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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Insinuazione supertardiva Consorzio Fidi per credito già ammesso a favore Banca insinuata
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Franco Gliatta
Cortona (AR)17/06/2021 11:19Insinuazione supertardiva Consorzio Fidi per credito già ammesso a favore Banca insinuata
La Banca ha chiesto in chirografo l'insinuazione al passivo fallimentare dei suoi crediti comprendenti un "Finanziamento Anticipo Promiscuo" ascendente ad euro 150.000 non indicando, in proposito, l'esistenza di garanzie rilasciate da Consorzio Fidi. Tale richiesta è stata accolta nello Stato passivo reso esecutivo il 14.11.2019.
In data 03.05.2021 il Consorzio fidi che garantiva il 30% (euro 45.000) ha presentato istanza supertardiva di ammissione al passivo per l'importo pagato alla banca in data 05.02.2020 a titolo di garante, precisando però che l'80% di quanto erogato ovvero euro 36.000 (=45.000x0,8), a sua volta bonificati da Mediocredito al Consorzio Fidi in data 14.04.2020, viene chiesto in privilegio, in funzione di atto d'obbligo, in quanto pagato a titolo di controgaranzia dal Mediocredito e quindi connotato dai requisiti ex art. 8bis legge 33/2015.
In qualità di curatore mi pongo il problema di come trattare questa supertardiva: deve ritenersi ammissibile? In caso positivo devo quanto meno ottenere dalla Banca la rinuncia al credito corrispondente già ammesso (seppure in via chirografaria)? Conseguentemente deve essere modificato anche lo Stato Passivo reso esecutivo in data 14.11.2019)?
Grazie per l'aiuto che potrete prestarmi
Franco Gliatta
Cortona (Ar)
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/06/2021 20:06RE: Insinuazione supertardiva Consorzio Fidi per credito già ammesso a favore Banca insinuata
La natura dei crediti originati dalla revoca degli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive, regolati dal D.Lgs. n. 123/1998, il cui art. 9, co. 4, relativo al privilergio derivante dalla revoca è stato poi integrato dall'art. /8.bis del D.L n. 3/2015, conv. dalla L. n. 33/2015, è stato oggetto di numerosi interventi della S. Corte negli ultimi anni, il cui indirizzo è spesso consapevolmente contestato dai giudici di merito (e qualche riferimento in proposito lo abbiamo fatto in alcune risposte). Tuttavia, nel caso in esame non sembra necessario affrontare questo tema molto complesso perché il Consorzio Fidi,
nel premettere di aver corrisposto alla banca finanziatrice euro 45.000 (in adempimento della sua garanzia pari al 30% del credito totale della banca), ammette di essere stato, a sua volta rimborsato da mediocredito di euro 36.000, sicchè il credito effettivpo del Consorzio ammonta ad euro 9.000, pari alla differenza tra quanto sborsato (45.000) e quanto ricuperato (36.000) e, solo per tale importo può essere ammessa al passivo.
In mancanza di altri chiarimenti non vediamo a quale titolo il Consorzio Fidi faccia valere il credito di Mediocredito, che può agire direttamente o mediante Agenzia Riscossioni, facendo valere il privilegio in questione, che la Cassazione riconosce. Né pensiamo che il Consorzio si avvalga della disciplina di cui agli artt. 61 e segg. l. fall., perché, a parte la dubbia applicabilità alla fattispecie in generale, comunque non giustificherebbe la richiesta di ammissione del credito anche per la parte rimborsata e, da ultimo, se fosse applicabile tale normativa, il credito di Consorzio Fidi dovrebbe essere escluso per intero in quanto dovrebbe rimanere immutata l'ammissione per intero del credito della banca, non essendo stata questa integralmente pagata.
In sostanza, se, seguendo la tesi della Cassazione, non è applicabile la normativa sulla solidarietà, ciascuno dei soggetti garanti può insinuare il proprio credito e quello del Consorzio ammonta, per sua ammissione, ad euro 9.000 di cui chiede l'ammissione in chirografo. per il resto si vedrà se e quando si insinuerà Mediocredito.
La banca, a sua volta, avendo ricevuto la somma di euro 45.000 dovrebbe- restando nella stessa logica che esclude l'applicazione degli art. 61 e segg.- rinunciare a questa quota di credito ammesso; se non lo fa spontaneamente, la curatela potrebbe chiedere la revocazione del credito ammesso, risultando da nuova documentazione sopravvenuta che tale importo è stato pagato.
Zucchetti Sg srl-
Franco Gliatta
Cortona (AR)19/06/2021 02:18RE: RE: Insinuazione supertardiva Consorzio Fidi per credito già ammesso a favore Banca insinuata
Il Consorzio Fidi agirebbe in base ad un atto d'obbligo assunto nei confronti di Mediocredito ai sensi del punto 13.6 delle istruzioni operative del fondo di garanzia ex legge 662/96. Peraltro allega tale atto d'obbligo che consiste in una lettera inviata dal Consorzio a Mediocredito,; con esso si impegna a versare entro 60 gg le somme eventualmente recuperate -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza21/06/2021 19:50RE: RE: RE: Insinuazione supertardiva Consorzio Fidi per credito già ammesso a favore Banca insinuata
Quanto espone conferma la soluzione da noi prospettata in quanto evidenza che il rapporto Consorzio Fidi e Mediocredito è intercorso tra loro, il che, per un verso, esclude la raffigurazione di un rapporto solidale con il debitore finanziato (e, quindi esclude l'applicazione degli artt. 61 e seg. l. fall..), e, dall'altro, fa emergere la mancanza di un titolo in base al quale Consorzio Fidi possa agire per il recupero del credito di Mediocredito (una delegazione, una procura, un mandato, ecc.). E la questione non è solo formale; è probabile che Mediocredito si insinuerà, ma se lo fa con una domanda supertardiva, dovrà superare il vaglio della ammissibilità.
Zucchetti SG srl-
Franco Gliatta
Cortona (AR)22/06/2021 08:50RE: RE: RE: RE: Insinuazione supertardiva Consorzio Fidi per credito già ammesso a favore Banca insinuata
Grazie mille
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