzione di garanzia assegnatagli dalla legge e va restituito, per cui esso costituisce un debito prededucibile trattandosi di una somma tenuta appunto in deposito cauzione in vista di un determinato evento.
      Come tutti i crediti prededucibili fallimentari, se non contestati dal curatore, possono essere pagati al momento della scadenza; in caso di contestazione il creditore è tenuto ad effettuare l'insinuazione, giusto il disposto dell'art. 111 bis co. 2 l.f..
      Zucchetti Sg Srl