Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Cigs straordinaria per crisi d'impresa

  • Alfredo Tradati

    MILANO
    28/04/2015 09:16

    Cigs straordinaria per crisi d'impresa

    Buongiorno sono curatore di un fallimento con data di sentenza 28 ottobre 2014. La società in bonis avviava nel periodo ante fallimento una richiesta di cigs per un anno con inizio 1 luglio 2014. Il fallimento è affittuario di un ramo d'azienda per mezzo del quale sono passati 10 dipendenti su 16 nell'azienda affittante e ove l'affittante si è impegnata nel periodo d'affitto d'azienda, in caso di assunzioni, di dare precedenza ai lavoratori della fallita rimasti in cigs. L'affitto d'azienda ha durata dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2016. Il ministero a febbraio 2015 ha decretato la cassa integrazione solamente sino alla data di fallimento. È corretto? I dipendenti potrebbero chiedere le retribuzioni dalla data di fallimento sino al licenziamento collettivo di marzo 2015 in prededuzione? Cosa potrei fare per far riconoscere al ministero il periodo di cigs successivo alla data di fallimento? Dopotutto i dipendenti potevano essere ricollocati dal curatore a mezzo del contratto di affitto d'azienda ancora in corso. Grazie per l'attenzione
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/04/2015 20:18

      RE: Cigs straordinaria per crisi d'impresa

      Per costante giurisprudenza, fino all'emanazione del provvedimento, il datore di lavoro, secondo la comune disciplina delle obbligazioni, rimane soggetto all'obbligo retributivo (seppur limitato all'ammontare dell'integrazione salariale), a meno che non dimostri una impossibilità sopravvenuta della prestazione. Pertanto:
      -se l'intervento Cigs viene ammesso, la somma ha natura di integrazione salariale e ha
      effetto retroattivo dalla data di sospensione o riduzione dell'attivita`;
      -se, al contrario, la Cigs non viene concessa, la somma ha natura retributiva, con il conseguente obbligo del datore di lavoro di integrare la differenza fino al 100% della retribuzione spettante e di corrispondere i relativi contributi previdenziali.
      Di conseguenza, se il datore di lavoro nelle ore nulla ha corrisposto ai lavoratori, questi, in caso di mancata concessione della integrazione salariale, hanno diritto a pretendere l'intera retribuzione, fino all'effettivo licenziamento; sicchè, per il periodo successivo al fallimento il rischio che detti importi siano dovuti in prededuzione è molto alto.
      Il provvedimento di diniego della Cassa ha natura amministrativa, per cui è impugnabile avanti al giudice amministrativo.
      Per queste materie così delicate, noi consigliamo comunque di consultare un esperto del lavoro.
      Zucchetti SG Srl