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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
AFFITTO D'AZIENDA - GESTIONE DEL DEBITO TFR
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Alessandro Carboni
Grottammare (AP)14/09/2018 12:51AFFITTO D'AZIENDA - GESTIONE DEL DEBITO TFR
Buongiorno,
Mi trovo a dover analizzare delle domande di insinuazione al passivo di dipendenti trasferiti con contratto di affitto d'azienda tra una Sas (affittante) ed una Srl (affittuaria). Quest'ultima è fallita successivamente alla risoluzione di tale contratto e le domande di insinuazione richiedono sia il Tfr maturato nella Sas(affittante) che quello maturato nella Srl(affittuaria-fallita).
I lavoratori hanno maturato la maggior parte del Tfr nel periodo di assunzione con la Sas (affittante) e dopo la risoluzione contrattuale di affitto d'azienda hanno sottoscritto dei verbali di conciliazione con la Srl (affittuaria-fallita), dove veniva precisato che tale società si sarebbe fatta carico del Tfr globale con responsabilità solidale ex art 2112 cc.
Posto che l'art.2112 cc garantisce il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, non comprendo per quale motivo la Srl (fallita) abbia dovuto accollarsi una mole debitoria in parte non spettante. Inoltre, l'art.2112 cc precisa che sono obbligati in solido sia il cedente che il cessionario, ma in questo caso non sono state promosse delle azioni nei confronti dell'affittante; anzi il debito Tfr è stato totalmente trasferito alla Srl (fallita) con accordi sindacali non rispettati.
A mio parere la Sas non può rinunciare alla propria responsabilità e rimane obbligata in solido, quindi in questo caso ogni società dovrebbe erogare le somme di propria competenza.
La mia intenzione è quella di contestare gli accordi sindacali che hanno spostato il debito della Sas alla Srl, con l'intenzione di raggiungere un accordo transattivo, ammettendo totalmente allo stato passivo i dipendenti con conseguente liquidazione del Tfr da parte dell'Inps.
Condividete questa ipotesi? L'Inps potrebbe rifiutarsi di liquidare tutto il Tfr?
Ringrazio anticipatamente.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/09/2018 17:56RE: AFFITTO D'AZIENDA - GESTIONE DEL DEBITO TFR
Il contratto di affitto di azienda è stato risolto prima della dichiarazione di fallimento della srl affittuaria e, quindi l'azienda è retrocessa alla sas. In questa occasione, posto che la retrocessione attua un trasferimento di azienda con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., è stato siglato l'accordo cui lei si riferisce il cui scopo, probabilmente, era quello di regolamentare i rapporti e i debiti successivi alla retrocessione, ribadendo che di quelli maturati fino alla data della risoluzione, compreso quelli per TFR, rispondono in solido sia l'affittante sas che l'affittuaria srl, come prescrive l'art. 2112 c.c..
Ci sembra, quindi, che i dipendenti abbiano diritto ad insinuare al passivo della srl il credito per TFR, sia quello maturato prima dell'affitto che dopo, fino alla retrocessione dell'azienda a seguito della risoluzione del contratto di affitto. Tanto comporta la non contestazione dell'accordo, che, in ogni caso, sarebbe incompatibile con il proposto accoglimento delle domande così come formulate giacchè se ritiene che una parte del credito non è dovuta, quella parte non va ammessa al passivo o, se è instaurato un giudizio, va ammessa con riserva.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Carboni
Grottammare (AP)17/09/2018 18:17RE: RE: AFFITTO D'AZIENDA - GESTIONE DEL DEBITO TFR
Buonasera,
la contestazione dell'accordo sindacale persegue l'unico scopo di ottenere una parte (attraverso un accordo disciplinato dalla figura di un avvocato) del Tfr che verrà integralmente liquidato dall'Inps(sempre che l'ente non si rifiuti).
Fondamentalmente la Srl-fallita si è accollata i Tfr totali per rientrare di alcuni canoni di affitto non versati, ma questa azione può avere anche il fine specifico di caricare più debiti possibili nelle aziende che si trovano in avanzato stato di insolvenza.
Il Giudice delegato è aperto e favorevole a questa interpretazione, il debito può essere assunto per intero e cercare di recuperare, per una buona quota, il Tfr dalla Sas.
Si evince la frequente prassi di accollo dei debiti da parte della fallenda.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/09/2018 18:36RE: RE: RE: AFFITTO D'AZIENDA - GESTIONE DEL DEBITO TFR
In caso di affitto di azienda, poiché il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'impresa concedente prosegue con l'impresa affittuaria, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro affittante rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore di lavoro affittuario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del regime di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione. Questo è il meccanismo dettato dall'art. 2112 c.c., che ammette la possibilità di accordi sindacali diversi, di modo che la convenzione stipulata nella fattispecie, che assegna all'affittuario il debito per TFR maturato nel periodo in cui il (oi) lavoratore è stato alle sue dipendenze e quello relativo al periodo di dipendenza presso la sas affittante, lasciando la responsabilità solidale di quest'ultimo, non aggiunge nulla alla previsione normativa. Per questo motivo ci eravamo chiesti lo scopo della convenzione e avevamo pensato che, poiché è intervenuta la risoluzione del contratto di affitto di azienda con retrocessione dell'azienda all'originario affittante- che realizza un nuovo trasferimento, gli accordi avessero regolamentato questo rapporto.
Nel caso, tuttavia, lei dice che i lavoratori chiedono il TFR maturato nel periodo di dipendenza presso la sas antecedentemente all'affitto e quello successivo maturato nel periodo di dipendenza presso l'affittuario Srl, fino alla risoluzione del contratto di affitto, per cui è irrilevante quello che è accaduto dopo questo momento e crediamo che in forza della disposizione di cui all'art. 2112 c.c., ripresa dall'accordo sindacale intervenuto 8che pertanto non offre spazi di impugnazione), i lavoratori abbiano diritto all'ammissione di quanto richiesto. Una volta ammessi, l'Inps provvederà all'anticipazione e alla surroga nel fallimento; solo a seguito da parte del fallimento della srl del pagamento dei dipendenti o dell'Inps surrogatosi, lo stesso potrà agire in regresso verso la sas per recuperare la quota del TFR maturato nel periodo in cui i dipendenti sono stati alla dipendenze della Sas
Zucchetti Sg srl-
Alessandro Carboni
Grottammare (AP)19/09/2018 16:04RE: RE: RE: RE: AFFITTO D'AZIENDA - GESTIONE DEL DEBITO TFR
Vi ringrazio per l'ulteriore chiarimento in merito al 2112 cc e volevo precisare che la Sas ha espresso la volontà di stringere un accordo per conferire le somme del Tfr di propria spettanza.
A questo punto, data la disponibilità dell'affittante-Sas, vorrei stipulare un contratto/accordo transattivo che avrà ragione di esistere esclusivamente alla data della liquidazione del Tfr da parte dell'Inps. In tal modo eviterei di promuovere un'azione di regresso nei confronto della Sas.
L'aspetto dell'accordo sindacale ha una valenza limitata, ma è riportabile all'interno dell'accordo transattivo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/09/2018 10:36RE: RE: RE: RE: RE: AFFITTO D'AZIENDA - GESTIONE DEL DEBITO TFR
Bisognerebbe conoscere i particolari dell'accordo per esprimere un giudizio, ma da quanto capiamo, sembra conveniente per il fallimento che la sas sia disposta a restituire la quota di TFR che sarebbe di sua competenza, evitando il regresso.
Zucchetti SG srl
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