Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

mutuo consolidamento

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    17/10/2018 11:52

    mutuo consolidamento

    Buongiorno,
    nel fallimento del quale sono stato nominato curatore, è attualmente in corso una causa per accertamento e ripetizione dell'indebito rispetto al conto corrente nei confronti di una banca.
    La CTU svolta riconosce delle somme a favore del fallimento, per cui presumibilmente la procedura risulterà vittoriosa.
    Nel mentre, ho ricevuto domanda di ammissione al passivo da parte della stessa banca, riferita ad un diverso contratto di mutuo collegato al conto corrente, in quanto volto a ripianare lo scoperto. Trattandosi di un mutuo di consolidamento del debito, sorgono problematiche rispetto alla validità dello stesso, se rapportati al conto corrente oggetto della causa in corso.
    Ho individuato giurisprudenza recente secondo cui: "Il collegamento funzionale che appare sussistere tra tali contratti implica che la nullità parziale del contratto di conto corrente concluso tra … SAS e … Spa, accertata con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 601/2010, passata in giudicato (che ha dichiarato la nullità parziale in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale e nella parte in cui il contratto di conto corrente prevedeva la determinazione degli interessi mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente sulla piazza) si riverbera nel contratto di mutuo secondo il principio simul stabunt vel simul cadent." (Trib. Arezzo ord. 5 marzo 2016).
    Come mi devo comportare rispetto alla richiesta di ammissione al passivo? Devo rigettarla e poi nella successiva/eventuale causa di opposizione chiedere la sospensione rispetto all'altro giudizio (ad oggi non ancora concluso)?
    Vi ringrazio molto e mi complimento per la professionalità sempre dimostrata.
    Lorenzo Dallari
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/10/2018 16:41

      RE: mutuo consolidamento

      Ci dovrebbe dare qualche ulteriore chiarimento. Lei parla di un mutuo di consolidamento fatto per ripianare lo scoperto di conto corrente, ma poi richiama la sentenza del Tribunale di Arezzo che tratta degli interessi anatocistici, che presumibilmente riguardavano il conto ripianato così come presumibilmente anche la causa in corso attiene alle stesse questioni.
      Sarebbe opportuno avere conferma di tanto e qualche elemento in più sul ripianamento e sul mutuo, anche con qualche riferimento cronologico rispeto alla data del fallimento.
      Zucchetti SG Srl
      • Lorenzo Dallari

        Reggio Emilia (RE)
        22/10/2018 10:00

        RE: RE: mutuo consolidamento

        Si certamente.
        La causa è stata promossa dalla società in bonis nel 2014 al fine di accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e di apertura di credito e condannare la banca alla restituzione delle somme versate e non dovute per varie poste (quali mancata pattuizione delle commissioni per massimo scoperto, interessi anatocistici, usura ecc.).
        In tale controversia c'è una perizia del CTU che riconosce somme a favore della società e che ho provveduto già a riassumere, data la convenienza per la procedura.
        Parallelamente, mi risulta stipulato dalla società in bonis nel 2012 un mutuo di consolidamento del debito rispetto al contratto di conto corrente oggetto dell'altra causa, la cui erogazione è stata effettuata unicamente per ridurre il saldo negativo.
        Da quanto ho appreso, Il contratto di mutuo stipulato per ripianare le passività di un conto corrente deve considerarsi nullo laddove in realtà il saldo debitore non sussista, proprio in virtù del collegamento negoziale che si crea tra i due contratti.
        La banca ora propone domanda di insinuazione al passivo per il residuo del mutuo erogato. Come mi devo comportare rispetto a tale domanda?
        grazie ancora
        Lorenzo Dallari
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/10/2018 20:31

          RE: RE: RE: mutuo consolidamento

          Il principio che regola materia è che la finalità del mutuo stipulato per ripianare pregresse passività non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento; tuttavia, qualora il contratto di mutuo diventa illegittimo quando è erogato al solo fine di azzerare il saldo debitore esistente sul c/c che risulti viziato da nullità derivanti da violazione della l. 108/1996, applicazione di commissioni non previste, interessi anatocistici o non convenuti, o applicati in misura diversa da quella pattuita in violazione dell'art. 118 TUB, perché, in questi casi, il saldo debitore del conto corrente è solo apparente per la nullità che lo colpisce e che si ripercuote anche sul contratto di mutuo.
          Perché ciò avvenga è necessario dimostrare che il rapporto di conto corrente e di mutuo rappresentano negozi collegati giacchè tale relazione crea una interdipendenza delle singole prestazioni, di modo che, pur essendo, ognuna di esse, formalmente indipendente dalle altre, è in realtà rivolta al raggiungimento di un unico intento negoziale; e, come ha statuito Cass. 31/10/2014, n. 23177 "Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico fra i negozi, che il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, collegamento che deve essere stato argomento di discussione davanti al giudice di merito"
          Applicando questi principi alla fattispecie, le conviente, per intanto, proporre l'esclusione del credito da mutuo per le ragioni indicate (nullità del mutuo in quanto negozio finalizzato al ripianamento del conto corrente viziato) e poi vedere che accade. probabilmente la banca farà opposizione in quella sede si vedrà se sospendere il giudizio in attesa della decisione della causa da lei riassunta.
          Zucchetti SG srl