Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Dipendente, affitto di azienda e TFR

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    26/02/2024 19:19

    Dipendente, affitto di azienda e TFR

    La società, fallita in data 17.05.2021, aveva affittato nel 2013, l'intera azienda ad altra società con passaggio diretto di tutti i dipendenti. Successivamente l'affittuaria ha risolto il contratto con effetto 7.11.2021. Ora una dipendente che è rimasta in carico all'affittuaria sino al 7.11.2021 chiede alla procedura il TFR che è maturato sino al 2013 in capo alla affittante e che da contratto di affitto era effettivamente pattuito che contrattualmente avvenisse in questo modo. Ora però io curatore non intendo ammetterla per il TFR maturato sino al 2013 in quanto la richiesta è super tardiva in quanto l'anno a mio avviso decorreva dal 7.11.2021. Preciso che la prima udienza di stato passivo è stata in data 12.10.2021 e che nessuno ha mai comunicato la retrocessione della dipendente in capo alla procedura (e la dipendente è rimasta sostanzialmente inerte dal 2021). La comunicazione ex art. 92 LF non le era peraltro stata inviata in quanto per allora già in carico alla affittuaria. Vi ringrazio anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/02/2024 12:12

      RE: Dipendente, affitto di azienda e TFR

      Va premesso che , a norma dell'art. 101 l. fall., applicabile alla fattispecie, le domande di ammissione al passivo di un credito trasmesse al curatore entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo sono considerate tempestive; quelle trasmesse oltre tale data e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine prorogabile a 18 mesi in caso di particolare complessità) sono considerate tardive e quelle pervenute dopo tale data e fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare sono dette super o ultra tardive e sono (solo queste) inammissibili se l'istante non fornisce la prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.
      Di fronte a questo scadenzario legale, in cui la data della prima udienza di verifica è del tutto irrilevante, la data fondamentale da tenere presente è quella di esecutività dello stato passivo, che lei non ci dice. Se la domanda della dipendente è intervenuta entro un anno da tale data, la stessa non è soggetta ad alcun vaglio di ammissibilità circa la tardività, e va esaminata nel merito; se è intervenuta oltre un anno dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, allora diventa rilevante accertare la causa del ritardo.
      Sotto questo profilo, tuttavia, il creditore può limitarsi a dire di non aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 92- che lei ammette non aver effettuato e sono del tutto irrilevanti le cause per cui non l'abbia fatta- e tocca a lei curatore provare che la dipendente, nonostante la mancata comunicazione, era a conoscenza del fallimento della sua ex datrice di lavoro e poteva perciò comunque presentare la domanda di insinuazione. Prova per lei non agevole anche perché poi l'eventuale ritardo (sempre se si è in presenza di domanda super tardiva) andrebbe calcolato con riferimento al momento in cui la dipendente avrebbe potuto esercitare l'insinuazione, ossia, poiché fa valere il credito per TFR, dalla data del licenziamento dopo questa data. In altre parole, prima deve appurare se la domanda è stata presentata entro o oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo e, solo quale sia oltre l'anno e lei dimostri che, nonostante la mancata comunicazione la dipendente era a conoscenza della dichiarazione di fallimento, per stabilire il ritardo può considerare la data del 7.11.2021, (data del licenziamento), per poi calcolare se la domanda è stata trasmessa entro un tempo congruo (secondo un certo indirizzo) o comunque entro un anno da tale momento (secondo altro indirizzo che utilizza per calcolare il ritardo delle super tardive lo stesso limite dell'anno per le tardive). Di nessun rilievo è il fatto che non le sia stata comunicata la data di cessazione del rapporto perché la dipendente chiede l'ammissione per il credito maturato fino alla data di affitto dell'azienda, né questa omissione rileva sotto il profilo dell'impossibilità di tramettere alla stessa l'avviso di cui all'art. 92 in quanto la legge non prende in considerazioni le ragioni del mancato avviso, che, anche se pienamente giustificato, produce le conseguenze dette.
      Se supera questa fase della ammissibilità, nel merito il credito, dai pochi dati che conosciamo, dovrebbe essere ammesso in quanto la quota di TFR maturata fino alll'affitto dell'azienda rimane a carico del concedente e di essa, salvo diverso accordo formale come richiesto dall'art. 2112 c.c., risponde in solido anche l'affittuario.
      Zucchetti SG srl