Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Stato passivo Liquidazione Coatta Amministrativa

  • Roberto Bussani

    Trieste
    26/09/2018 10:12

    Stato passivo Liquidazione Coatta Amministrativa

    In qualità di Commissario liquidatore di una Lca Vi propongo la seguente questione: l'art. 207 L.F. prevede che il Commissario Liquidatore debba comunicare ai creditori le somme risultanti a credito sulla base delle scritture contabili con possibilità per questi di inviare loro osservazioni ed istanze.

    Mi trovo nel caso in cui, peraltro, la contabilità si è appalesata del tutto carente e comunque inattendibile.

    In questo caso, ho ritenuto opportuno inviare ai creditori – ex art. 208 L.F. – una comunicazione generica chiedendo agli stessi di giustificare il loro credito (inviando una domanda assimilabile a quella ex art. 92 L.F. per il fallimento).

    E' condivisibile tale operato stante l'impossibilità di ricostruire il passivo dai meri dati contabili acquisiti dal Commissario Liquidatore?

    Cordiali saluti

    dott. Roberto Bussani
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2018 19:59

      RE: Stato passivo Liquidazione Coatta Amministrativa

      Lei ha perfettamente inquadrato la situazione quando ha implicitamente sottolineato che nella liquidazione coatta amministrativa, a differenza di quanto accade nel fallimento, i creditori non sono tenuti a presentare una domanda di insinuazione al passivo, da cui si deduce che la comunicazione del commissario di cui all'art. 207 l.f. non ha la funzione dell'avviso di cui all'art. 92, ma ha lo scopo di instaurare una forma di contraddittorio per arrivare alla ricostruzione esatta del passivo; ed, infatti, l'art. 208 prevede la possibilità per i creditori di presentare una domanda di "ammissione" quando siano stati pretermessi nella comunicazione di cui all'art. precedente.
      Essendo questo il sistema predisposto dal legislatore per la formazione del passivo nelle l.c.a., è chiaro che l'esistenza e l'attendibilità della contabilità tenuta da chi è assoggettato alla procedura sono elementi indispensabili per fare una comunicazione seria, per cui quando la documentazione è inesistente o del tutto inaffidabile, bisogna cercare altra via, non prevista dalla legge, per raggiungere il risultato e queste possono essere diverse, ciascuna delle quali presenta vantaggi e inconvenienti. La prima potrebbe essere non fare nessuna comunicazione ai creditori (giustificabile con la carenza documentale), facendo scattare così in pieno l'applicazione dell'art. 208; altra potrebbe essere di indicare ai creditori rinvenuti importi approssimativamente ricavati dalla contabilità, tenendosi sul minimo, in modo da sollecitare poi le osservazioni; altra ancora quella scelta da lei, che sembra la più garantista in quanto, anticipando l'impossibilità di predisporre un progetto di stato passivo autonomamente, si invitano i creditori a collaborare.
      Il problema nasce dopo e consiste nello stabilire quale valore dare alle domande dei creditori. Ossia queste vanno considerate quali domande ex art. 208, a seguito delle quali il commissario, nei 90 giorni successivi, forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti a norma dell'art. 209, oppure sono da considerare soltanto come chiarimenti dati per consentire al commissario di ricostruire il passivo, in modo da trasmettere ai creditori le rispettive posizioni a norma dell'art. 207, con termine poi per le osservazioni, ecc.?
      Intuiamo, per il richiamo da lei fatto alla domanda assimilabile a quella di cui all'art. 92, che lei intenda seguire la prima alternativa, sicuramente più rapida e snella. Il rischio è che qualcuno contesti una erronea applicazione dell'art. 208 a fattispecie non rientrante nella sua previsione; la seconda strada, più lunga e complessa, la metterebbe a riparo da ogni futura recriminazione in quanto sarebbe rispettosa della procedura e i ritardi sarebbero giustificati dalla mancanza della contabilità.
      Zucchetti SG srl