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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
ammissione crediti al passivo con il vincolo della solidarietà
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Amelia Fiore
Salerno07/05/2020 10:37ammissione crediti al passivo con il vincolo della solidarietà
Buongiorno, sono un curatore fallimentare. Sto vagliando le istanze di ammissione al passivo fallimentare di una procedura nella quale il fallito aveva una ditta individuale; ho ricevuto una richiesta di ammissione da parte di un creditore, che ha ottenuto nei confronti del fallito una condanna al pagamento della somma di euro cinquantamila con il vincolo di solidarietà con altro soggetto anche egli condannato. La sentenza è passata in giudicato; posso ammetterlo per l'intera somma, anche se vi è un altro soggetto condannato in solido, o devo ammetterlo in altra misura? Grazie e buon lavoro Avv. Amelia Fiore -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2020 20:55RE: ammissione crediti al passivo con il vincolo della solidarietà
Deve ammetterlo per intero in quanto caratteristica della solidarietà passiva è proprio quella che, per usare la terminologia di cui all'art. 1292 c.c., "ciascuno (dei debitori) può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri".
Zucchetti SG srl-
Dorotea Dello Russo
Avellino21/09/2022 18:06RE: RE: ammissione crediti al passivo con il vincolo della solidarietà
Buona sera in relazione all'obbligo di solidarietà stante l'art 1292 c.c. volevo chiedere questo se l'obbligo di solidarietà deriva da un credito di lavoro ovvero da un credito per retribuzioni e tfr maturato dall'istante in virtù di un rapporto o più rapporti di lavoro intercorsi con altre società l'ammissione deve essere fatta al chirografo o al privilegio ex art 2751 bis n.1.
A mio sommesso parere l'ammissione dovrebbe essere fatta, seppur per intero, al chirografo in quanto il privilegio generale mobiliare sancito dal suddetto art.2751 bis n.1 l.f. matura ex lege nei confronti del datore di lavoro fallito e non dal terzo chiamato in causa se si considera che la solidarietà nasce per il pagamento di una somma di denaro riconosciuta in favore dell'istante ma non per rapporti di lavoro intercorsi direttamente con la fallita.
Questo è il mio pensiero. Mi farebbe piacere avere un Vs Parere in merito.
Grazie e buon lavoro
Dott.ssa Dorotea Dello Russo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2022 19:38RE: RE: RE: ammissione crediti al passivo con il vincolo della solidarietà
Ci permettiamo di dissentire dalla sua opinione. Non abbiamo capito il motivo della solidarietà, tuttavia se si parla di una obbligazione solidale dal lato passivo, questa si ha quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione e l'adempimento da parte di uno libera anche gli altri. Oltre alla pluralità dei condebitori e della eadem res debita, secondo la dottrina tradizionale, l'obbligazione solidale deve avere anche la eadem causa obbligandi; ed anche chi sostiene che l'eadem causa non sia requisito essenziale dell'obbligazione solidale, ammette pur sempre la necessità di un vincolo funzionale tra prestazioni per poter parlare di rapporto solidale, e tale vincolo funzionale sarebbe dato dalla comunione di scopo. Senza inoltrarci ulteriormente in un argomento che è stato da sempre oggetto di studi, si intende dire che se più condebitori sono obbligati solidalmente, vuol dire che dovendo effettuare la stesa prestazione derivante dalla stessa causa o da causa comune; di conseguenza il creditore beneficiario vanta nei confronti degli stessi lo stesso credito, per cui se il credito è privilegiato in quanto nasce da un rapporto di lavoro, lo stesso privilegio, che è di carattere generale, va riconosciuto nei confronti di tuti i debitori solidali
Zucchetti SG srl
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