Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Documenti comprovanti il credito per ammissione allo stato passivo

  • Andrea Barbera

    Padova
    17/10/2014 17:04

    Documenti comprovanti il credito per ammissione allo stato passivo

    Per l'ammissione allo stato passivo di un fallimento di un credito di fornitura, in assenza delle scritture contabili del fallito, il creditore allega alla domanda unicamente una fattura e un documento di trasporto recante firma del ricevente non verificabile.
    Posto che entrambi i documenti presentati dal creditore non portano data certa anteriore alla data del fallimento, e rappresentano un atto unilaterale del creditore, mi chiedo se sia corretto escludere il credito dallo stato passivo in assenza di altre prove.
    Quali altri documenti si devono chiedere al creditore per verificare la sussistenza della pretesa creditoria?

    • Alessandro Civati

      Milano
      17/10/2014 18:11

      RE: Documenti comprovanti il credito per ammissione allo stato passivo

      a mio parere (e per quella che è la mia personale esperienza in tema) nell'ambito dell'udienza di verifica dei crediti si devono applicare le regole che caratterizzano il procedimento monitorio, giacché in entrambi i casi siamo di fronte ad un accertamento del credito mediante una cognizione necessariamente sommaria, qual è quella prevista dall'art. 95 l.f.
      Sicché, la produzione di fatture unitamente al d.d.t. (che comprova la consegna della merce alla fallita) dovrebbe ritenersi sufficiente. Meglio ancora sarebbe la produzione anche dell'estratto autentico delle scritture contabili, ovvero del contratto concluso dalle parti, o di copia dell'ordine della merce. Non ne farei, invece, una questione di data certa anteriore al fallimento.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/10/2014 19:51

      RE: Documenti comprovanti il credito per ammissione allo stato passivo

      La fattura è sicuramente un atto unilaterale del fornitore, ma il d.d.t no in quanto è sottoscritto dal fallito. Il fatto che lei non sia in grado di verificare la firma è irrilevante ai fini processuali, perché l'unico mezzo per togliere valore a quella firma è disconoscere il documento, o comuqnue non riconoscere la sottoscrizione come appartenente al fallito, in modo da indurre il creditore a chiedere la verificazione della scrittura. Ovviamente prima di fare questo, interpelli anche il fallito, se è in contatto con lui, faccia un raffronto anche approssimativo tra una firma sicuramente appartenete al fallito e quella sul d.d.t..
      Se supera questo problema, poi effettivamente può sollevare l'eccezione di mancanza di data certa anteriore, ma anche qui, valuti se ne vale la pena, in relazione entità della somma richiesta e alle possibilità del fallimento di pagare, perché la presenza di un documento di trasporto- che se eseguito da un trasportatore porta la firma anche di coatui- induce a ritenere che qualcosa ci sia stato, a meno che non sia tutto falso, e comunque il creditore può provare con testi (eventualmente nel giudizio di opposizione allo stato passivo) di aver effettuato la fornitura per la quale chiede il pagamento.
      Zucchetti SG srl